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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1018 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1018 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 11.07.2017, a Foligno (PG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_3
21/06/1976 (C.F.: ) e Sig.ra nata in [...] C.F._5 Parte_2
l'08/03/1985 (C.F.: ); C.F._3
3. affidare il figlio minore (C.F.: ) congiuntamente Persona_2 C.F._6 ad entrambi i genitori con collocazione paritaria tra entrambi i e con residenza anagrafica presso il padre;
4. in virtù della collocazione paritaria, il figlio trascorrerà pari periodi con ogni genitore, periodi da concordare nello specifico in base ai turni lavorativi dei genitori stessi, durante la permanenza del figlio con ogni genitore, il mantenimento avverrà in maniera diretta;
5. assegnare la casa coniugale al sig. che vi abiterà con il figlio e con la nonna paterna;
Pt_1
6. le parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7. per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi, da scambiarsi di anno in anno: dalla vigilia di Natale fino al 31 dicembre e dall'1 gennaio fino al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali il figlio starà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, periodi da scambiarsi di anno in anno;
8. per le ferie estive il figlio starà con ogni genitore per un periodo di due settimane anche non consecutive e non coincidenti con il periodo scolastico, periodi da concordare tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni e delle esigenze del figlio, entro il mese di aprile di ogni anno onde permettere un'adeguata pianificazione delle ferie;
9. le parti provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio Persona_1 sostenendole al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega;
10. eventuale assegno unico per il figlio da suddividere al 50% per ogni genitore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte I Anno 2017 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1018 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA CodiceFiscale_1 ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. TORRI MICHELA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 11.07.2017, a Foligno (PG), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 14.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_3
21/06/1976 (C.F.: ) e Sig.ra nata in [...] C.F._5 Parte_2
l'08/03/1985 (C.F.: ); C.F._3
3. affidare il figlio minore (C.F.: ) congiuntamente Persona_2 C.F._6 ad entrambi i genitori con collocazione paritaria tra entrambi i e con residenza anagrafica presso il padre;
4. in virtù della collocazione paritaria, il figlio trascorrerà pari periodi con ogni genitore, periodi da concordare nello specifico in base ai turni lavorativi dei genitori stessi, durante la permanenza del figlio con ogni genitore, il mantenimento avverrà in maniera diretta;
5. assegnare la casa coniugale al sig. che vi abiterà con il figlio e con la nonna paterna;
Pt_1
6. le parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7. per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza dei seguenti periodi, da scambiarsi di anno in anno: dalla vigilia di Natale fino al 31 dicembre e dall'1 gennaio fino al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali il figlio starà con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, periodi da scambiarsi di anno in anno;
8. per le ferie estive il figlio starà con ogni genitore per un periodo di due settimane anche non consecutive e non coincidenti con il periodo scolastico, periodi da concordare tra i genitori nel rispetto dei reciproci impegni e delle esigenze del figlio, entro il mese di aprile di ogni anno onde permettere un'adeguata pianificazione delle ferie;
9. le parti provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio Persona_1 sostenendole al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega;
10. eventuale assegno unico per il figlio da suddividere al 50% per ogni genitore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte I Anno 2017 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi