Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere nel procedimento iscritto al n. 1276 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promosso nel presente grado di giudizio
DA
, assistito e difeso dall'avv. Antonio Giannone, Parte_1 dall'avv. Carlo Melzi D'Eril e dall'avv. Simone Scelsa
CONTRO
CONSIGLIO NOTARILE DI RAGUSA E MODICA
E NEI CONFRONTI del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
− visto il ricorso depositato in data 15/07/2024 con il quale è stata chiesta la sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata da questa Corte in data 10/7/2024, con cui è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dall'istante avverso la decisione della Commissione Regionale di Disciplina sui Notai per la Sicilia del 26/7/2022, solo limitatamente alla condanna alla sanzione della censura irrogata in relazione al decimo capo di incolpazione, mentre è stata rigettata l'impugnazione con riguardo a tutti gli altri capi di condanna disciplinare;
− visti gli atti;
− sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2/10/2024;
− rilevato che la parte resistente, seppur ritualmente citata, non ha provveduto a costituirsi nel presente procedimento;
− rilevato che la parte istante ha documentato la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della cui efficacia esecutiva si controverte;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 3
− rilevato, pertanto, che l'efficacia esecutiva delle sanzioni disciplinari irrogate dalla Commissione Regionale di Disciplina per i notai deve ritenersi ipso iure preclusa dalla pendenza del giudizio di reclamo e, conseguentemente, anche in virtù della proposizione del ricorso per cassazione, che prolunga tale giudizio, costituendone una fase;
− rilevato che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., al fine della pronuncia di sospensione deve sussistere il duplice presupposto del danno grave e irreparabile e che, a differenza della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado prevista dall'art. 283 cod. proc. civ., la relativa valutazione non può essere fondata su una delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione (cf. in tal senso Cass. civ. Sez. III, 25/02/2005, n. 4060);
− ritenuto, pertanto, che l'indagine volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione della chiesta sospensione non può, in ogni caso, investire profili di fondatezza o ammissibilità del ricorso per cassazione, ma ha a oggetto esclusivamente la sussistenza del periculum in mora, ossia dei gravi ed irreparabili motivi, senza ingerirsi nel fumus dell'impugnazione;
− ritenuto che alla luce della natura della sanzione disciplinare irrogata, consistente nella sospensione dall'esercizio della professione notarile per sei mesi, appaiono sussistere i presupposti della gravità e della irreparabilità del danno, tali da giustificare l'accoglimento della richiesta di sospensione;
− rilevato che la pronuncia sulle spese della presente fase spetta alla Corte di cassazione (cf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7248 del 25/03/2009 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19544 del 30/09/2015).
P.Q.M.
− dispone sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata da questa Corte in data 10/7/2024
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/03/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto
pag. 2 di 3 Corte di Appello di Palermo con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni,
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