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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12/11/2025 N. 6165/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa JU AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MACCHI LORENZO presso lo studio del quale Parte_1
Sesto San Giovanni Viale Ercole Marelli, 19 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. FAILLA LUCA MASSIMO presso lo Controparte_1 studio del quale in Milano Piazza Armando Diaz 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E contro
rappresentata e difesa dall'avvocatura interna avv. Gabriella Maria Controparte_2
Ingegneri con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire i premi di risultato previsti dagli accordi aziendali sottoscritti da il 30.7.2019, il 23.7.2020, e il 30.7.2021, per l'effetto, Controparte_2 condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 4.363,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo, condanna a rimborsare ad le somme che quest'ultima società Controparte_2 Controparte_1 dovesse pagare al ricorrente per effetto della presente sentenza;
rigetta la domanda di regresso formulata da;
CP_2 condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 Controparte_2
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 12.11.2025.
Il Giudice del lavoro
JU AR
2/2
SEZIONE LAVORO
Udienza del 12/11/2025 N. 6165/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa JU AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MACCHI LORENZO presso lo studio del quale Parte_1
Sesto San Giovanni Viale Ercole Marelli, 19 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. FAILLA LUCA MASSIMO presso lo Controparte_1 studio del quale in Milano Piazza Armando Diaz 6 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E contro
rappresentata e difesa dall'avvocatura interna avv. Gabriella Maria Controparte_2
Ingegneri con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire i premi di risultato previsti dagli accordi aziendali sottoscritti da il 30.7.2019, il 23.7.2020, e il 30.7.2021, per l'effetto, Controparte_2 condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_2 ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 4.363,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dovuto al saldo, condanna a rimborsare ad le somme che quest'ultima società Controparte_2 Controparte_1 dovesse pagare al ricorrente per effetto della presente sentenza;
rigetta la domanda di regresso formulata da;
CP_2 condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 Controparte_2
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 12.11.2025.
Il Giudice del lavoro
JU AR
2/2