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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1 iciliata presso lo studio del procuratore C.F._2 costituto, sito in Foggia alla Via della Repubblica n. 25, ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difeso come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato il 30/01/2025 adiva questa A.G. per Parte_1
l'accertamento del proprio diritto al ricon one a fini giuridici dell'a.s. 2013, con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive.
Concludeva chiedendo “1. dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e per l'effetto 2. condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
3. condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, in relazione alla progressione stipendiale della ricorrente con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre accessori di legge;
4. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria in spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1 Allegava essere dipendente del convenuto come docente, assunta con contratto a CP_1 tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica dell'1.9.2015 e decorrenza economica dall'1.9.2016, nonché di essere titolare della fascia stipendiale n. 15.
Esponeva di non avere ottenuto, in sede di decreto di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, né a fini economici né giuridici, in ragione del disposto del DPR 122/2013 e, pertanto, ne chiedeva riconoscimento in questa sede ad entrambi i fini.
Si costituiva il , il quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni diritto che CP_1 maturato ante al quinquennio prima della notificazione della domanda.
Nel merito, non si opponeva all'accoglimento della domanda, chiedendo tuttavia che il servizio svolto nell'anno 2013 venisse riconosciuto utile solo ai fini giuridici e non anche a quelli economici, anche in ragione della recente presa di posizione della S.C. sul punto.
Con note di trattazione scritta del 29.11.2025, il ricorrente rinunciava al capo della domanda relativo al riconoscimento della validità ai fini economici dell'anno 2013.
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
E' doveroso premettere che l'interesse ad agire va valutato su base assertiva e secondo il contenuto della domanda introduttiva;
non pure secondo gli ulteriori profili che il Giudicante possa individuare in aggiunta a quelli oggetto di formale allegazione.
Orbene, deve osservarsi che, avuto riguardo dell'atto introduttivo nel suo complesso, in particolar modo delle conclusioni ove si chiede “condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, in relazione alla progressione stipendiale della ricorrente con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre accessori di legge”, la ricorrente domanda il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 sia ai fini giuridici che ai fini economici.
Tuttavia, con note di trattazione scritta, parte ricorrente ha rinunciato al capo della domanda relativo al riconoscimento della validità ai fini economici del servizio prestato in detto anno.
Così perimetrata, la domanda deve essere accolta.
Come noto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025 (conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025) ha stabilito che l'anno 2013 può essere riconosciuto esclusivamente ai fini dell'anzianità giuridica (ad esempio per la mobilità, la partecipazione a concorsi la dichiarazione di soprannumerarietà nelle graduatorie), ma senza alcun effetto economico.
Nella citata sentenza, la Suprema Corte ha infatti statuito che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto nel computo dell'anzianità maturata il servizio svolto nell'anno 2013, utile ai soli fini della progressione di carriera, non anche della maturazione delle posizioni stipendiali.
Si dispone la compensazione del 50% delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della fluidità della
2 materia sino ai recenti chiarimenti giurisprudenziali e della natura seriale del contenzioso nella quale la domanda si inserisce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con considerazione, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente del 50% Controparte_1 delle spese di lite, liquidate, in tale percentuale, in € 657,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per Legge, con attribuzione avv. Di Bitonto.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1 iciliata presso lo studio del procuratore C.F._2 costituto, sito in Foggia alla Via della Repubblica n. 25, ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore; difeso come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Premesso
Con atto1 depositato il 30/01/2025 adiva questa A.G. per Parte_1
l'accertamento del proprio diritto al ricon one a fini giuridici dell'a.s. 2013, con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive.
Concludeva chiedendo “1. dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e per l'effetto 2. condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
3. condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, in relazione alla progressione stipendiale della ricorrente con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre accessori di legge;
4. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria in spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1 Allegava essere dipendente del convenuto come docente, assunta con contratto a CP_1 tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica dell'1.9.2015 e decorrenza economica dall'1.9.2016, nonché di essere titolare della fascia stipendiale n. 15.
Esponeva di non avere ottenuto, in sede di decreto di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, né a fini economici né giuridici, in ragione del disposto del DPR 122/2013 e, pertanto, ne chiedeva riconoscimento in questa sede ad entrambi i fini.
Si costituiva il , il quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione di ogni diritto che CP_1 maturato ante al quinquennio prima della notificazione della domanda.
Nel merito, non si opponeva all'accoglimento della domanda, chiedendo tuttavia che il servizio svolto nell'anno 2013 venisse riconosciuto utile solo ai fini giuridici e non anche a quelli economici, anche in ragione della recente presa di posizione della S.C. sul punto.
Con note di trattazione scritta del 29.11.2025, il ricorrente rinunciava al capo della domanda relativo al riconoscimento della validità ai fini economici dell'anno 2013.
Esaurita la trattazione, la causa veniva decisa all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza.
Osserva
E' doveroso premettere che l'interesse ad agire va valutato su base assertiva e secondo il contenuto della domanda introduttiva;
non pure secondo gli ulteriori profili che il Giudicante possa individuare in aggiunta a quelli oggetto di formale allegazione.
Orbene, deve osservarsi che, avuto riguardo dell'atto introduttivo nel suo complesso, in particolar modo delle conclusioni ove si chiede “condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, in relazione alla progressione stipendiale della ricorrente con decorrenza dalla data di cessazione del blocco stipendiale, oltre accessori di legge”, la ricorrente domanda il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 sia ai fini giuridici che ai fini economici.
Tuttavia, con note di trattazione scritta, parte ricorrente ha rinunciato al capo della domanda relativo al riconoscimento della validità ai fini economici del servizio prestato in detto anno.
Così perimetrata, la domanda deve essere accolta.
Come noto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025 (conf. Cass. Sez Lav. n. 13619/2025) ha stabilito che l'anno 2013 può essere riconosciuto esclusivamente ai fini dell'anzianità giuridica (ad esempio per la mobilità, la partecipazione a concorsi la dichiarazione di soprannumerarietà nelle graduatorie), ma senza alcun effetto economico.
Nella citata sentenza, la Suprema Corte ha infatti statuito che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto nel computo dell'anzianità maturata il servizio svolto nell'anno 2013, utile ai soli fini della progressione di carriera, non anche della maturazione delle posizioni stipendiali.
Si dispone la compensazione del 50% delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della fluidità della
2 materia sino ai recenti chiarimenti giurisprudenziali e della natura seriale del contenzioso nella quale la domanda si inserisce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione;
- dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con considerazione, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente del 50% Controparte_1 delle spese di lite, liquidate, in tale percentuale, in € 657,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per Legge, con attribuzione avv. Di Bitonto.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.