Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto ((. . .)) dall' articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e' raddoppiato. ((2)) 2. All' articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".