1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 5 novembre 1992, n. 429 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall' articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993".