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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10351/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FALCONIERI Parte_1
SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di usufruire dell'assegno di cura e sostentamento Pt_1 per le ragioni di cui in narrativa;
2. per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t., a liquidare la predetta prestazione CP_1 dal momento della presentazione della domanda sino al soddisfo;
3. per l'effetto condannare, l' in persona del Direttore p.t., a corrispondere i ratei arretrati che si CP_1 quantificano prudenzialmente in € 442,25, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
La sig.ra , odierna ricorrente, è titolare solo ed esclusivamente di una pensione - ovvero Parte_1
IO n. 60070635 - come da estratto di pensione che si allega.
1 L'odierna ricorrente ha usufruito dal 18.10.1997 sino a tutto l'anno 2013, dell'assegno di cura e sostentamento
(ACS), come da estratto contributivo che si produce in atti.
In data 3.9.2013 la sig.ra presentava la domanda di rinnovo dell'assegno di cura e Parte_1 sostentamento (ACS); detta domanda veniva respinta dall' con nota del 19.2.2014. CP_1
La citata nota di reiezione veniva gravata dapprima con ricorso gerarchico del 3.9.2015, e poi con ricorso giurisdizionale del 11.3.2015, dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro.
Con sentenza n. 3413 del 3.10.2017 – che si produce in atti - il Tribunale di Lecce accoglieva integralmente la richiesta della sig.ra di vedersi riconoscere il diritto al rinnovo della prestazione Parte_1 per cui oggi è causa.
La Sentenza in parola statuiva difatti che: “il diritto di ricorrente al rinnovo della prestazione assegno di cura e sostentamento già in godimento;
condanna di al pagamento rei ratei dovuti dall'epoca della CP_1 revoca disposta con provvedimento del 10.2.2014 oltre accessori come per legge”.
In data 08.03.2018 l'odierna ricorrente presentava nuova domanda per il rinnovo dell'assegno di cura e sostentamento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 1088/1970.
La sig.ra respinta domanda in parola, dapprima gravava quest'ultima in sede amministrativa, Pt_1
e successivamente in sede giurisdizionale.
Con sentenza n. 2574 del 13.09.2023 il Tribunale di Lecce-Sezione lavoro, accoglieva anche detto ricorso “e per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto al rinnovo della prestazione “assegno di cura e sostentamento” per il biennio 08.03.2018 – 08.03.2020”.
[…] Orbene, in data 12.3.2024 la sig.ra essendo ancora in possesso tanto dei requisiti Pt_1 sanitari, come si evince dal certificato medico a firma del Dott.ssa del 26.02.2024 e dal certificato Persona_1
ASL Lecce del 15.05.2023, e tanto di quelli previsti dalla normativa che regola la materia per cui oggi è ricorso, in quanto pensionata e non occupata in alcuna attività lavorativa, rinnovava la domanda dell'assegno di cura e sostentamento presso l' come si evince dalla nota che si produce in atti. CP_1
La sig.ra decorso un lungo lasso di tempo senza che l' provvedesse a liquidare la prestazione, Pt_1 CP_1 proponeva in data 08.08.2024 ricorso gerarchico dinnanzi al Comitato Provinciale senza tuttavia CP_1 ottenere alcun riscontro.
La odierna esponente è nuovamente costretta ad agire in via giurisdizionale per la tutela dei propri diritti.
Contestata la legittimità del provvedimento di rigetto in questione, la ricorrente pertanto ha formulato le conclusioni sopra rassegnate sulla base della sussistenza dei presupposti di legge.
– nel costituirsi – ha eccepito prescrizione e decadenza nonché infondatezza nel merito CP_1 in assenza dei presupposti di legge.
2 In primo luogo, alcuna prescrizione è maturata. Infatti, la domanda giudiziaria qui trattata si riferisce a istanza amministrativa del 2024, tempestivamente impugnata (nel settembre dello stesso 2024). Pertanto, non appare vi sia prescrizione e neppure decadenza.
Inoltre, circa la sussistenza dei requisiti, risulta come gli stessi siano provati dalle due sentenze in atti. Invero, sebbene non vi sia prova del passaggio in giudicato, esso non appare necessario.
Infatti, le sentenze prodotte costituiscono prova documentale dei fatti in essi rappresentati. Da un lato, invero emerge come la prestazione sia stata già fruita sin dal 1997 e non contesta CP_1 questo dato documentale. Dall'altro, la sentenza n. 2574/2023 di questo Tribunale riporta ampi stralci della ctu effettuata in quella fase. In assenza di fatti sopravvenuti, le conclusioni mediche ivi riportate devono intendersi acquisibili anche in questo giudizio.
Pertanto, appare provato – anche dall'estratto conto contributivo – che siano presenti i requisiti di legge.
In tal senso, la norma invocata prevede che:
Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.
Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare.
L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione.
Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età, ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui ai comma precedente. L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all' Controparte_2 entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
[...]
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile.
Come detto, il requisito sanitario è provato sulla base delle ctu espletata nel precedente giudizio e che, in assenza di sopravvenienze, deve ritenersi ancora attuale.
Per quanto riguarda l'ulteriore requisito, lo stesso si può documentalmente ritenere provato sulla base dell'estratto conto contributivo e delle sentenze prodotte in atti, in virtù dell'art. 337 cpc e della loro natura documentale.
Il ricorso è pertanto fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10351/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna ad erogare la prestazione di cui alla domanda CP_1 amministrativa del 12.3.24, oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 400,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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