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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 982/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/04/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] NOVEDRATE con l'Avv. BERETTA SILVIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] MARIANO COMENSE con l'Avv. SONGIA KATIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NOVEDRATE, in data 12/04/2014,
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 129/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 □ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/04/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Novedrate in data 12/04/2014 iscritto nello stesso Comune con atto n. 1 parte I anno 2014;
2. ordinare al Comune di Novedrate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa in relazione al proprio
mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4. ciascun coniuge rinuncia a vantare pretese sul saldo del conto corrente intestato all'altro, le cui
giacenze rimarranno definitivamente di spettanza del relativo titolare;
5. con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver
diviso ogni bene rientrante nella comunione e di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e non, dichiarando di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro, avente per titolo il matrimonio, la
convivenza e le comuni proprietà;
6. in particolare, le parti si danno reciproco atto che tutta la disciplina che precede è stata
concordata e finalizzata anche alla definitiva regolazione dei loro rapporti patrimoniali, rinunciando
definitivamente a vantare qualsivoglia diritto su proprietà presenti ed eventuali proprietà future dell'altro coniuge;
7. le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
8. i ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza de quo.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
2 Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 12/04/2014, in NOVEDRATE con atto iscritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di NOVEDRATE
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVEDRATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/04/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] NOVEDRATE con l'Avv. BERETTA SILVIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] MARIANO COMENSE con l'Avv. SONGIA KATIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in NOVEDRATE, in data 12/04/2014,
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 129/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.07.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti). 1 □ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/04/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Novedrate in data 12/04/2014 iscritto nello stesso Comune con atto n. 1 parte I anno 2014;
2. ordinare al Comune di Novedrate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa in relazione al proprio
mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4. ciascun coniuge rinuncia a vantare pretese sul saldo del conto corrente intestato all'altro, le cui
giacenze rimarranno definitivamente di spettanza del relativo titolare;
5. con il perfezionamento degli accordi di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver
diviso ogni bene rientrante nella comunione e di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e non, dichiarando di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro, avente per titolo il matrimonio, la
convivenza e le comuni proprietà;
6. in particolare, le parti si danno reciproco atto che tutta la disciplina che precede è stata
concordata e finalizzata anche alla definitiva regolazione dei loro rapporti patrimoniali, rinunciando
definitivamente a vantare qualsivoglia diritto su proprietà presenti ed eventuali proprietà future dell'altro coniuge;
7. le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
8. i ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza de quo.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
2 Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 12/04/2014, in NOVEDRATE con atto iscritto nei registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di NOVEDRATE
(anno 2014, atto n. 1, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVEDRATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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