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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 998/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'APONTE MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 156 NAPOLIpresso il difensore avv. D'APONTE MARCELLO
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CANULLO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UNIVERSITA' 4 C/0 il Controparte_2 difensore avv. CANULLO LORENZO
CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in Parte_2 giudizio Controparte_3 per sentire dichiarare che a seguito degli inadempimenti di controparte ha subito danni per circa € 260.000.
pagina 2 di 5 Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Con altra iniziativa giudiziaria, chiedeva ed otteneva CP_3 verso decreto ingiuntivo esecutivo, pari ad € 45.166,76, Pt_1 somma dovuta per il canone concessorio dovuto per l'anno 2023.
Il decreto veniva opposto da ed il relativo giudizio Pt_1 assumeva l'r.g. 1687/24 (g.i. dr. Grandi).
Stante rapporto di continenza, la causa veniva riunita alla presente.
II. ha avuto in essere con contratto con cui Pt_1 CP_3 ha ricevuto la gestione del servizio bar del Dipartimento di
Ingegneria dell'Università di . CP_1
Deduce la stessa che l' avrebbe violato e sarebbe CP_3 inadempiente al contratto inter partes.
Dato che la convenuta non avrebbe affidato all'attrice servizi di catering a supporto dell'organizzazione di eventi culturali;
inoltre avrebbe installato un distributore di CP_3 acqua nell'area mediatamente adiacente a quella oggetto del contratto di affidamento in oggetto (p.
3-4 citazione).
Stante tali inadempimenti, ha diffidato l'adempimento ex Pt_1 art. 1454 in difetto del medesimo, il contratto si sarebbe risolto, con ulteriore deduzione di danni conseguenti a calo di fatturato, come da relazione del c.t.p. in tesi allegata (p. 8).
2. Quanto al primo preteso inadempimento imputato ad CP_3 lo stesso non consta, a tenore di contratto.
Dato che lo stesso non aveva previsto alcun impegno da parte dell' all'affidamento di attività e servizi di catering a CP_3 supporto di organizzazione di eventi nell'ambito del Dipartimento in oggetto.
L'eccezione è perciò reietta.
Anche la domanda risarcitoria, conseguente a preteso inadempimento di controparte, consistente nell'installazione di pagina 3 di 5 erogatore di acqua potabile nelle vicinanze dei distributori di controparte, non è accoglibile.
Anche ammesso e non concesso che tale attività costituisse fonte di danno (il che non consta), difetta comunque la prova del dedotto calo di fatturato, dato che la difesa di ha omesso di Pt_1 depositare documentazione al riguardo, pur avendo dichiarato di avere depositato in giudizio relazione tecnica al riguardo.
In difetto di prova del danno, consegue il rigetto della domanda.
IV. ha ottenuto decreto ingiuntivo per pagamento del CP_3 canone concessorio, oggetto del giudizio quivi riunito.
Ebbene, , opponente, non ha contestato la debenza, di Pt_1 talchè il credito è da ritenersi incontestato e provato.
Consegue che va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
ha avanzato nel primo giudizio domanda CP_4 riconvenzionale per risarcimento dei danni subiti per avere Pt_1 rimosso impianti di proprietà di . CP_3
La domanda, non essendo adeguatamente documentata, va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato in data 27 febbraio 2024 (cui è stato riunito il giudizio di cui ad r.g. 1687/24),
1. rigetta la domanda risarcitoria;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da CP_3
4. dichiara tenuta e condanna e Parte_1 [...]
a rimborsare le spese processuali che si liquidano in Parte_1 complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 998/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 998/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'APONTE MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 156 NAPOLIpresso il difensore avv. D'APONTE MARCELLO
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CANULLO LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UNIVERSITA' 4 C/0 il Controparte_2 difensore avv. CANULLO LORENZO
CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in Parte_2 giudizio Controparte_3 per sentire dichiarare che a seguito degli inadempimenti di controparte ha subito danni per circa € 260.000.
pagina 2 di 5 Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Con altra iniziativa giudiziaria, chiedeva ed otteneva CP_3 verso decreto ingiuntivo esecutivo, pari ad € 45.166,76, Pt_1 somma dovuta per il canone concessorio dovuto per l'anno 2023.
Il decreto veniva opposto da ed il relativo giudizio Pt_1 assumeva l'r.g. 1687/24 (g.i. dr. Grandi).
Stante rapporto di continenza, la causa veniva riunita alla presente.
II. ha avuto in essere con contratto con cui Pt_1 CP_3 ha ricevuto la gestione del servizio bar del Dipartimento di
Ingegneria dell'Università di . CP_1
Deduce la stessa che l' avrebbe violato e sarebbe CP_3 inadempiente al contratto inter partes.
Dato che la convenuta non avrebbe affidato all'attrice servizi di catering a supporto dell'organizzazione di eventi culturali;
inoltre avrebbe installato un distributore di CP_3 acqua nell'area mediatamente adiacente a quella oggetto del contratto di affidamento in oggetto (p.
3-4 citazione).
Stante tali inadempimenti, ha diffidato l'adempimento ex Pt_1 art. 1454 in difetto del medesimo, il contratto si sarebbe risolto, con ulteriore deduzione di danni conseguenti a calo di fatturato, come da relazione del c.t.p. in tesi allegata (p. 8).
2. Quanto al primo preteso inadempimento imputato ad CP_3 lo stesso non consta, a tenore di contratto.
Dato che lo stesso non aveva previsto alcun impegno da parte dell' all'affidamento di attività e servizi di catering a CP_3 supporto di organizzazione di eventi nell'ambito del Dipartimento in oggetto.
L'eccezione è perciò reietta.
Anche la domanda risarcitoria, conseguente a preteso inadempimento di controparte, consistente nell'installazione di pagina 3 di 5 erogatore di acqua potabile nelle vicinanze dei distributori di controparte, non è accoglibile.
Anche ammesso e non concesso che tale attività costituisse fonte di danno (il che non consta), difetta comunque la prova del dedotto calo di fatturato, dato che la difesa di ha omesso di Pt_1 depositare documentazione al riguardo, pur avendo dichiarato di avere depositato in giudizio relazione tecnica al riguardo.
In difetto di prova del danno, consegue il rigetto della domanda.
IV. ha ottenuto decreto ingiuntivo per pagamento del CP_3 canone concessorio, oggetto del giudizio quivi riunito.
Ebbene, , opponente, non ha contestato la debenza, di Pt_1 talchè il credito è da ritenersi incontestato e provato.
Consegue che va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
ha avanzato nel primo giudizio domanda CP_4 riconvenzionale per risarcimento dei danni subiti per avere Pt_1 rimosso impianti di proprietà di . CP_3
La domanda, non essendo adeguatamente documentata, va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato in data 27 febbraio 2024 (cui è stato riunito il giudizio di cui ad r.g. 1687/24),
1. rigetta la domanda risarcitoria;
2. conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 4 di 5 3. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da CP_3
4. dichiara tenuta e condanna e Parte_1 [...]
a rimborsare le spese processuali che si liquidano in Parte_1 complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 26 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5