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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
Il g.o.p. Dr.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6359 del ruolo generale civile dell'anno
2018, avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione energia elettrica ” e vertente
TRA
( c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Gioia n. 17 presso lo studio dell' avv.to Valerio Meo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
E già denominata Controparte_1 [...]
( P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Di Mauro giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla via Marzocchi n. 45, presso lo studio dell'Avv. Bruno Amirante;
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali di causa e dai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1198/2018 concesso dall'intestato Tribunale in data
02/05/2018 e notificato il 7/6/2018 con il quale le era ingiunto di
1
pagare in favore del l'importo di €. Controparte_1
19.064,50, oltre interessi legali ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
L'opposto decreto ingiuntivo risulta fondato sul mancato pagamento della fornitura di energia elettrica di cui alla fattura n.
061076016021105A, emessa il 07/07/2015 con scadenza il
27/7/2015.
A fondamento della proposta opposizione la opponente ha contestato il credito fondato esclusivamente su fatture e dedotto che la consumazione dei quantitativi indeterminati di energia elettrica era stata posta in essere in maniera fraudolenta da . Persona_1
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento della proposta opposizione la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
L'opposta società si è costituita in giudizio con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta e dedotto che in sede di verifica da parte degli operatori di , effettuata il Controparte_3
10/07/2014 alla presenza del sig. che sottoscriveva il Persona_1 verbale, constavano una situazione irregolare della misura dei prelievi e, nello specifico, di un allaccio abusivo alla rete per il quale CP_3 veniva sporta formale querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In virtù di ciò ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della proposta opposizione e la convalida del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 18/02/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione ed i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., per il deposito delle istanze istruttorie e repliche.
Con ordinanza del 13/10/2021 veniva rigettata l'istanza di ammissione della CTU e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2
All'udienza del O4/07/2024, la causa veniva riservata in decisione con i termini ordinari per il deposito di comparse conclusive di giorni
60+20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma ( art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare va ritenuta la legittimazione passiva della opponente , socia accomandataria della società The Parte_1
Sisters Sas, in quanto il credito vantato dalla opposta società è maturato nel periodo in cui la società era operativa ed il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 2.5.2018 anche nei confronti di
[...]
, quindi, non rileva, che la notifica sia stata effettuata alla Pt_1 stessa il 7.6.2018, giorno successivo alla cancellazione della società avvenuta il 6.6.2018.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”.
(Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma
3
sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per
l'emissione del decreto ingiuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda di pagamento instaurata con il procedimento monitorio.
Ciò precisato, dalla documentazione in atti, è emerso che all'esito di una verifica effettuata in data 10.7.2014 presso il ristorante- pizzeria
“ Lo Sfizio” sito in S. Felice a Cancello alla via Cancello n. 334, alla presenza di , qualificatosi come utilizzatore e che Persona_1 sottoscriva il verbale, i tecnici accertavano l'esistenza di un CP_3 allaccio diretto al contatore mediante un cavo che alimentava l'impianto elettrico del locale commerciale in modo da bypassare il contatore ed evitava la registrazione dei consumi (cfr. verbale di verifica in atti ).
Orbene, il predetto verbale, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi equiparabile a quello redatto da pubblico ufficiale, in quanto gli addetti dell svolgendo un CP_3 servizio pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni sono equiparabili a incaricati di un pubblico servizio.
Ciò in quanto, a tal fine, non rileva un rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o a altro Ente pubblico, ma rileva esclusivamente il fatto che il soggetto stia svolgendo una pubblica funzione.
Pertanto, deve affermarsi che i fatti in esso accertati e rilevati direttamente dagli operatori facciano fede fino a querela di falso.
Ciò posto, va evidenziato che, nel verbale di verifica in esame, sono stati riportati in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo stato in cui è stato rinvenuto il misuratore ( come da foto allegate) ed i fatti che hanno indotto a ritenere che vi sia stato un allaccio diretto alla rete dal 01/09/2012 al 01/07/2014 ed i consumi abusivi CP_3 quantificati in Kwh 84520.
4
Infatti, nel verbale di verifica si legge “… si accertava l'esistenza di un allaccio diretto operato a monte del contatore, mediante cavo 4x10, che alimentava l'impianto elettrico del locale commerciale;
in questo modo veniva bypassato il contatore ed evitata la registrazione reale dei consumi”.
Dunque è stata accertata la presenza della manomissione, con specifica indicazione dell'entità di energia elettrica sottratta all ( CP_3
Kwh 84520).
Le suddette circostanze sono state confermate anche in sede penale dalla Seconda Sezione Penale dell'intestato Tribunale che con sentenza n. 318/2018 ha condannato per il reato p.e p. Persona_1 dagli artt. 624 e 625 comma 2 c.p “perché in qualità di titolare dell'esercizio di somministrazione “Lo Sfizio”, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica, quantificata in Kwh 84520 per il periodo da dicembre 2012 al luglio 2014, fornendola abusivamente al detto esercizio commerciale, sottraendola alla rete CP_2
, mediante la realizzazione di un allacciamento abusivo e la
[...] manomissione dell'impianto”.
Ciò posto, va rilevato che pur essendo vero che non sono emerse prove per ricondurre in maniera certa all'intestatario dell'utenza la manomissione, è altrettanto vero che la stessa non ha provato di aver diligentemente vigilato per impedire l'alterazione del misuratore da parte di terzi, come avrebbe dovuto in virtù della sua posizione di custode.
In particolare, “l'opponente avrebbe dovuto provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza”.(Cfr. Sentenza Cass. 13605 del 2019).
In virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, l'utente, innanzi al quadro probatorio sopra delineato, avrebbe dovuto dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di non aver potuto impedire con l'ordinaria
5
diligenza la verificazione dei fatti che hanno determinato l'alterazione del misuratore.
Tale prova non è stata offerta in giudizio.
Va aggiunto che il calcolo dell'importo richiesto è stato effettuato in virtù delle risultanze dell'accertamento degli operatori dell
[...]
. CP_3
A fronte di ciò, parte opponente non ha contestato spe cificamente i criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con l a fattura in contestazione, né ha dedotto circostanze e prodotto documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione, da ritenersi congrua in relazione ai consumi effettivi.
Dunque, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività espletata ( esclusa la fase istruttoria non trattata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1198/2018;
2. Condanna al pagamento, in favore delle società Parte_1 opposta, delle stesse spese di lite che liquida in €. 1.700,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge .
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
Il g.o.p. Dr.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6359 del ruolo generale civile dell'anno
2018, avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione energia elettrica ” e vertente
TRA
( c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Gioia n. 17 presso lo studio dell' avv.to Valerio Meo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
E già denominata Controparte_1 [...]
( P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Di Mauro giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla via Marzocchi n. 45, presso lo studio dell'Avv. Bruno Amirante;
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali di causa e dai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1198/2018 concesso dall'intestato Tribunale in data
02/05/2018 e notificato il 7/6/2018 con il quale le era ingiunto di
1
pagare in favore del l'importo di €. Controparte_1
19.064,50, oltre interessi legali ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
L'opposto decreto ingiuntivo risulta fondato sul mancato pagamento della fornitura di energia elettrica di cui alla fattura n.
061076016021105A, emessa il 07/07/2015 con scadenza il
27/7/2015.
A fondamento della proposta opposizione la opponente ha contestato il credito fondato esclusivamente su fatture e dedotto che la consumazione dei quantitativi indeterminati di energia elettrica era stata posta in essere in maniera fraudolenta da . Persona_1
Ha chiesto, pertanto, in accoglimento della proposta opposizione la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
L'opposta società si è costituita in giudizio con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta e dedotto che in sede di verifica da parte degli operatori di , effettuata il Controparte_3
10/07/2014 alla presenza del sig. che sottoscriveva il Persona_1 verbale, constavano una situazione irregolare della misura dei prelievi e, nello specifico, di un allaccio abusivo alla rete per il quale CP_3 veniva sporta formale querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In virtù di ciò ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della proposta opposizione e la convalida del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 18/02/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione ed i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., per il deposito delle istanze istruttorie e repliche.
Con ordinanza del 13/10/2021 veniva rigettata l'istanza di ammissione della CTU e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2
All'udienza del O4/07/2024, la causa veniva riservata in decisione con i termini ordinari per il deposito di comparse conclusive di giorni
60+20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma ( art. 58 della legge 18.6.2009 n. 69).
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare va ritenuta la legittimazione passiva della opponente , socia accomandataria della società The Parte_1
Sisters Sas, in quanto il credito vantato dalla opposta società è maturato nel periodo in cui la società era operativa ed il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 2.5.2018 anche nei confronti di
[...]
, quindi, non rileva, che la notifica sia stata effettuata alla Pt_1 stessa il 7.6.2018, giorno successivo alla cancellazione della società avvenuta il 6.6.2018.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”.
(Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma
3
sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per
l'emissione del decreto ingiuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda di pagamento instaurata con il procedimento monitorio.
Ciò precisato, dalla documentazione in atti, è emerso che all'esito di una verifica effettuata in data 10.7.2014 presso il ristorante- pizzeria
“ Lo Sfizio” sito in S. Felice a Cancello alla via Cancello n. 334, alla presenza di , qualificatosi come utilizzatore e che Persona_1 sottoscriva il verbale, i tecnici accertavano l'esistenza di un CP_3 allaccio diretto al contatore mediante un cavo che alimentava l'impianto elettrico del locale commerciale in modo da bypassare il contatore ed evitava la registrazione dei consumi (cfr. verbale di verifica in atti ).
Orbene, il predetto verbale, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi equiparabile a quello redatto da pubblico ufficiale, in quanto gli addetti dell svolgendo un CP_3 servizio pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni sono equiparabili a incaricati di un pubblico servizio.
Ciò in quanto, a tal fine, non rileva un rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o a altro Ente pubblico, ma rileva esclusivamente il fatto che il soggetto stia svolgendo una pubblica funzione.
Pertanto, deve affermarsi che i fatti in esso accertati e rilevati direttamente dagli operatori facciano fede fino a querela di falso.
Ciò posto, va evidenziato che, nel verbale di verifica in esame, sono stati riportati in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo stato in cui è stato rinvenuto il misuratore ( come da foto allegate) ed i fatti che hanno indotto a ritenere che vi sia stato un allaccio diretto alla rete dal 01/09/2012 al 01/07/2014 ed i consumi abusivi CP_3 quantificati in Kwh 84520.
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Infatti, nel verbale di verifica si legge “… si accertava l'esistenza di un allaccio diretto operato a monte del contatore, mediante cavo 4x10, che alimentava l'impianto elettrico del locale commerciale;
in questo modo veniva bypassato il contatore ed evitata la registrazione reale dei consumi”.
Dunque è stata accertata la presenza della manomissione, con specifica indicazione dell'entità di energia elettrica sottratta all ( CP_3
Kwh 84520).
Le suddette circostanze sono state confermate anche in sede penale dalla Seconda Sezione Penale dell'intestato Tribunale che con sentenza n. 318/2018 ha condannato per il reato p.e p. Persona_1 dagli artt. 624 e 625 comma 2 c.p “perché in qualità di titolare dell'esercizio di somministrazione “Lo Sfizio”, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica, quantificata in Kwh 84520 per il periodo da dicembre 2012 al luglio 2014, fornendola abusivamente al detto esercizio commerciale, sottraendola alla rete CP_2
, mediante la realizzazione di un allacciamento abusivo e la
[...] manomissione dell'impianto”.
Ciò posto, va rilevato che pur essendo vero che non sono emerse prove per ricondurre in maniera certa all'intestatario dell'utenza la manomissione, è altrettanto vero che la stessa non ha provato di aver diligentemente vigilato per impedire l'alterazione del misuratore da parte di terzi, come avrebbe dovuto in virtù della sua posizione di custode.
In particolare, “l'opponente avrebbe dovuto provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza”.(Cfr. Sentenza Cass. 13605 del 2019).
In virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, l'utente, innanzi al quadro probatorio sopra delineato, avrebbe dovuto dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di non aver potuto impedire con l'ordinaria
5
diligenza la verificazione dei fatti che hanno determinato l'alterazione del misuratore.
Tale prova non è stata offerta in giudizio.
Va aggiunto che il calcolo dell'importo richiesto è stato effettuato in virtù delle risultanze dell'accertamento degli operatori dell
[...]
. CP_3
A fronte di ciò, parte opponente non ha contestato spe cificamente i criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con l a fattura in contestazione, né ha dedotto circostanze e prodotto documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione, da ritenersi congrua in relazione ai consumi effettivi.
Dunque, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività espletata ( esclusa la fase istruttoria non trattata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1198/2018;
2. Condanna al pagamento, in favore delle società Parte_1 opposta, delle stesse spese di lite che liquida in €. 1.700,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge .
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 21.1.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
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