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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. SCALZI CONNY presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Campitelli n.26,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VARRIALE MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al centro direzionale isola A7, sc. C,
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo:
1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/10/1993 e che dalla loro unione erano nati tre figli: il 20.12.1994, il 06.02.1997 entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e il 02.05.2008 minore, rappresentavano la Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) La casa coniugale in Napoli, al Viale della Resistenza, 239 in uno ai mobili, oggetti, arredi ivi esistenti verrà assegnata alla sig.ra ; Pt_1
3) 11 figlio minorenne resterà collocato prevalentemente presso la casa coniugale in Per_3
Napoli, al Viale della Resistenza, 239 unitamente alla madre ed ai fratelli. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e — a settimane alterne - il sabato e la domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
b) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 22 al 27 dicembre oppure dal 29 dicembre al 1° gennaio;
c) durante le festività pasquali: ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis al mercoledì dopo Pasqua;
2 d) durante le vacanze estive: per venti giorni, concordando il periodo con la consorte entro il quindici maggio di ogni anno;
4) assegnare l'autovettura Nissan Micra, trg. FR682LJ e l'autovettura Fiat DA trg.
CK647LG alla IG.ra previo passaggio di proprietà a carico della stessa e l'autovettura Ford Pt_1
Kuga trg. EA400WS al IG. Pt_2
5) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso al Pt_2
mantenimento del figlio cifra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da Per_3
versarsi entro il giorno 3 di ogni mese;
6) porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche coperte e non coperte dal SSN, delle spese ludiche, sportive e d'istruzione necessarie per il figlio
” Per_3
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 206, parte II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1993); Pt_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/202
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17049 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. SCALZI CONNY presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Campitelli n.26,
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VARRIALE MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al centro direzionale isola A7, sc. C,
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo:
1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/10/1993 e che dalla loro unione erano nati tre figli: il 20.12.1994, il 06.02.1997 entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e il 02.05.2008 minore, rappresentavano la Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) La casa coniugale in Napoli, al Viale della Resistenza, 239 in uno ai mobili, oggetti, arredi ivi esistenti verrà assegnata alla sig.ra ; Pt_1
3) 11 figlio minorenne resterà collocato prevalentemente presso la casa coniugale in Per_3
Napoli, al Viale della Resistenza, 239 unitamente alla madre ed ai fratelli. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 20,00 e — a settimane alterne - il sabato e la domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
b) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dal 22 al 27 dicembre oppure dal 29 dicembre al 1° gennaio;
c) durante le festività pasquali: ad anni alterni, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis al mercoledì dopo Pasqua;
2 d) durante le vacanze estive: per venti giorni, concordando il periodo con la consorte entro il quindici maggio di ogni anno;
4) assegnare l'autovettura Nissan Micra, trg. FR682LJ e l'autovettura Fiat DA trg.
CK647LG alla IG.ra previo passaggio di proprietà a carico della stessa e l'autovettura Ford Pt_1
Kuga trg. EA400WS al IG. Pt_2
5) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso al Pt_2
mantenimento del figlio cifra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da Per_3
versarsi entro il giorno 3 di ogni mese;
6) porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese mediche coperte e non coperte dal SSN, delle spese ludiche, sportive e d'istruzione necessarie per il figlio
” Per_3
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 206, parte II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1993); Pt_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/202
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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