Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2025, proposto da
OR PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli, Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 204/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. OL IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata (carta docente per tre annualità) chiedendo anche la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 17 aprile 2025 prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con la predetta sentenza il g.o. nell’accogliere parzialmente il ricorso non ha disposto la condanna del Ministero intimato al pagamento di una somma di denaro (500 euro per ogni annualità) bensì “Accertato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE” prevista dall’art. 1 comma 121 Legge n. 107\2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento della attività di docente in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, condanna le Amministrazioni Scolastiche convenute all’adozione degli atti necessari per consentirne l’effettivo godimento alla parte ricorrente”. Ha precisato il Tribunale di Rimini in motivazione che “La disposizione di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107\2015 non ha infatti previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una Carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, così istituendo un beneficio a destinazione vincolata”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta.
Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora la quale è contemplata dall’art.114 c.p.a. per i soli giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale con facoltà di sub delega dell'incarico ad altro dirigente o funzionario.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Ministero intimato con distrazione in favore del difensore antistatario tenuto conto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), accoglie in parte il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
OL IL, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IL | GO Di EN |
IL SEGRETARIO