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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Grillea elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n.18
Appellante-Appellato E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, , , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
,
[...] Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , CP_23 CP_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , , , CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, , Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35 [...]
, , CP_36 CP_37 Controparte_38 CP_39 CP_40
, , , CP_41 CP_42 CP_43 Controparte_44 CP_45
, , , ,
[...] CP_46 CP_47 Controparte_48 CP_49
, (moglie) e e CP_50 Controparte_51 Controparte_52 CP_53 (figlie) quali eredi di , ,
[...] Persona_1 Controparte_54 CP_55
, , , , , Controparte_56 CP_57 CP_58 Controparte_59 CP_60 [...]
, , , Controparte_61 CP_62 CP_63 CP_64 CP_65
, , , ,
[...] CP_66 Controparte_67 CP_68 CP_69
, , , CP_70 CP_71 Parte_2 Controparte_72 CP_73 [...] Con
, , , CP_74 Controparte_75 CP_76 CP_77 Controparte_78
Parte_3 CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82
, , , , tutti rappresentati
[...] CP_83 CP_84 Controparte_85 e difesi dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, per mandato direttamente conferito e/o nella qualità di professionista designato dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società Controparte_86 Appellati-Appellanti
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1289/2022, pubblicata in data 06.12.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli appellati chiedevano al Giudice del lavoro di
Velletri di accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psicofisiche per ogni turno di servizio dal dicembre 2008 ad oggi, di accertare e dichiarare che, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non avevano fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti dal dicembre 2008 ad oggi;
per l'effetto, chiedevano di condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria, qualificata quale indennità da risarcimento per “usura psicofisica”, per non aver goduto della pausa lavorativa dall'anno 2008 o dalla diversa data accertata in corso di causa, indennità da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese. Pt_1
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito:- “Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti, fatta eccezione per CP_87 Parte_4
, alla fruizione della pausa di almeno 10 minuti laddove siano svolti
[...] turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere;
rigetta per il resto il ricorso;
spese compensate”.
Il Tribunale ha ritenuto che: <<…l'art.8 del d.gls 66/2003 prevede che: “Art. 8
Pause 1 . Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2 . Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi,
e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”. Inoltre ai sensi dell'art.17 del medesimo decreto legislativo “le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli
4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità , di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività , e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-b 6-bis..”>>
Ricostruito il quadro normativo il Tribunale ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo vaglio non fosse in contestazione la circostanza che la disciplina della materia non << si rinviene nella contrattazione collettiva o nei decreti ministeriali per cui non puo' che essere riconosciuta piena operatività alla richiamata disposizione di cui all'art. 8 cit, che assicura una pausa o sosta lavorativa intesa come momento di totale inattività volta ad assicurare il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore, fruibile anche sul posto di lavoro, da collocarsi tra la fine e l'inizio della attività lavorativa, secondo le esigenze tecnico organizzative della parte datoriale laddove la giornata lavorativa superi le sei ore… i limiti legali imposti dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 in materia di orario massimo complessivo, pause di lavoro e lavoro notturno, non possono essere derogati nemmeno con il consenso del singolo lavoratore interessato - e dunque per effetto della rinuncia ai relativi diritti, - ma solo ad opera della contrattazione collettiva, e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, comportando il mancato esercizio di tale facoltà di deroga da parte delle parti sociali l'operatività diretta delle garanzie e dei limiti legali, con conseguente applicazione delle sanzioni stabilite in caso di violazione (cfr., in senso conforme,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 11574 del 23/5/2014)>>
Il primo giudice ha poi aggiunto che la disposizione di cui all' art.8 può essere derogata soltanto dai contratti collettivi o, in assenza, con decreti ministeriali e soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell'art.17 del medesimo decreto;
che la pretesa natura discontinua dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti non costituisce valido argomento perché < considerata una attività 'discontinua' in quanto gli autisti di ambulanza non appartengono alle categorie elencate nel r.d. n.2657/1923…Inoltre, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
che doveva ritenersi incontestata la costante presenza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del turno e la piena disponibilità ad intervenire qualora fosse necessario.
Ed ancora il lavoro svolto dai ricorrenti non poteva essere ricondotto alla categoria comprendente le 'attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione' indicate nell'art.17, posta la tassatività (in quanto norma eccezionale) della previsione contrattuale e quindi l'impossibilità di applicare analogicamente 'in malam partem' la disposizione in esame ai ricorrenti.
Era poi inconferente la circostanza che i ricorrenti fruissero di buoni pasto < oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di dieci minuti per ogni sei ore di lavoro, al fine di salvaguardare le energie psico-fisiche degli odierni ricorrenti>>.
Riteneva dunque accertato il diritto dei ricorrenti a godere delle pause indicate dall'art. 8 citato, salvo che per tre lavoratori ( E CP_87 Parte_4
) rispetto ai quali non vi era stata la deduzione del superamento Parte_4 delle sei ore giornaliere
La connessa domanda risarcitoria è stata respinta in quanto sarebbe stato < dei ricorrenti non limitarsi ad una mera richiesta risarcitoria priva di sufficienti allegazioni in punto di danno- conseguenza: l'evento lesivo (inadempimento dell'obbligo datoriale di consentire le suddette pause) è stato certamente acclarato, ma non è stata fornita prova, neppure presuntiva, della reale e concreta verificazione di conseguenze pregiudizievoli, direttamente legate a tale inadempimento, in termini di salute psico fisica dei vari ricorrenti>>.
Con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità della decisione Pt_1 chiedendone la riforma. Si sono costituiti gli appellati già ricorrente resistendo al gravame. Con ricorso in appello R.G. 1113/2023 gli appellati hanno proposto appello avverso la medesima sentenza sostenendone l'erroneità nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia di condanna.
Si costituiva in quel processo chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
Le cause sono state riunite (alla 1031/2023 la causa 1113/2023) e sono state decise all'udienza odierna come da sentenza contestuale.
L'appello “principale” di deve essere esaminato per primo. Pt_1
Con il primo motivo si lamente l'omessa statuizione in merito alla preliminare eccezione di nullita' dell'avverso ricorso.
Il ricorso sarebbe stato assolutamente nullo per estrema indeterminatezza del petitum e soprattutto della causa petendi. Non sarebbe stata chiara quale fosse la violazione imputata all'azienda, sulla base della quale i vari ricorrenti, appartenenti, peraltro, a diverse categorie professionali, avevano fondato la domanda.
La stessa parte appellante chiarisce che i lavoratori, sul presupposto di un preciso inadempimento datoriale, hanno rivendicato il danno da usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione della pausa giornaliera di 10 minuti.
Tanto basta per escludere la fondatezza della riproposta eccezione.
Con il secondo motivo si duole della omessa valutazione della documentazione allegata a sostegno della difesa dell' 118. Pt_1
L si duole in sostanza che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che per Pt_1 ciascuna delle differenti posizioni assunte all'interno dell'ambulanza erano state depositate relazioni di servizio, dalle quali sarebbe emerso < consistenza dell'attività lavorativa prestata dai ricorrenti adibiti alle varie postazioni e conseguentemente l'impegno delle “energie lavorative”>>.
Invece, omettendo qualsivoglia cenno alla documentazione suddetta il giudice di primo grado si era limitato << ad accomunare tutte le 87 posizioni lavorative sotto l'unica figura professionale degli “autisti di ambulanza”; con ciò senza considerare <fettivo tempo di lavoro degli addetti a ciascuna postazione… la valutazione tutti gli elementi allegati al giudizio avrebbe certamente condotto ad una differente statuizione in relazione ai diversi profili professionali dei ricorrenti>>.
La semplice lettura dei dati incontestati, offerti univocamente dall'azienda avrebbe consntito di determinare la < massimo due ore, conseguentemente, nell'ulteriore “tempo di lavoro” il dipendente addetto con differenti mansioni alla postazione, potrà, poiché dotato di apposita area relax, ben fruire dei 10 minuti di cui all'art.8…La pausa in questione si configura come una sosta “interna” all'orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, coerentemente con una nozione di “orario di lavoro” incentrata non sulla effettività
e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, ma sulla disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro…In quanto sosta “interna”, la pausa ex art. 8 si differenzia dai riposi intermedi, che sono invece momenti di inattività compresi tra due intervalli o turni di lavoro contrattualmente predefiniti.
La distinzione trova riscontro nell'art. 5 del R.D. n. 1955/1923, che per entrambi esclude la riconducibilità alla nozione di lavoro “effettivo”. Va inoltre rilevato che la nozione di pausa costituisce a sua volta il recepimento di una più ampia disciplina di matrice eurounitaria, introdotta dalla Direttiva 2003/88/CE, che all'art. 4 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale”. La previsione, attuata dal citato art. 8 del D. Lgs. n.
66/2003, è derogabile, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Direttiva citata in una serie di ipotesi ivi elencate, che hanno a loro volta trovato un puntuale recepimento nell'art. 17 del decreto. Quest'ultimo articolo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione>>.
In conclusione la pausa, quale momento di inattività, può essere fruita anche sul posto di lavoro e la determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro in base alle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa;
<
2019/2021) al n. 4 dell'art. 43 così dispone: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 64 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella città, alla dimensione della stessa città”. Ciò posto, alla Pt_1 stregua di quanto argomentato non può ritenersi condivisibile il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure che ha accolto la domanda formulata dai ricorrenti, posto che, di fatto (come provato nel corso del giudizio di primo grado) liberamente fruiscono della “sosta interna” presso i locali adibiti ad area relax situati all'interno dei luoghi di lavoro>>.
L'appello è infondato e deve essere respinto. Giova preliminarmente richiamare la disciplina relativa all'orario di lavoro prevista dal d.lgs. n. 66/2003 che attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
L'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.lgs. prevede che, per “orario di lavoro”, debba intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Dunque, rientrano nella nozione di orario di lavoro anche quei periodi di “mera attesa” più o meno prolungati in cui il lavoratore, sul posto di lavoro, rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle proprie mansioni.
La suddetta conclusione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dell'interpretazione del diritto dell'Unione effettuata dalla
Corte di giustizia UE.
In proposito, la Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla questione se il c.d.
“tempo tuta” rientri nell'orario di lavoro, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento per cui <ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo 10 compimento non dev'essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev'essere retribuito>>, ha affermato i seguenti principi: <La soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le
Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile
a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dall'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923 n. 692, art.
3. I criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria. Il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla
Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.>> (Cass. 1352/2016; conforme anche la più recente Cass. 20784/2024).
È pacifico che gli odierni ricorrenti, anche nei momenti in cui non sono impegnati in interventi con le ambulanze, siano comunque a disposizione del datore di lavoro, essendo fisicamente presenti nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a disposizione del medesimo per fornire immediatamente la propria prestazione in caso di bisogno, nonché comunque tenuti ad eseguire le istruzioni e disposizioni impartite da Pt_1
Quest'ultima, pur sostenendo che i lavoratori godrebbero di pause fra un intervento e l'altro, non ha mai allegato che in tali momenti gli stessi potessero allontanarsi dal luogo di lavoro, circostanza peraltro incompatibile con la necessità di un intervento immediato in caso di improvvisa chiamata o segnalazione.
Ciò dimostra, in maniera inconfutabile, che anche i tempi di attesa fra un intervento e l'altro rientrano, a pieno titolo, nel concetto di orario di lavoro e non possono essere ascritti agli intervalli per pausa di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che, invece, non rientrano nell'orario di lavoro, come stabilito dal terzo comma del medesimo articolo, e che per tale ragione non sono retribuiti.
Una diretta conferma di tale conclusione perviene sempre dai principi affermati dalla Corte Suprema con riferimento alla misurazione dell'orario di lavoro, laddove ha affermato che <Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro,
l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi>> (Cass.
20694/2015).
La disponibilità del lavoratore durante i tempi di attesa e la sua presenza obbligata sul luogo di lavoro conducono, quindi, inevitabilmente a ricomprendere i suddetti tempi nell'orario di lavoro oggetto di retribuzione.
Il successivo art. 2 del d.lgs. 66/2003 delinea il campo di applicazione delle disposizioni nel medesimo contenute prevedendo che le stesse <si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE>> e le ulteriori eccezioni previste ai commi
2 e 3 fra le quali non è indicato il personale sanitario.
L'assenza di qualsivoglia richiamo, fra le eccezioni, al personale sanitario implica, per l'effetto, l'applicazione della normativa in questione alla suddetta categoria di lavoratori.
L'art. 8 del decreto disciplina le pause dall'attività lavorativa prevedendo che:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi,
e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”.
La norma detta una serie prescrizioni fondamentali: il lavoratore, dopo aver lavorato sei ore, matura il diritto ad una pausa dall'attività lavorativa;
tale pausa dev'essere disciplinata dalla contrattazione collettiva;
in mancanza di specifica disciplina da parte della contrattazione collettiva, la stessa non può essere inferiore ai 10 minuti;
la pausa può essere fruita sul luogo di lavoro o altrove, comunque la stessa non viene computata come orario di lavoro, né retribuita. Tutti gli odierni appellati hanno effettuato turni di lavoro superiori alle 6 ore in maniera continuativa nei periodi indicati nel ricorso introduttivo, salvo quelli per i quali, proprio per tale ragione, il ricorso di primo grado è stato respinto.
La stessa in entrambi i gradi di giudizio, non ha contestato lo Pt_1 svolgimento dei turni da parte dei ricorrenti, essendo emerso che l'orario di attività della postazione è articolato in 24 ore (cioè attiva nell'intera giornata senza soluzione di continuità) con una turnazione del personale per l'Assistenza Sanitaria
Infermieristica o in 24 ore (07.00 – 19.00/19.00-07.00) o in 12 ore (07.00-19.00).
L'orario dei turni è continuativo, senza intervalli per la pausa che avrebbero dovuto essere registrati, trattandosi di segmenti temporali che non rientrano nell'orario di lavoro e non sono soggetti a retribuzione, come previsto dall'art. 8, comma 3 del d.lgs. 66/2003.
Ciò dimostra che i ricorrenti non hanno fruito, durante l'effettuazione dei turni oggetto di causa, della prevista pausa lavorativa.
Deduce che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. 66/2003 la pausa Pt_1 può essere fruita anche sul posto di lavoro.
A tale rilievo si osserva che, comunque, anche se fruita sul posto di lavoro, la stessa dovrebbe risultare dal cartellino marcatempo, non rientrando nell'orario di lavoro: ciò sia a garanzia della libertà del lavoratore, che potrebbe decidere di fruirla sul posto di lavoro come al di fuori di esso, sia a garanzia del datore di lavoro di non dover retribuire un periodo temporale non compreso nell'orario di lavoro.
A nulla rileva, quindi, come già in precedenza osservato, l'argomentazione di parte appellata in relazione alla messa a disposizione di luoghi di ristoro all'interno delle postazioni lavorative, dove i lavoratori avrebbero potuto godere della pausa nei tempi di attesa tra un servizio in ambulanza e l'altro.
Come sopra richiamato, infatti, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, ricomprende all'interno della definizione di “orario di lavoro” anche quei periodi di “mera attesa” in cui i lavoratori, sul luogo di lavoro, rimangono a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento delle proprie mansioni.
Parimenti irrilevante è la deduzione di che gli odierni appellanti Pt_1 avrebbero percepito il buono pasto nelle giornate in cui la prestazione lavorativa superava le 8 ore: infatti, a fronte delle risultanze dei cartellini – documento proveniente dal datore di lavoro e, come tale, costituente prova contro di lui – che non prevedono la sospensione dell'orario di lavoro per l'intervallo dedicato alla pausa di 10 minuti, anche il fatto che i lavoratori abbiano percepito il buono pasto non esclude l'inadempimento del datore di lavoro che avrebbe dovuto garantire comunque l'effettuazione della pausa nell'arco dell'orario di lavoro superiore alle
6 ore.
Alla disciplina generale sulla pausa nel corso dell'orario di lavoro, prevista dal citato art. 8, deroga il successivo art. 17 che stabilisce che sia possibile escludere l'intervallo per particolari tipologie di attività lavorativa. Per quanto qui d'interesse,
i commi 1 e 2 prevedono che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi,
7, 8, 12 e 13 con riferimento: … c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: … 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
…”.
La disposizione in commento, prevede espressamente che, al fine di poter legittimamente derogare la disciplina prevista dall'art. 8, in materia di pausa dall'attività lavorativa, sia necessaria una specifica disposizione a livello di contrattazione collettiva. In mancanza di tale previsione in ambito contrattuale, tale regime deve essere previsto da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, per il pubblico impiego, dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su richiesta “delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro” ed emesso dopo aver sentito, sul testo, il parere delle stesse organizzazioni ed associazioni.
La norma è, dunque, chiara nel limitare la possibilità di deroga alla disciplina generale: quest'ultima, infatti, non può subire restrizioni a meno che queste non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva oppure, in mancanza, da decreti ministeriali ma, in tale ultimo caso, nelle sole ipotesi espressamente previste dalle lettere da a) a g) del secondo comma.
Fra queste ultime il comma 2, lett. c), n. 3), comprende anche “i servizi di ambulanza”, in quanto riconducibili al più ampio genus delle “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione”.
Ebbene, al riguardo si osserva che è pacifico tra le parti che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, non ha previsto alcuna deroga al diritto all'intervallo per la pausa previsto dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 per quanto riguarda i servizi di ambulanza, né è stato adottato alcun decreto in materia dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ciò comporta la piena applicazione al settore della disciplina dell'art. 8 del d.lgs.
66/2003 relativa all'intervallo per pausa.
Anche su tale aspetto, in buona sostanza, si incentra l'appello di Pt_1 che ritiene che la disposizione dell'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3) debba essere letta unitamente al R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ove, al n. 21 della tabella ivi allegata, viene indicato il
“personale addetto ai (…) posti di pubblica assistenza”.
Rileva che tale disposto vada correttamente interpretato come includente il personale che opera a bordo di ambulanze, essendo del tutto evidente che queste siano “posti mobili di pubblica assistenza”.
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, il Collegio osserva che l'art. unico del RD. 26571923 prevede che
“È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal
Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto – legge 15 marzo 1923, n.
692”. La disciplina dettata dal RD. 2657/1923, quindi, deroga rispetto a quella all'epoca vigente dell'art. 1 del d.l. 692/1923 che prevedeva la durata massima normale giornaliera dell'orario di lavoro degli operai ed impiegati nella misura di 8 ore al giorno ed a quella settimanale di 48 ore di lavoro effettivo.
La tabella che indica le lavorazioni a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia, quindi, rileva sulla durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale, non sulla disciplina dell'intervallo per pausa.
Comunque, anche volendo tenere in disparte l'osservazione che precede, il
Collegio osserva che, a fronte dell'esaustiva disciplina della pausa dettata dagli artt.
8 e 17 del d.lgs. 66/2003, non vi è spazio per l'applicazione di una normativa dettata ottanta anni prima dell'emanazione del suddetto decreto legislativo e, come tale, del tutto superata dai principi eurounitari e dalla diversa conformazione dei rapporti economico – sociali.
L'art. 8 del d.lgs. 66/2003, infatti, detta una disciplina che – anche in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto – trova applicazione nei confronti di tutte le categorie di lavoratori, con le sole deroghe previste dall'art. 17.
Ebbene, come già in precedenza richiamato, l'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), prevede espressamente la possibilità di derogare all'art. 8, per i servizi di ambulanza, esclusivamente tramite la disciplina collettiva o tramite decreti ministeriali adottati su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La volontà delle parti sociali di non derogare, per i servizi di ambulanza, alla generale disciplina dell'art. 8 emerge chiaramente dalla circostanza che non solo non vi è traccia di deroga alcuna nella contrattazione nazionale ed in quella decentrata, ma anche dal fatto che le parti sociali non hanno mai richiesto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, al
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di dettare la disciplina derogatoria della pausa per i dipendenti addetti ai servizi di ambulanza, quali sono gli odierni appellanti.
Alla luce di tali considerazioni, richiamare una normativa di oltre un secolo fa (rispetto alla data odierna) appare un'operazione interpretativa non condivisibile, tenuto conto che la disciplina dettata dal decreto legislativo attuativo delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro rimette l'iniziativa per la deroga alla pausa, nelle ipotesi legislativamente previste, interamente nelle mani delle parti sociali, o tramite la previsione diretta in sede di contrattazione collettiva, o tramite la richiesta ai ministri competenti, sicché in difetto di tale iniziativa trova applicazione la norma generale dell'art. 8 che si estende a tutte le categorie di lavoratori ed a tutte le tipologie di prestazioni lavorative.
Da ultimo, si condivide l'osservazione del giudice di prime cure che l'elenco delle lavorazioni previste nella tabella allegata al RD. 2657/1923 deve intendersi tassativo (Cass. 10669/2004), sicché non essendo esplicitamente ricompreso nello stesso il personale sanitario che presta servizio di ambulanza, quest'ultimo non può ritenersi assoggettabile, neppure per analogia, all'ambito applicativo della norma.
L'appello incidentale deve, quindi, essere respinto.
Da ultimo, ARES 118 rileva che l'art. 27 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto sanità 2016-2018 (la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) esclude espressamente il personale
“turnante” dal beneficio della pausa di almeno 30 minuti. Tale esclusione è stata ribadita anche dall'art. 43 del C.C.N.L. relativo al periodo 2019/2021 la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2021.
Osserva, quindi, che con le disposizioni sopra citate è intervenuta l'espressa disciplina derogatoria che lo stesso art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 affida alla contrattazione collettiva.
Anche tale affermazione può essere condivisa.
L'art. 27, comma 4 del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016
– 2018 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Identico è il tenore dell'art. 43, comma 4 del CCNL per il triennio 2019 –
2021.
Come già rilevato da questa Corte in altre pronunce, concernenti controversie proposte da lavoratori turnisti per il pagamento del buono pasto, la disposizione richiama chiaramente la disciplina dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione, considerato che il predetto decreto legislativo è stato emanato per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle direttive comunitarie 93/104 e 2000/34, e quindi contiene disposizioni di particolare rilievo intese ad uniformare il diritto nazionale ai principi dell'Unione europea in tema di salute e tutela dei lavoratori, ed in tal senso devono essere interpretate ed applicate.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio – ad esempio, non necessariamente dopo sei ore e non necessariamente della durata di 30 minuti
- ma non esclusa. Sarà, infatti, l' a definire “La durata della pausa e la sua Pt_1 collocazione temporale, … in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.”.
Ciò, peraltro, è confermato espressamente dalla disposizione contrattuale collettiva che rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 che rimette alle aziende la scelta sulle modalità di gestione del servizio
– ha scelto, in proposito, come dalla stessa allegato, la gestione mediante Pt_1 il versamento del buono pasto - ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non le facoltizza ad abrogare il diritto dei lavoratori a fruire della pausa e del pasto, una volta che il servizio sia istituito, in relazione alla tipologia di orario assegnato.
Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, si deve quindi affermare il diritto di ciascun ricorrente di fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche.
In tali limiti merita quindi accoglimento la prima domanda di accertamento avanzata dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio, riproposta con l'odierno atto d'appello.
I lavoratori, con il proprio ricorso in appello, hanno censurato la decisione quanto alla reiezione della seconda domanda proposta con il ricorso introduttivo, reiterata in questa sede, avente ad oggetto la condanna dell' appellata al Pt_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente subìto dai lavoratori a seguito del mancato riconoscimento della pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore di lavoro continuativo.
Va chiarito che i lavoratori appellanti non chiedono il pagamento della retribuzione per i 10 minuti di lavoro svolto in luogo della pausa (retribuzione che hanno pacificamente ricevuto), né chiedono il pagamento del buono pasto (che pure hanno pacificamente ricevuto in caso di svolgimento di orario superiore a 8 ore giornaliere), ma chiedono il risarcimento del danno per l'usura psico – fisica che sarebbe loro derivata dal non avere potuto fruire della pausa di 10 minuti, dopo 6 ore di lavoro, nei giorni in cui sono stati in turno.
In proposito si osserva che, tenendo conto dell'effettuazione di 12 turni mensili, il lavoro svolto in luogo della dovuta pausa ammonta a 120 minuti al mese;
anche volendo prendere per buona l'affermazione di parte appellante di una media di 16 turni mensili, il lavoro ammonta a 160 minuti al mese.
Nella sostanza, si discute dell'usura psico – fisica che sarebbe derivata agli appellanti dallo svolgimento di 30 – 40 minuti di lavoro a settimana in luogo del godimento della pausa.
Così delimitata la reale portata della vicenda oggetto di causa, anche quanto alla dedotta nullità del petitum, appare evidente che il dedotto danno da usura psico
– fisica si inquadra nell'ambito dei danni - conseguenza che non derivano ipso iure dall'inadempimento del datore di lavoro, ma che debbono essere specificamente allegati e provati da coloro che li rivendicano.
Gli odierni appellanti, tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio nulla hanno allegato circa l'esistenza del dedotto danno, né hanno chiesto di provare alcunché al riguardo.
Ritengono, infatti, gli stessi che il dedotto danno da usura psico – fisica sia in re ipsa per il solo fatto dell'avvenuta violazione, da parte di della norma Pt_1 del contratto di lavoro relativo alla pausa e richiamano, al riguardo, la sentenza della
Suprema Corte n. 14710/2015, anche per il conseguente risarcimento quantificato utilizzando come parametro la retribuzione per il lavoro straordinario.
La richiamata pronuncia, però, lungi dal confortare le deduzioni di parte appellante, ne costituisce una chiara smentita.
Afferma, al riguardo, la Suprema Corte: <
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez.
L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie -per le quali siffatta copertura non sussiste-, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138-, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato -in violazione dei limiti di legge- l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo
(diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex at.36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.>> (Cass. n. 14710/2015).
Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la successiva pronuncia della
Suprema Corte n. 18884/2019 che ha affermato il principio che <La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.>> (conforme la successiva Cass. 16711/2020).
Solo il danno da usura psico – fisica conseguente all'inadempimento da parte del datore dei precetti dell'art. 36, commi 2 e 3 Cost. (violazione della normativa relativa alla durata massima della giornata lavorativa, al diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali) è, quindi, presunto, qualora il comportamento venga reiterato nel tempo, ma identica presunzione non assiste il danno che si pretende derivare dalla violazione della pausa giornaliera di 10 minuti.
Quest'ultimo, pertanto, deve essere, secondo i principi generali, espressamente allegato e provato e, in difetto di tali presupposti, la relativa domanda non può che essere respinta.
In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti.
L'esito del giudizio consente la compensazione.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge gli appelli e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti appellanti, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1031 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Grillea elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo, n.18
Appellante-Appellato E
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 [...]
, , , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
,
[...] Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, , , CP_23 CP_24 Controparte_25 Controparte_26
, , , , , CP_27 Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, , Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35 [...]
, , CP_36 CP_37 Controparte_38 CP_39 CP_40
, , , CP_41 CP_42 CP_43 Controparte_44 CP_45
, , , ,
[...] CP_46 CP_47 Controparte_48 CP_49
, (moglie) e e CP_50 Controparte_51 Controparte_52 CP_53 (figlie) quali eredi di , ,
[...] Persona_1 Controparte_54 CP_55
, , , , , Controparte_56 CP_57 CP_58 Controparte_59 CP_60 [...]
, , , Controparte_61 CP_62 CP_63 CP_64 CP_65
, , , ,
[...] CP_66 Controparte_67 CP_68 CP_69
, , , CP_70 CP_71 Parte_2 Controparte_72 CP_73 [...] Con
, , , CP_74 Controparte_75 CP_76 CP_77 Controparte_78
Parte_3 CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82
, , , , tutti rappresentati
[...] CP_83 CP_84 Controparte_85 e difesi dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, per mandato direttamente conferito e/o nella qualità di professionista designato dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società Controparte_86 Appellati-Appellanti
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1289/2022, pubblicata in data 06.12.2022
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. gli appellati chiedevano al Giudice del lavoro di
Velletri di accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per il recupero delle energie psicofisiche per ogni turno di servizio dal dicembre 2008 ad oggi, di accertare e dichiarare che, operando nell'ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, articolata su turni orari superiori alle sei ore, non avevano fruito della pausa giornaliera della durata di almeno 10 minuti dal dicembre 2008 ad oggi;
per l'effetto, chiedevano di condannare la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un'indennità risarcitoria, qualificata quale indennità da risarcimento per “usura psicofisica”, per non aver goduto della pausa lavorativa dall'anno 2008 o dalla diversa data accertata in corso di causa, indennità da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese. Pt_1
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito:- “Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti, fatta eccezione per CP_87 Parte_4
, alla fruizione della pausa di almeno 10 minuti laddove siano svolti
[...] turni di lavoro superiori alle sei ore giornaliere;
rigetta per il resto il ricorso;
spese compensate”.
Il Tribunale ha ritenuto che: <<…l'art.8 del d.gls 66/2003 prevede che: “Art. 8
Pause 1 . Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2 . Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi,
e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”. Inoltre ai sensi dell'art.17 del medesimo decreto legislativo “le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli
4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento: a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità , di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura; 8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività , e in particolare: 1) nell'agricoltura; 2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: 1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138. 6-b 6-bis..”>>
Ricostruito il quadro normativo il Tribunale ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo vaglio non fosse in contestazione la circostanza che la disciplina della materia non << si rinviene nella contrattazione collettiva o nei decreti ministeriali per cui non puo' che essere riconosciuta piena operatività alla richiamata disposizione di cui all'art. 8 cit, che assicura una pausa o sosta lavorativa intesa come momento di totale inattività volta ad assicurare il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore, fruibile anche sul posto di lavoro, da collocarsi tra la fine e l'inizio della attività lavorativa, secondo le esigenze tecnico organizzative della parte datoriale laddove la giornata lavorativa superi le sei ore… i limiti legali imposti dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 in materia di orario massimo complessivo, pause di lavoro e lavoro notturno, non possono essere derogati nemmeno con il consenso del singolo lavoratore interessato - e dunque per effetto della rinuncia ai relativi diritti, - ma solo ad opera della contrattazione collettiva, e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, comportando il mancato esercizio di tale facoltà di deroga da parte delle parti sociali l'operatività diretta delle garanzie e dei limiti legali, con conseguente applicazione delle sanzioni stabilite in caso di violazione (cfr., in senso conforme,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 11574 del 23/5/2014)>>
Il primo giudice ha poi aggiunto che la disposizione di cui all' art.8 può essere derogata soltanto dai contratti collettivi o, in assenza, con decreti ministeriali e soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell'art.17 del medesimo decreto;
che la pretesa natura discontinua dell'attività lavorativa svolta dai ricorrenti non costituisce valido argomento perché < considerata una attività 'discontinua' in quanto gli autisti di ambulanza non appartengono alle categorie elencate nel r.d. n.2657/1923…Inoltre, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
che doveva ritenersi incontestata la costante presenza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del turno e la piena disponibilità ad intervenire qualora fosse necessario.
Ed ancora il lavoro svolto dai ricorrenti non poteva essere ricondotto alla categoria comprendente le 'attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione' indicate nell'art.17, posta la tassatività (in quanto norma eccezionale) della previsione contrattuale e quindi l'impossibilità di applicare analogicamente 'in malam partem' la disposizione in esame ai ricorrenti.
Era poi inconferente la circostanza che i ricorrenti fruissero di buoni pasto < oggetto del presente giudizio è la diversa fattispecie della sosta di dieci minuti per ogni sei ore di lavoro, al fine di salvaguardare le energie psico-fisiche degli odierni ricorrenti>>.
Riteneva dunque accertato il diritto dei ricorrenti a godere delle pause indicate dall'art. 8 citato, salvo che per tre lavoratori ( E CP_87 Parte_4
) rispetto ai quali non vi era stata la deduzione del superamento Parte_4 delle sei ore giornaliere
La connessa domanda risarcitoria è stata respinta in quanto sarebbe stato < dei ricorrenti non limitarsi ad una mera richiesta risarcitoria priva di sufficienti allegazioni in punto di danno- conseguenza: l'evento lesivo (inadempimento dell'obbligo datoriale di consentire le suddette pause) è stato certamente acclarato, ma non è stata fornita prova, neppure presuntiva, della reale e concreta verificazione di conseguenze pregiudizievoli, direttamente legate a tale inadempimento, in termini di salute psico fisica dei vari ricorrenti>>.
Con l'atto di gravame ha lamentato l'erroneità della decisione Pt_1 chiedendone la riforma. Si sono costituiti gli appellati già ricorrente resistendo al gravame. Con ricorso in appello R.G. 1113/2023 gli appellati hanno proposto appello avverso la medesima sentenza sostenendone l'erroneità nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia di condanna.
Si costituiva in quel processo chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
Le cause sono state riunite (alla 1031/2023 la causa 1113/2023) e sono state decise all'udienza odierna come da sentenza contestuale.
L'appello “principale” di deve essere esaminato per primo. Pt_1
Con il primo motivo si lamente l'omessa statuizione in merito alla preliminare eccezione di nullita' dell'avverso ricorso.
Il ricorso sarebbe stato assolutamente nullo per estrema indeterminatezza del petitum e soprattutto della causa petendi. Non sarebbe stata chiara quale fosse la violazione imputata all'azienda, sulla base della quale i vari ricorrenti, appartenenti, peraltro, a diverse categorie professionali, avevano fondato la domanda.
La stessa parte appellante chiarisce che i lavoratori, sul presupposto di un preciso inadempimento datoriale, hanno rivendicato il danno da usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione della pausa giornaliera di 10 minuti.
Tanto basta per escludere la fondatezza della riproposta eccezione.
Con il secondo motivo si duole della omessa valutazione della documentazione allegata a sostegno della difesa dell' 118. Pt_1
L si duole in sostanza che il giudice non abbia tenuto conto del fatto che per Pt_1 ciascuna delle differenti posizioni assunte all'interno dell'ambulanza erano state depositate relazioni di servizio, dalle quali sarebbe emerso < consistenza dell'attività lavorativa prestata dai ricorrenti adibiti alle varie postazioni e conseguentemente l'impegno delle “energie lavorative”>>.
Invece, omettendo qualsivoglia cenno alla documentazione suddetta il giudice di primo grado si era limitato << ad accomunare tutte le 87 posizioni lavorative sotto l'unica figura professionale degli “autisti di ambulanza”; con ciò senza considerare <fettivo tempo di lavoro degli addetti a ciascuna postazione… la valutazione tutti gli elementi allegati al giudizio avrebbe certamente condotto ad una differente statuizione in relazione ai diversi profili professionali dei ricorrenti>>.
La semplice lettura dei dati incontestati, offerti univocamente dall'azienda avrebbe consntito di determinare la < massimo due ore, conseguentemente, nell'ulteriore “tempo di lavoro” il dipendente addetto con differenti mansioni alla postazione, potrà, poiché dotato di apposita area relax, ben fruire dei 10 minuti di cui all'art.8…La pausa in questione si configura come una sosta “interna” all'orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, coerentemente con una nozione di “orario di lavoro” incentrata non sulla effettività
e continuità ininterrotta della prestazione lavorativa, ma sulla disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro…In quanto sosta “interna”, la pausa ex art. 8 si differenzia dai riposi intermedi, che sono invece momenti di inattività compresi tra due intervalli o turni di lavoro contrattualmente predefiniti.
La distinzione trova riscontro nell'art. 5 del R.D. n. 1955/1923, che per entrambi esclude la riconducibilità alla nozione di lavoro “effettivo”. Va inoltre rilevato che la nozione di pausa costituisce a sua volta il recepimento di una più ampia disciplina di matrice eurounitaria, introdotta dalla Direttiva 2003/88/CE, che all'art. 4 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale”. La previsione, attuata dal citato art. 8 del D. Lgs. n.
66/2003, è derogabile, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Direttiva citata in una serie di ipotesi ivi elencate, che hanno a loro volta trovato un puntuale recepimento nell'art. 17 del decreto. Quest'ultimo articolo prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione>>.
In conclusione la pausa, quale momento di inattività, può essere fruita anche sul posto di lavoro e la determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro in base alle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa;
<
2019/2021) al n. 4 dell'art. 43 così dispone: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 64 del CCNL del 31/7/2009
(Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell' o Ente nella città, alla dimensione della stessa città”. Ciò posto, alla Pt_1 stregua di quanto argomentato non può ritenersi condivisibile il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure che ha accolto la domanda formulata dai ricorrenti, posto che, di fatto (come provato nel corso del giudizio di primo grado) liberamente fruiscono della “sosta interna” presso i locali adibiti ad area relax situati all'interno dei luoghi di lavoro>>.
L'appello è infondato e deve essere respinto. Giova preliminarmente richiamare la disciplina relativa all'orario di lavoro prevista dal d.lgs. n. 66/2003 che attua le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
L'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.lgs. prevede che, per “orario di lavoro”, debba intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Dunque, rientrano nella nozione di orario di lavoro anche quei periodi di “mera attesa” più o meno prolungati in cui il lavoratore, sul posto di lavoro, rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle proprie mansioni.
La suddetta conclusione è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta dell'interpretazione del diritto dell'Unione effettuata dalla
Corte di giustizia UE.
In proposito, la Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi sulla questione se il c.d.
“tempo tuta” rientri nell'orario di lavoro, dopo avere ribadito il proprio consolidato orientamento per cui <ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo 10 compimento non dev'essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev'essere retribuito>>, ha affermato i seguenti principi: <La soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le
Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile
a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dall'art. 3 del R.D.L. 5 marzo 1923 n. 692, art.
3. I criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria. Il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla
Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63). Pertanto, affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.>> (Cass. 1352/2016; conforme anche la più recente Cass. 20784/2024).
È pacifico che gli odierni ricorrenti, anche nei momenti in cui non sono impegnati in interventi con le ambulanze, siano comunque a disposizione del datore di lavoro, essendo fisicamente presenti nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a disposizione del medesimo per fornire immediatamente la propria prestazione in caso di bisogno, nonché comunque tenuti ad eseguire le istruzioni e disposizioni impartite da Pt_1
Quest'ultima, pur sostenendo che i lavoratori godrebbero di pause fra un intervento e l'altro, non ha mai allegato che in tali momenti gli stessi potessero allontanarsi dal luogo di lavoro, circostanza peraltro incompatibile con la necessità di un intervento immediato in caso di improvvisa chiamata o segnalazione.
Ciò dimostra, in maniera inconfutabile, che anche i tempi di attesa fra un intervento e l'altro rientrano, a pieno titolo, nel concetto di orario di lavoro e non possono essere ascritti agli intervalli per pausa di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che, invece, non rientrano nell'orario di lavoro, come stabilito dal terzo comma del medesimo articolo, e che per tale ragione non sono retribuiti.
Una diretta conferma di tale conclusione perviene sempre dai principi affermati dalla Corte Suprema con riferimento alla misurazione dell'orario di lavoro, laddove ha affermato che <Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro,
l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi>> (Cass.
20694/2015).
La disponibilità del lavoratore durante i tempi di attesa e la sua presenza obbligata sul luogo di lavoro conducono, quindi, inevitabilmente a ricomprendere i suddetti tempi nell'orario di lavoro oggetto di retribuzione.
Il successivo art. 2 del d.lgs. 66/2003 delinea il campo di applicazione delle disposizioni nel medesimo contenute prevedendo che le stesse <si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE>> e le ulteriori eccezioni previste ai commi
2 e 3 fra le quali non è indicato il personale sanitario.
L'assenza di qualsivoglia richiamo, fra le eccezioni, al personale sanitario implica, per l'effetto, l'applicazione della normativa in questione alla suddetta categoria di lavoratori.
L'art. 8 del decreto disciplina le pause dall'attività lavorativa prevedendo che:
“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi,
e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”.
La norma detta una serie prescrizioni fondamentali: il lavoratore, dopo aver lavorato sei ore, matura il diritto ad una pausa dall'attività lavorativa;
tale pausa dev'essere disciplinata dalla contrattazione collettiva;
in mancanza di specifica disciplina da parte della contrattazione collettiva, la stessa non può essere inferiore ai 10 minuti;
la pausa può essere fruita sul luogo di lavoro o altrove, comunque la stessa non viene computata come orario di lavoro, né retribuita. Tutti gli odierni appellati hanno effettuato turni di lavoro superiori alle 6 ore in maniera continuativa nei periodi indicati nel ricorso introduttivo, salvo quelli per i quali, proprio per tale ragione, il ricorso di primo grado è stato respinto.
La stessa in entrambi i gradi di giudizio, non ha contestato lo Pt_1 svolgimento dei turni da parte dei ricorrenti, essendo emerso che l'orario di attività della postazione è articolato in 24 ore (cioè attiva nell'intera giornata senza soluzione di continuità) con una turnazione del personale per l'Assistenza Sanitaria
Infermieristica o in 24 ore (07.00 – 19.00/19.00-07.00) o in 12 ore (07.00-19.00).
L'orario dei turni è continuativo, senza intervalli per la pausa che avrebbero dovuto essere registrati, trattandosi di segmenti temporali che non rientrano nell'orario di lavoro e non sono soggetti a retribuzione, come previsto dall'art. 8, comma 3 del d.lgs. 66/2003.
Ciò dimostra che i ricorrenti non hanno fruito, durante l'effettuazione dei turni oggetto di causa, della prevista pausa lavorativa.
Deduce che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. 66/2003 la pausa Pt_1 può essere fruita anche sul posto di lavoro.
A tale rilievo si osserva che, comunque, anche se fruita sul posto di lavoro, la stessa dovrebbe risultare dal cartellino marcatempo, non rientrando nell'orario di lavoro: ciò sia a garanzia della libertà del lavoratore, che potrebbe decidere di fruirla sul posto di lavoro come al di fuori di esso, sia a garanzia del datore di lavoro di non dover retribuire un periodo temporale non compreso nell'orario di lavoro.
A nulla rileva, quindi, come già in precedenza osservato, l'argomentazione di parte appellata in relazione alla messa a disposizione di luoghi di ristoro all'interno delle postazioni lavorative, dove i lavoratori avrebbero potuto godere della pausa nei tempi di attesa tra un servizio in ambulanza e l'altro.
Come sopra richiamato, infatti, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, ricomprende all'interno della definizione di “orario di lavoro” anche quei periodi di “mera attesa” in cui i lavoratori, sul luogo di lavoro, rimangono a disposizione del datore di lavoro per l'espletamento delle proprie mansioni.
Parimenti irrilevante è la deduzione di che gli odierni appellanti Pt_1 avrebbero percepito il buono pasto nelle giornate in cui la prestazione lavorativa superava le 8 ore: infatti, a fronte delle risultanze dei cartellini – documento proveniente dal datore di lavoro e, come tale, costituente prova contro di lui – che non prevedono la sospensione dell'orario di lavoro per l'intervallo dedicato alla pausa di 10 minuti, anche il fatto che i lavoratori abbiano percepito il buono pasto non esclude l'inadempimento del datore di lavoro che avrebbe dovuto garantire comunque l'effettuazione della pausa nell'arco dell'orario di lavoro superiore alle
6 ore.
Alla disciplina generale sulla pausa nel corso dell'orario di lavoro, prevista dal citato art. 8, deroga il successivo art. 17 che stabilisce che sia possibile escludere l'intervallo per particolari tipologie di attività lavorativa. Per quanto qui d'interesse,
i commi 1 e 2 prevedono che: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi,
7, 8, 12 e 13 con riferimento: … c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: … 3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
…”.
La disposizione in commento, prevede espressamente che, al fine di poter legittimamente derogare la disciplina prevista dall'art. 8, in materia di pausa dall'attività lavorativa, sia necessaria una specifica disposizione a livello di contrattazione collettiva. In mancanza di tale previsione in ambito contrattuale, tale regime deve essere previsto da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, per il pubblico impiego, dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su richiesta “delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro” ed emesso dopo aver sentito, sul testo, il parere delle stesse organizzazioni ed associazioni.
La norma è, dunque, chiara nel limitare la possibilità di deroga alla disciplina generale: quest'ultima, infatti, non può subire restrizioni a meno che queste non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva oppure, in mancanza, da decreti ministeriali ma, in tale ultimo caso, nelle sole ipotesi espressamente previste dalle lettere da a) a g) del secondo comma.
Fra queste ultime il comma 2, lett. c), n. 3), comprende anche “i servizi di ambulanza”, in quanto riconducibili al più ampio genus delle “attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione”.
Ebbene, al riguardo si osserva che è pacifico tra le parti che la contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, non ha previsto alcuna deroga al diritto all'intervallo per la pausa previsto dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003 per quanto riguarda i servizi di ambulanza, né è stato adottato alcun decreto in materia dal Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Ciò comporta la piena applicazione al settore della disciplina dell'art. 8 del d.lgs.
66/2003 relativa all'intervallo per pausa.
Anche su tale aspetto, in buona sostanza, si incentra l'appello di Pt_1 che ritiene che la disposizione dell'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3) debba essere letta unitamente al R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo ove, al n. 21 della tabella ivi allegata, viene indicato il
“personale addetto ai (…) posti di pubblica assistenza”.
Rileva che tale disposto vada correttamente interpretato come includente il personale che opera a bordo di ambulanze, essendo del tutto evidente che queste siano “posti mobili di pubblica assistenza”.
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, il Collegio osserva che l'art. unico del RD. 26571923 prevede che
“È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal
Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto – legge 15 marzo 1923, n.
692”. La disciplina dettata dal RD. 2657/1923, quindi, deroga rispetto a quella all'epoca vigente dell'art. 1 del d.l. 692/1923 che prevedeva la durata massima normale giornaliera dell'orario di lavoro degli operai ed impiegati nella misura di 8 ore al giorno ed a quella settimanale di 48 ore di lavoro effettivo.
La tabella che indica le lavorazioni a carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia, quindi, rileva sulla durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale, non sulla disciplina dell'intervallo per pausa.
Comunque, anche volendo tenere in disparte l'osservazione che precede, il
Collegio osserva che, a fronte dell'esaustiva disciplina della pausa dettata dagli artt.
8 e 17 del d.lgs. 66/2003, non vi è spazio per l'applicazione di una normativa dettata ottanta anni prima dell'emanazione del suddetto decreto legislativo e, come tale, del tutto superata dai principi eurounitari e dalla diversa conformazione dei rapporti economico – sociali.
L'art. 8 del d.lgs. 66/2003, infatti, detta una disciplina che – anche in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del richiamato decreto – trova applicazione nei confronti di tutte le categorie di lavoratori, con le sole deroghe previste dall'art. 17.
Ebbene, come già in precedenza richiamato, l'art. 17, comma 2, lett. c), n. 3), prevede espressamente la possibilità di derogare all'art. 8, per i servizi di ambulanza, esclusivamente tramite la disciplina collettiva o tramite decreti ministeriali adottati su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La volontà delle parti sociali di non derogare, per i servizi di ambulanza, alla generale disciplina dell'art. 8 emerge chiaramente dalla circostanza che non solo non vi è traccia di deroga alcuna nella contrattazione nazionale ed in quella decentrata, ma anche dal fatto che le parti sociali non hanno mai richiesto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, al
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di dettare la disciplina derogatoria della pausa per i dipendenti addetti ai servizi di ambulanza, quali sono gli odierni appellanti.
Alla luce di tali considerazioni, richiamare una normativa di oltre un secolo fa (rispetto alla data odierna) appare un'operazione interpretativa non condivisibile, tenuto conto che la disciplina dettata dal decreto legislativo attuativo delle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro rimette l'iniziativa per la deroga alla pausa, nelle ipotesi legislativamente previste, interamente nelle mani delle parti sociali, o tramite la previsione diretta in sede di contrattazione collettiva, o tramite la richiesta ai ministri competenti, sicché in difetto di tale iniziativa trova applicazione la norma generale dell'art. 8 che si estende a tutte le categorie di lavoratori ed a tutte le tipologie di prestazioni lavorative.
Da ultimo, si condivide l'osservazione del giudice di prime cure che l'elenco delle lavorazioni previste nella tabella allegata al RD. 2657/1923 deve intendersi tassativo (Cass. 10669/2004), sicché non essendo esplicitamente ricompreso nello stesso il personale sanitario che presta servizio di ambulanza, quest'ultimo non può ritenersi assoggettabile, neppure per analogia, all'ambito applicativo della norma.
L'appello incidentale deve, quindi, essere respinto.
Da ultimo, ARES 118 rileva che l'art. 27 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto sanità 2016-2018 (la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018) esclude espressamente il personale
“turnante” dal beneficio della pausa di almeno 30 minuti. Tale esclusione è stata ribadita anche dall'art. 43 del C.C.N.L. relativo al periodo 2019/2021 la cui disciplina trova applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2021.
Osserva, quindi, che con le disposizioni sopra citate è intervenuta l'espressa disciplina derogatoria che lo stesso art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 affida alla contrattazione collettiva.
Anche tale affermazione può essere condivisa.
L'art. 27, comma 4 del CCNL relativo al personale del comparto sanità 2016
– 2018 prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno
30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.”.
Identico è il tenore dell'art. 43, comma 4 del CCNL per il triennio 2019 –
2021.
Come già rilevato da questa Corte in altre pronunce, concernenti controversie proposte da lavoratori turnisti per il pagamento del buono pasto, la disposizione richiama chiaramente la disciplina dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa.
L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione, considerato che il predetto decreto legislativo è stato emanato per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle direttive comunitarie 93/104 e 2000/34, e quindi contiene disposizioni di particolare rilievo intese ad uniformare il diritto nazionale ai principi dell'Unione europea in tema di salute e tutela dei lavoratori, ed in tal senso devono essere interpretate ed applicate.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio – ad esempio, non necessariamente dopo sei ore e non necessariamente della durata di 30 minuti
- ma non esclusa. Sarà, infatti, l' a definire “La durata della pausa e la sua Pt_1 collocazione temporale, … in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.”.
Ciò, peraltro, è confermato espressamente dalla disposizione contrattuale collettiva che rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 che rimette alle aziende la scelta sulle modalità di gestione del servizio
– ha scelto, in proposito, come dalla stessa allegato, la gestione mediante Pt_1 il versamento del buono pasto - ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non le facoltizza ad abrogare il diritto dei lavoratori a fruire della pausa e del pasto, una volta che il servizio sia istituito, in relazione alla tipologia di orario assegnato.
Alla stregua di tutte le osservazioni che precedono, si deve quindi affermare il diritto di ciascun ricorrente di fruire di una pausa di almeno dieci minuti dopo sei ore di turno giornaliero per il necessario recupero delle energie psico-fisiche.
In tali limiti merita quindi accoglimento la prima domanda di accertamento avanzata dai ricorrenti con il ricorso introduttivo del giudizio, riproposta con l'odierno atto d'appello.
I lavoratori, con il proprio ricorso in appello, hanno censurato la decisione quanto alla reiezione della seconda domanda proposta con il ricorso introduttivo, reiterata in questa sede, avente ad oggetto la condanna dell' appellata al Pt_1 risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente subìto dai lavoratori a seguito del mancato riconoscimento della pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore di lavoro continuativo.
Va chiarito che i lavoratori appellanti non chiedono il pagamento della retribuzione per i 10 minuti di lavoro svolto in luogo della pausa (retribuzione che hanno pacificamente ricevuto), né chiedono il pagamento del buono pasto (che pure hanno pacificamente ricevuto in caso di svolgimento di orario superiore a 8 ore giornaliere), ma chiedono il risarcimento del danno per l'usura psico – fisica che sarebbe loro derivata dal non avere potuto fruire della pausa di 10 minuti, dopo 6 ore di lavoro, nei giorni in cui sono stati in turno.
In proposito si osserva che, tenendo conto dell'effettuazione di 12 turni mensili, il lavoro svolto in luogo della dovuta pausa ammonta a 120 minuti al mese;
anche volendo prendere per buona l'affermazione di parte appellante di una media di 16 turni mensili, il lavoro ammonta a 160 minuti al mese.
Nella sostanza, si discute dell'usura psico – fisica che sarebbe derivata agli appellanti dallo svolgimento di 30 – 40 minuti di lavoro a settimana in luogo del godimento della pausa.
Così delimitata la reale portata della vicenda oggetto di causa, anche quanto alla dedotta nullità del petitum, appare evidente che il dedotto danno da usura psico
– fisica si inquadra nell'ambito dei danni - conseguenza che non derivano ipso iure dall'inadempimento del datore di lavoro, ma che debbono essere specificamente allegati e provati da coloro che li rivendicano.
Gli odierni appellanti, tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio nulla hanno allegato circa l'esistenza del dedotto danno, né hanno chiesto di provare alcunché al riguardo.
Ritengono, infatti, gli stessi che il dedotto danno da usura psico – fisica sia in re ipsa per il solo fatto dell'avvenuta violazione, da parte di della norma Pt_1 del contratto di lavoro relativo alla pausa e richiamano, al riguardo, la sentenza della
Suprema Corte n. 14710/2015, anche per il conseguente risarcimento quantificato utilizzando come parametro la retribuzione per il lavoro straordinario.
La richiamata pronuncia, però, lungi dal confortare le deduzioni di parte appellante, ne costituisce una chiara smentita.
Afferma, al riguardo, la Suprema Corte: <
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez.
L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie -per le quali siffatta copertura non sussiste-, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138-, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato -in violazione dei limiti di legge- l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo
(diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex at.36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da
Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.>> (Cass. n. 14710/2015).
Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la successiva pronuncia della
Suprema Corte n. 18884/2019 che ha affermato il principio che <La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.>> (conforme la successiva Cass. 16711/2020).
Solo il danno da usura psico – fisica conseguente all'inadempimento da parte del datore dei precetti dell'art. 36, commi 2 e 3 Cost. (violazione della normativa relativa alla durata massima della giornata lavorativa, al diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali) è, quindi, presunto, qualora il comportamento venga reiterato nel tempo, ma identica presunzione non assiste il danno che si pretende derivare dalla violazione della pausa giornaliera di 10 minuti.
Quest'ultimo, pertanto, deve essere, secondo i principi generali, espressamente allegato e provato e, in difetto di tali presupposti, la relativa domanda non può che essere respinta.
In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti.
L'esito del giudizio consente la compensazione.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge gli appelli e compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti appellanti, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa