Articolo 18 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 1991
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30 marzo 1991
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1 gennaio 1992
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10 novembre 1992
Art. 18. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunita', economica europea, e prevedendo, idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 5 novembre 1992, n. 429 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall' articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993".
Entrata in vigore il 10 novembre 1992
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