CASS
Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2023, n. 50729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50729 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN Prestige Coffins avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50729 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 12 febbraio 2013 il Tribunale di Messina, per quanto di interesse in questa sede: - accertava la responsabilità penale di NO TA in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), contestato al capo a) della rubrica;
- dichiarava la società a r.l. AN Prestige Coffins, di cui TA era legale rappresentante pro-tempore, responsabile, ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dell'illecito amministrativo di cui al capo e), dipendente dal medesimo reato;
- disponeva la confisca, nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231, cit., della somma di euro 430.505, equivalente all'entità del contributo illecitamente ricevuto. Su gravame dell'imputato e della società, la Corte di appello di Messina, con sentenza 15 dicembre 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA, per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione, ed assolveva AN dall'illecito amministrativo di cui al capo e) per insussistenza del fatto. La Corte di Cassazione, adita dalla società rispetto ad altri capi della decisione di secondo grado, nonché dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 27542/2019: - accertava incidentalmente l'inammissibilità dell'intero appello di AN, per vizi di carattere formale, e dichiarava conseguentemente inammissibile il suo ricorso;
- accoglieva il ricorso della parte pubblica, annullando con rinvio la decisione impugnata, limitatamente all'illecito amministrativo di cui al capo e), con riferimento al reato contestato al legale rappresentante della società al capo a). La Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, con sentenza 27 ottobre 2020 confermava, in ordine al capo e), la decisione di primo grado, confisca inclusa. La sentenza diveniva irrevocabile il 22 giugno 2021. 2. La cancelleria della Corte di appello di Reggio Calabria, con nota dell'8 settembre 2021, investiva, d'ufficio, la Guardia di finanza dell'esecuzione della confisca ai danni di AN. La Guardia di finanza, dopo aver chiesto e ottenuto ulteriori istruzioni, procedeva in tal senso, confiscando il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato alla società, e un immobile di cui essa era proprietaria. 2 Insorgeva AN dinanzi alla medesima Corte di appello di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, lamentando la non ritualità della procedura e la maturata prescrizione. La Corte di appello, disattese tali doglianze, disponeva, nel contraddittorio delle parti, la stima peritale dell'immobile. All'esito, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui manteneva la confisca su uno dei lotti in cui quest'ultimo risultava divisibile (del valore stimato di 430.494,15 euro), e sull'importo liquido sino a concorrenza del credito erariale, disponendo la restituzione all'avente diritto dei beni e delle somme residue. 3. Avverso l'ordinanza resa a definizione dell'incidente di esecuzione, AN Prestige Coffins s.r.l. ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore e procuratore speciale, avvocato Alberto Gullino. Il ricorso è strutturato in tre motivi. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Si sarebbe proceduto a confisca in mancanza di titolo, sotto il profilo oggettivo, essendo l'investitura della Guardia di finanza avvenuta tramite nota di cancelleria, e non per ordine dell'Autorità giudiziaria, e sotto il profilo soggettivo, giacché l'iniziativa avrebbe dovuto essere indefettibil- mente assunta dal Pubblico ministero, non potendo l'esecuzione penale essere promossa d'ufficio. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. La sanzione della confisca per equivalente risulterebbe già prescritta alla data dell'8 settembre 2021, essendo a tale data già decorso il termine quinquennale, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, decorrente dalla formazione del giudicato di responsabilità a carico dell'ente. Quest'ultimo sarebbe intervenuto già nel 2013, essendo stata la sentenza del Tribunale di Messina invalidamente appellata da AN, come sancito dalla sentenza di legittimità n. 27542 del 2019. Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, censurando i criteri di stima adottati dal perito (che non avrebbe tenuto conto del maggior valore dell'immobile, conseguente al cambio di destinazione d'uso di cui esso era suscettibile) e lamentando il difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, incidente su porzione immobiliare a diretto servizio della produzione aziendale, con indebito sacrificio del diritto di proprietà e della libertà d'impresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Conviene che l'esame dei motivi di ricorso sia preceduto da brevi considerazioni di inquadramento sistematico dell'istituto in causa coinvolto, che è la confisca disciplinata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale confisca rappresenta una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, quando venga disposta in danno di un ente, ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato;
in tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239922-01; Sez. 6, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa s.p.a., Rv. 252929-01; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Miritello, Rv 233373-01). E' lo stesso testo legislativo, del resto, che, all'art. 9, comma 1, lett. c), attribuisce alla confisca in parola natura sanzionatoria. Il d.lgs. n. 231 del 2001, dando attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, che all'art. 2 obbliga gli Stati aderenti ad assumere «le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone morali», ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico e, per molti aspetti, innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, superando il tradizionale principio societas delinquere et puniri non potest;
ne è derivata la individuazione di originali sanzioni interdittive, pecuniarie ed ablatorie, poste in stretta dipendenza funzionale dalla responsabilità accertata. Trattasi di un sistema sanzionatorio che fuoriesce dagli schemi tradizionali, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, o tra pene principali e pene accessorie, e che mira a stabilire un diretto nesso di derivazione tra responsabilità e sanzione. Il rapporto funzionale in questione è ravvisabile, quindi, non solo per la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231, ma anche per la confisca di valore, prevista dal successivo comma 2; come è stato efficacemente rilevato da Sez. U, n. 26654 del 2008, cit., «la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti - appunto economici - sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito». La qualificazione della confisca come sanzione principale è certamente una previsione giuridica innovativa, dal momento che nel nostro sistema penale la confisca è catalogata, come regola generale, tra le misure di sicurezza patrimoniali (art. 240 cod. pen.), fondate sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo (o sono intrinsecamente criminose), e finalizzate a prevenire la commissione di reati ulteriori (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681- 01). Successivamente, sono state introdotte nell'ordinamento ipotesi di confisca penale obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato;
e, sempre con l'obiettivo di impedire che l'autore del reato potesse 4 godere del profitto di esso, sono state legislativamente disciplinate numerose ipotesi di confisca c.d. per equivalente, nei casi in cui non fosse possibile aggredire direttamente il profitto stesso. Non vi è dubbio quindi, per l'espressione letterale usata dal legislatore, e per la descritta funzione sanzionatoria e specialpreventiva che ad essa è demandata, che la confisca regolata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al successivo art. 19, si configuri come vera e propria sanzione amministrativa, conseguente al reato (in termini, Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a., Rv. 263680-01). Quale sanzione dell'illecito amministrativo, dipendente dal reato, la confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 è certamente assoggettata al regime di prescrizione delineato dall'art. 22 dello stesso decreto. Questa Corte ha già infatti precisato che tale termine riguarda tanto l'illecito, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa o altrimenti eseguita, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica;
fatti salvi, per la sanzione, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021, Tim s.p.a., Rv. 281761-01). 2. Date le esposte premesse esegetiche, può essere scrutinato il secondo motivo di ricorso, dal carattere logicamente pregiudiziale. Il motivo è infondato, perché in ordine alla confisca di causa non è maturata la prescrizione. 2.1. La confisca, disposta dal Tribunale di Messina con sentenza 12 febbraio 2013, è stata implicitamente confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, nel momento in cui quest'ultimo, adempiendo al mandato assegnato dalla sentenza rescindente di legittimità, ha ribadito la responsabilità della società AN in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo e) della rubrica, cui la misura ablatoria accedeva. La sentenza, pronunciata in sede di rinvio, è divenuta definitiva in data 22 giugno 2021, ed è solo da questa data che il tempo utile a prescrizione deve computarsi, sicché il quinquennio è lontano dall'essere decorso. 2.2. Obietta la società ricorrente che la sentenza di questa Corte, n. 27542 del 2019, ha incidentalmente sancito l'inammissibilità dell'intero appello, che la società stessa aveva interposto contro la sentenza di primo grado che la riconosceva responsabile dell'illecito amministrativo e disponeva la confisca in discorso. Per quanto la sentenza di legittimità, in accoglimento del ricorso del 5 Procuratore generale, avesse ordinato un nuovo giudizio sul predetto illecito, l'incontrovertibilità del relativo accertamento doveva considerarsi conseguente già all'invalidità dell'impugnazione di merito, risalente al 2013. La deduzione non ha pregio. L'incidentale declaratoria dell'inammissibilità dell'appello (da cui si vorrebbe far discendere l'immediata esecutività della confisca) è contenuta nella sentenza di questa Corte n. 27542 del 2019, pronunciata il 6 marzo 2019. A tutto concedere, dunque, la sentenza del Tribunale di Messina, invalidamente appellata, sarebbe da considerare passata in giudicato formale solo da questa stessa ultima data. Il quinquennio, anche a prescindere dagli atti interruttivi, non sarebbe comunque decorso. 3. Il primo motivo di ricorso, che a questo punto occorre esaminare, è invece fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la confisca per equivalente è consentita anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, e senza necessità che il giudice di cognizione previamente individui i beni da apprendere, spettando in tal caso al Pubblico ministero la selezione dei cespiti da confiscare e potendo il destinatario rivolgersi poi al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01). Tale giurisprudenza è stata, in epoca recente, recepita dal legislatore. L'art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha infatti interpolato, nel testo dell'art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (che disciplina taluni seguiti esecutivi delle confische), un nuovo comma 1-bis. Esso stabilisce che, in caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a previo sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolga con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ossia secondo la disciplina dell'art. 660 cod. proc. pen., il quale (nel testo riformulato dall'art. 38, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022) affida appunto al Pubblico ministero il compito di dare impulso alla procedura esecutiva. La disposizione di nuovo conio, dunque, in sé inapplicabile in causa rabone temporis, è espressione di un principio già immanente nell'ordinamento giuridico. 3.2. Non è superfluo precisare, a questo stadio del ragionamento, che la confisca disposta a carico di AN non può essere definita, dal punto di vista strettamente tecnico, una confisca per equivalente. 6 Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037- 01) hanno infatti sancito che la confisca del denaro, costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta (o dell'ente che l'autore della condotta al tempo impersonava), e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene. Tale pronuncia efficacemente spiega (§ 16, parte in diritto) che, «(p)er il denaro, il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio» e che «[...] tale incremento monetario [...] rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione, non il gruzzolo fisicamente inteso». Tale precisazione, importante per escludere che sia ostativa all'adozione di una confisca siffatta l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione, non muta tuttavia la soluzione del caso odierno. AN ha subito, in cognizione, la confisca della somma (euro 430.505) esattamente corrispondente all'entità dell'erogazione di cui aveva beneficiato in modo truffaldino, e quindi si deve propriamente parlare, in base ai principi esposti, di confisca diretta. Si tratta pur sempre, tuttavia, di una confisca "di valore" in senso lato, ossia di una confisca che non ha riguardato somme già sottoposte a sequestro, né ha riguardato altri beni o liquidità già previamente determinati nel provvedimento ablatorio. E' solo nei casi, in cui il perimetro dei beni confiscati sia già previamente identificato, che trovano applicazione gli artt. 658 e 679 cod. proc., i quali escludono la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui esecuzione sia prevista e necessaria l'iniziativa del Pubblico ministero (da ultimo, Sez. 3, n. 19174 del 13/03/2018, Zerio, Rv. 272869-01), potendo nei medesimi casi l'esecuzione essere legittimamente avviata dalla cancelleria sotto il controllo del giudice. Se il perimetro in discorso non è predefinito, l'impulso del Pubblico ministero svolge invece un'insostituibile funzione di garanzia, al fine della selezione effettiva dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del loro valore a quello del profitto oggetto della misura di rigore. La parte esecutata potrà sempre ricorrere al giudice dell'esecuzione, in chiave di reazione, ove dovesse ritenersi pregiudicata quanto ai criteri di scelta adottati dal Pubblico ministero medesimo, «criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale 7 all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione» (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661-01). 3.3. L'odierna esecuzione è ancorata ad un valido titolo, rappresentato dalla statuizione di confisca adottata in cognizione, passata in giudicato. La necessaria e doverosa iniziativa del Pubblico ministero al fine di promuovere detta esecuzione è stata, però, indebitamente pretermessa, come emerge dalla narrativa. Quando il procedimento di esecuzione esige l'impulso della parte pubblica, il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che deve essere conclusivamente accertata e dichiarata in questa sede. 4. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, alla stregua delle considerazioni che precedono, previo assorbimento del terzo motivo di ricorso. Gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, per le determinazioni di sua competenza funzionali all'esecuzione della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso il 20/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50729 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 12 febbraio 2013 il Tribunale di Messina, per quanto di interesse in questa sede: - accertava la responsabilità penale di NO TA in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), contestato al capo a) della rubrica;
- dichiarava la società a r.l. AN Prestige Coffins, di cui TA era legale rappresentante pro-tempore, responsabile, ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dell'illecito amministrativo di cui al capo e), dipendente dal medesimo reato;
- disponeva la confisca, nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231, cit., della somma di euro 430.505, equivalente all'entità del contributo illecitamente ricevuto. Su gravame dell'imputato e della società, la Corte di appello di Messina, con sentenza 15 dicembre 2016, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA, per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione, ed assolveva AN dall'illecito amministrativo di cui al capo e) per insussistenza del fatto. La Corte di Cassazione, adita dalla società rispetto ad altri capi della decisione di secondo grado, nonché dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 27542/2019: - accertava incidentalmente l'inammissibilità dell'intero appello di AN, per vizi di carattere formale, e dichiarava conseguentemente inammissibile il suo ricorso;
- accoglieva il ricorso della parte pubblica, annullando con rinvio la decisione impugnata, limitatamente all'illecito amministrativo di cui al capo e), con riferimento al reato contestato al legale rappresentante della società al capo a). La Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, con sentenza 27 ottobre 2020 confermava, in ordine al capo e), la decisione di primo grado, confisca inclusa. La sentenza diveniva irrevocabile il 22 giugno 2021. 2. La cancelleria della Corte di appello di Reggio Calabria, con nota dell'8 settembre 2021, investiva, d'ufficio, la Guardia di finanza dell'esecuzione della confisca ai danni di AN. La Guardia di finanza, dopo aver chiesto e ottenuto ulteriori istruzioni, procedeva in tal senso, confiscando il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato alla società, e un immobile di cui essa era proprietaria. 2 Insorgeva AN dinanzi alla medesima Corte di appello di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, lamentando la non ritualità della procedura e la maturata prescrizione. La Corte di appello, disattese tali doglianze, disponeva, nel contraddittorio delle parti, la stima peritale dell'immobile. All'esito, pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui manteneva la confisca su uno dei lotti in cui quest'ultimo risultava divisibile (del valore stimato di 430.494,15 euro), e sull'importo liquido sino a concorrenza del credito erariale, disponendo la restituzione all'avente diritto dei beni e delle somme residue. 3. Avverso l'ordinanza resa a definizione dell'incidente di esecuzione, AN Prestige Coffins s.r.l. ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore e procuratore speciale, avvocato Alberto Gullino. Il ricorso è strutturato in tre motivi. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Si sarebbe proceduto a confisca in mancanza di titolo, sotto il profilo oggettivo, essendo l'investitura della Guardia di finanza avvenuta tramite nota di cancelleria, e non per ordine dell'Autorità giudiziaria, e sotto il profilo soggettivo, giacché l'iniziativa avrebbe dovuto essere indefettibil- mente assunta dal Pubblico ministero, non potendo l'esecuzione penale essere promossa d'ufficio. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. La sanzione della confisca per equivalente risulterebbe già prescritta alla data dell'8 settembre 2021, essendo a tale data già decorso il termine quinquennale, di cui all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, decorrente dalla formazione del giudicato di responsabilità a carico dell'ente. Quest'ultimo sarebbe intervenuto già nel 2013, essendo stata la sentenza del Tribunale di Messina invalidamente appellata da AN, come sancito dalla sentenza di legittimità n. 27542 del 2019. Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, censurando i criteri di stima adottati dal perito (che non avrebbe tenuto conto del maggior valore dell'immobile, conseguente al cambio di destinazione d'uso di cui esso era suscettibile) e lamentando il difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, incidente su porzione immobiliare a diretto servizio della produzione aziendale, con indebito sacrificio del diritto di proprietà e della libertà d'impresa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Conviene che l'esame dei motivi di ricorso sia preceduto da brevi considerazioni di inquadramento sistematico dell'istituto in causa coinvolto, che è la confisca disciplinata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale confisca rappresenta una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, quando venga disposta in danno di un ente, ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato;
in tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239922-01; Sez. 6, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa s.p.a., Rv. 252929-01; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Miritello, Rv 233373-01). E' lo stesso testo legislativo, del resto, che, all'art. 9, comma 1, lett. c), attribuisce alla confisca in parola natura sanzionatoria. Il d.lgs. n. 231 del 2001, dando attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, che all'art. 2 obbliga gli Stati aderenti ad assumere «le misure necessarie a stabilire la responsabilità delle persone morali», ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico e, per molti aspetti, innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, superando il tradizionale principio societas delinquere et puniri non potest;
ne è derivata la individuazione di originali sanzioni interdittive, pecuniarie ed ablatorie, poste in stretta dipendenza funzionale dalla responsabilità accertata. Trattasi di un sistema sanzionatorio che fuoriesce dagli schemi tradizionali, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, o tra pene principali e pene accessorie, e che mira a stabilire un diretto nesso di derivazione tra responsabilità e sanzione. Il rapporto funzionale in questione è ravvisabile, quindi, non solo per la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231, ma anche per la confisca di valore, prevista dal successivo comma 2; come è stato efficacemente rilevato da Sez. U, n. 26654 del 2008, cit., «la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti - appunto economici - sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito». La qualificazione della confisca come sanzione principale è certamente una previsione giuridica innovativa, dal momento che nel nostro sistema penale la confisca è catalogata, come regola generale, tra le misure di sicurezza patrimoniali (art. 240 cod. pen.), fondate sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo (o sono intrinsecamente criminose), e finalizzate a prevenire la commissione di reati ulteriori (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681- 01). Successivamente, sono state introdotte nell'ordinamento ipotesi di confisca penale obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato;
e, sempre con l'obiettivo di impedire che l'autore del reato potesse 4 godere del profitto di esso, sono state legislativamente disciplinate numerose ipotesi di confisca c.d. per equivalente, nei casi in cui non fosse possibile aggredire direttamente il profitto stesso. Non vi è dubbio quindi, per l'espressione letterale usata dal legislatore, e per la descritta funzione sanzionatoria e specialpreventiva che ad essa è demandata, che la confisca regolata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al successivo art. 19, si configuri come vera e propria sanzione amministrativa, conseguente al reato (in termini, Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a., Rv. 263680-01). Quale sanzione dell'illecito amministrativo, dipendente dal reato, la confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 è certamente assoggettata al regime di prescrizione delineato dall'art. 22 dello stesso decreto. Questa Corte ha già infatti precisato che tale termine riguarda tanto l'illecito, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa o altrimenti eseguita, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica;
fatti salvi, per la sanzione, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021, Tim s.p.a., Rv. 281761-01). 2. Date le esposte premesse esegetiche, può essere scrutinato il secondo motivo di ricorso, dal carattere logicamente pregiudiziale. Il motivo è infondato, perché in ordine alla confisca di causa non è maturata la prescrizione. 2.1. La confisca, disposta dal Tribunale di Messina con sentenza 12 febbraio 2013, è stata implicitamente confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, nel momento in cui quest'ultimo, adempiendo al mandato assegnato dalla sentenza rescindente di legittimità, ha ribadito la responsabilità della società AN in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo e) della rubrica, cui la misura ablatoria accedeva. La sentenza, pronunciata in sede di rinvio, è divenuta definitiva in data 22 giugno 2021, ed è solo da questa data che il tempo utile a prescrizione deve computarsi, sicché il quinquennio è lontano dall'essere decorso. 2.2. Obietta la società ricorrente che la sentenza di questa Corte, n. 27542 del 2019, ha incidentalmente sancito l'inammissibilità dell'intero appello, che la società stessa aveva interposto contro la sentenza di primo grado che la riconosceva responsabile dell'illecito amministrativo e disponeva la confisca in discorso. Per quanto la sentenza di legittimità, in accoglimento del ricorso del 5 Procuratore generale, avesse ordinato un nuovo giudizio sul predetto illecito, l'incontrovertibilità del relativo accertamento doveva considerarsi conseguente già all'invalidità dell'impugnazione di merito, risalente al 2013. La deduzione non ha pregio. L'incidentale declaratoria dell'inammissibilità dell'appello (da cui si vorrebbe far discendere l'immediata esecutività della confisca) è contenuta nella sentenza di questa Corte n. 27542 del 2019, pronunciata il 6 marzo 2019. A tutto concedere, dunque, la sentenza del Tribunale di Messina, invalidamente appellata, sarebbe da considerare passata in giudicato formale solo da questa stessa ultima data. Il quinquennio, anche a prescindere dagli atti interruttivi, non sarebbe comunque decorso. 3. Il primo motivo di ricorso, che a questo punto occorre esaminare, è invece fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la confisca per equivalente è consentita anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, e senza necessità che il giudice di cognizione previamente individui i beni da apprendere, spettando in tal caso al Pubblico ministero la selezione dei cespiti da confiscare e potendo il destinatario rivolgersi poi al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893-01). Tale giurisprudenza è stata, in epoca recente, recepita dal legislatore. L'art. 41, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha infatti interpolato, nel testo dell'art. 86 disp. att. cod. proc. pen. (che disciplina taluni seguiti esecutivi delle confische), un nuovo comma 1-bis. Esso stabilisce che, in caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a previo sequestro, o comunque non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolga con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ossia secondo la disciplina dell'art. 660 cod. proc. pen., il quale (nel testo riformulato dall'art. 38, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022) affida appunto al Pubblico ministero il compito di dare impulso alla procedura esecutiva. La disposizione di nuovo conio, dunque, in sé inapplicabile in causa rabone temporis, è espressione di un principio già immanente nell'ordinamento giuridico. 3.2. Non è superfluo precisare, a questo stadio del ragionamento, che la confisca disposta a carico di AN non può essere definita, dal punto di vista strettamente tecnico, una confisca per equivalente. 6 Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037- 01) hanno infatti sancito che la confisca del denaro, costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta (o dell'ente che l'autore della condotta al tempo impersonava), e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene. Tale pronuncia efficacemente spiega (§ 16, parte in diritto) che, «(p)er il denaro, il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio» e che «[...] tale incremento monetario [...] rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione, non il gruzzolo fisicamente inteso». Tale precisazione, importante per escludere che sia ostativa all'adozione di una confisca siffatta l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione, non muta tuttavia la soluzione del caso odierno. AN ha subito, in cognizione, la confisca della somma (euro 430.505) esattamente corrispondente all'entità dell'erogazione di cui aveva beneficiato in modo truffaldino, e quindi si deve propriamente parlare, in base ai principi esposti, di confisca diretta. Si tratta pur sempre, tuttavia, di una confisca "di valore" in senso lato, ossia di una confisca che non ha riguardato somme già sottoposte a sequestro, né ha riguardato altri beni o liquidità già previamente determinati nel provvedimento ablatorio. E' solo nei casi, in cui il perimetro dei beni confiscati sia già previamente identificato, che trovano applicazione gli artt. 658 e 679 cod. proc., i quali escludono la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui esecuzione sia prevista e necessaria l'iniziativa del Pubblico ministero (da ultimo, Sez. 3, n. 19174 del 13/03/2018, Zerio, Rv. 272869-01), potendo nei medesimi casi l'esecuzione essere legittimamente avviata dalla cancelleria sotto il controllo del giudice. Se il perimetro in discorso non è predefinito, l'impulso del Pubblico ministero svolge invece un'insostituibile funzione di garanzia, al fine della selezione effettiva dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del loro valore a quello del profitto oggetto della misura di rigore. La parte esecutata potrà sempre ricorrere al giudice dell'esecuzione, in chiave di reazione, ove dovesse ritenersi pregiudicata quanto ai criteri di scelta adottati dal Pubblico ministero medesimo, «criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale 7 all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione» (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661-01). 3.3. L'odierna esecuzione è ancorata ad un valido titolo, rappresentato dalla statuizione di confisca adottata in cognizione, passata in giudicato. La necessaria e doverosa iniziativa del Pubblico ministero al fine di promuovere detta esecuzione è stata, però, indebitamente pretermessa, come emerge dalla narrativa. Quando il procedimento di esecuzione esige l'impulso della parte pubblica, il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che deve essere conclusivamente accertata e dichiarata in questa sede. 4. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, alla stregua delle considerazioni che precedono, previo assorbimento del terzo motivo di ricorso. Gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, per le determinazioni di sua competenza funzionali all'esecuzione della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso il 20/10/2023