Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
ME ZI Presidente CA FI RÈ Brunenghi Giudice (relatore)
ID Tarantelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24402 del registro di Segreteria, promosso da
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di GI UC (c.f.: [...]), nata il 06.11.1967 ad Amorosi (BN) e residente a [...] presso il Villaggio Belvedere I Residence n. 150, rappresentata e difesa dall’avv. LE MA e dall’avv. MA PE, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catanzaro, alla via Buccarelli n. 49, giusta procura in calce alla memoria Sentenza n. 87/2026 costitutiva;
Nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udita la relazione del relatore Primo referendario CA FI RÈ Brunenghi, udito il pubblico ministero S.P.G. Federica Pallone, udito l’avv.
LE MA.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 25 settembre 2025 la Procura Regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell’avv. SE RU, segretario comunale e responsabile p.t. dell’area amministrativa/contenzioso del comune di Davoli, per sentire affermare la sua responsabilità erariale in favore sia dell’ente di appartenenza che della regione Calabria, in conseguenza dell’illecito pagamento di uno scuolabus mai consegnato al comune.
Le viene contestato, in particolare, di avere disposto il pagamento di € 49.959 in favore della M.M. Industrial cars Srls, risultata aggiudicataria della fornitura del mezzo, prima della consegna e del collaudo dello stesso, in spregio alle previsioni contrattuali pattuite. Parallelamente, nella prospettiva attoriale, anche la regione Calabria avrebbe subito un danno di € 50.000, pari al contributo assegnato al comune, la cui finalità avrebbe subìto uno sviamento conseguente alla condotta della convenuta.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione accusatoria, la RU era responsabile del procedimento per l’acquisto dello scuolabus; con determina n. 94 del 4 aprile 2017 avviava la procedura negoziata sulla piattaforma MEPA; con determina dirigenziale n. 134 del 3 maggio 2017 aggiudicava definitivamente la fornitura all’impresa M.M. Industrial cars Srls senza che l’offerta della stessa fosse corredata dal deposito cauzionale richiesto dall’art. 4 del bando; apponeva il visto di regolarità tecnica sulla delibera di giunta che autorizzava l’anticipazione di cassa per provvedere al pagamento; disponeva lo stesso (mandato di pagamento n. 461 del 24 agosto 2017 e d.d. n. 320 del 28 agosto 2017), a favore della M.M. Industrial cars Srls, nonostante la mancata consegna del mezzo; richiedeva alla regione Calabria l’erogazione del contributo attestando falsamente il perfezionamento dell’acquisto, allegando foto non veritiere per simulare l’avvenuta consegna; trasmetteva alla regione Calabria con nota n. 1062 del 13 febbraio 2020 un libretto di circolazione relativo ad un autocarro per trasporto di cose omologato per tre persone, di proprietà del comune, cercando di riferirlo alla scuolabus con ventotto posti più uno per disabili che doveva essere acquistato.
A questo punto, precisamente in data 19.02.2020, seguiva il provvedimento di revoca del contributo da parte della regione.
La condotta della convenuta, sempre nella prospettiva attoriale, sarebbe stata foriera del danno ulteriore di € 13.188,00 per le spese legali che il comune ha dovuto sostenere innanzi al giudice ordinario per tentare, infruttuosamente, di recuperare l’inopportuno pagamento disposto in favore dell’aggiudicatario, poi soggetto a procedure concorsuali ed esecutive e, che, anche per questo, si sono rivelate infruttuose.
Di qui l’azione finalizzata al risarcimento del danno di €
63.147,00 in favore del comune di Davoli (€ 49.959,00 + €
13.188,00) e di € 50.000,00 in favore della regione Calabria.
Le condotte contestate alla convenuta sarebbero connotate, secondo il pubblico ministero, dal dolo contrattuale verso il comune di Davoli e del dolo intenzionale verso la regione, ed in ogni caso integrerebbero una tipica ipotesi di occultamento doloso del danno, in quanto l’utilizzo di documentazione falsa e di autodichiarazioni non veritiere non lascerebbero dubbi in proposito.
2. La convenuta si è costituita col ministero degli avv.ti LE MA e MA PE, eccependo nel merito la carenza dell’elemento soggettivo nelle anzidette forme del dolo intenzionale verso la regione e del dolo contrattuale verso il comune.
Nella ricostruzione avanzata dai difensori, l’evento dannoso si sarebbe verificato a causa del comportamento fraudolento dell’aggiudicatario, ma non sarebbe riconducibile alla condotta, nemmeno in concorso, della convenuta che, di contro, avrebbe agito secondo legge, ponendo in essere le azioni possibili per la consegna del mezzo, ovvero la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. Nei confronti della regione, invece, non vi sarebbe stato alcuno sviamento dalla finalità dell’azione amministrativa, stante il rispetto della prassi amministrativa e delle norme conducenti agli acquisti dei beni mediante il sistema MePa, gestito dal Mef. Quanto al pagamento del prezzo prima della consegna, la difesa ha sostenuto che la convenuta avrebbe agito in buona fede in quanto la M.M. Industrial cars aveva richiesto il pagamento anticipato deducendo alcune circostanze credibili, quali la preventiva immatricolazione per consentire la targatura, la messa su strada e il relativo trasporto da Picerno fino alla sede del comune di Davoli. È stata altresì contestata la duplicazione del danno, trattandosi di un unico importo pari a
€ 50.000,00.
Infine, è stata eccepita la prescrizione: non vi sarebbe stato, secondo la difesa, alcun doloso occultamento del danno, tenuto conto degli atti posti in essere e regolarmente comunicati, ossia pagamento al fornitore, esito delle azioni di recupero, provvedimento di revoca del contributo.
3. All’udienza del 25.02.2026, il pubblico ministero e l’avv. Zimatore hanno ribadito le argomentazioni esposte in atti, indi concludendo in maniera conforme. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Merita scrutinio preliminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta, a tenore della quale non si sarebbe innanzi a un’ipotesi di occultamento doloso del danno, tenuto conto della pubblicità di tutti gli atti posti in essere e regolarmente comunicati, in particolare del pagamento al fornitore eseguito il 28.08.2017 ed anche del provvedimento di revoca del contributo da parte della regione del 19.02.2020, di talché il dies a quo non potrebbe che farsi risalire alle suddette date.
Di contro, la procura ha dedotto che, nella fattispecie per cui è giudizio, la prescrizione non decorre dalla data del pagamento, in quanto secondo la giurisprudenza contabile il danno diviene concreto e attuale soltanto allorché si è verificata la consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria nei confronti del cittadino obbligato e che, nel caso di liquidazione dell’impresa debitrice, non è necessario attendere la naturale scadenza del termine, allorché si verifichino eventi che fanno scemare significativamente le effettive possibilità di escussione del debitore (citando, a sostegno, Corte dei conti, Sez. Riun. n. 27/2021/QM, Sez. II centr. App. n. 470/2019 e id. n. 147/2021). Inoltre, sempre secondo l’attore pubblico, non potrebbe non riconoscersi nella condotta della convenuta una tipica ipotesi di occultamento doloso del danno alla luce delle mendaci dichiarazioni comunicate alla regione, con allegata documentazione comprovante l’acquisto di un mezzo diverso da quello per cui era stato chiesto e ottenuto il finanziamento, cui è seguito il provvedimento di revoca del 19.02.2020 con valenza interruttiva della prescrizione, come precisato dall’attore nel corso dell’udienza di discussione.
Queste le rispettive posizioni delle parti, il Collegio è persuaso che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa sia fondata, sia pure con le precisazioni che seguono.
Sebbene non possano nutrirsi dubbi sul fatto che si sia innanzi a una chiara ipotesi di occultamento doloso del danno (depongono infatti in questa direzione svariati elementi: anzitutto, le mendaci dichiarazioni rese alla regione attestanti falsamente il perfezionamento di un acquisito mai avvenuto, l’allegazione di foto non veritiere per simulare l’avvenuta consegna di un mezzo mai fornito, oltre un libretto di circolazione addirittura riferito ad altra tipologia di automezzo, e dunque un <aliud pro alio>),
è non di meno vero e provato in atti che tale condotta occultatrice è stato oggetto di disvelamento già in data 13 febbraio 2020, quando il comune di Davoli, con nota prot. n. 1062 a firma congiunta del sindaco e della convenuta, trasmetteva alla regione le proprie memorie in relazione al procedimento di annullamento d’ufficio avviato dalla regione il 3 febbraio precedente.
Merita essere precisato che la regione in data 3 febbraio 2020 aveva avviato il procedimento di annullamento del contributo concesso in quanto era emerso “che lo scuolabus acquistato per il trasporto degli alunni (liquidazione della fattura della ditta aggiudicataria n. 18 del 27.07.2017 con Determina del responsabile del settore del comune n. 320 del 28.08.2017) non è stato di fatto consegnato”, circostanza che, dal punto di vista dell’amministrazione regionale, aveva disatteso le finalità per le quali il contributo richiesto dal comune era stato concesso.
Nelle memorie ex art. 7 l. n. 241/90, tramesse con nota prot. n.
1062 del 13.02.2020, il comune, ricostruita la vicenda, chiedeva di archiviare il procedimento di annullamento deducendo che non vi era stato alcuno sviamento delle risorse e adducendo che il concessionario Renault, presso cui era stato acquistato lo scuolabus, aveva inviato copia del libretto di circolazione del mezzo acquistato intestato al comune di Davoli e che costitutiva ora oggetto di allegazione documentale alla regione.
Ora, poiché è evidente icto oculi che l’allegazione prodotta dal comune afferisce a una tipologia di vettura diversa da uno scuolabus (trattandosi di autocarro adibito al trasporto di cose, e non di persone, e men che mai di uno scuolabus), non possono esservi dubbi che a partire dalla data del 13.02.2020 non possa più parlarsi di occultamento doloso del danno.
E del resto, che il danno sia stato svelato con tale comunicazione, ne costituisce conferma il fatto che una settimana dopo, e precisamente il 19.02.2020, la regione Calabria comunica al comune di Davoli, la conclusione del procedimento e la “successiva adozione del provvedimento di revoca dei decreti dirigenziali n. 1116 del 07/02/2017 e n. 6765/2018 con contestuale richiesta di restituzione delle somme già erogate e finalizzate all’acquisto dello scuolabus”.
Entro questa cornice di riferimento temporale, non può esservi alcun dubbio che la notificazione dell’invito a fornire deduzioni alla convenuta SE RU, del 04.06.2025, si collochi fuori del quinquennio posto dall’art. 1, comma 2 della legge n.
20/1994 così come modificato dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026 (“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”), applicabile a giudizi in corso ex art. 6 (disposizioni transitorie) alla data di entrata in vigore (i.e.: 22 gennaio 2026).
Merita infine breve cenno il riferimento operato del requirente ai requisiti di attualità e concretezza del danno che, secondo la giurisprudenza contabile citata, si verificherebbero quando si è verificata la consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria o, nel caso dell’impresa posta in liquidazione, quando si verifichino eventi che fanno scemare significativamente le effettive possibilità di escussione del debitore.
Si tratta di argomentazioni non persuasive.
La giurisprudenza contabile citata dall’attore attiene a differenti fattispecie di responsabilità erariale (e precisamente, la responsabilità del funzionario per il mancato incasso di assegni circolari e danno portato dalla differenza tra il credito originario e l’importo poi transatto in sede fallimentare, v. II app. n. 147/21;
mancata riscossione della t.a.r.s.u. e mancata applicazione del canone di locazione di un immobile condotto da un’associazione privata, da parte del sindaco e alcuni dirigenti del comune di Napoli – v. II app. n. 479/2019; prescrizione del danno erariale da mancata entrata – Sez. Riun. n. 27/21/QM), mentre è evidente che la fattispecie all’esame del Collegio non concerne una ipotesi di danno da mancata o minore entrata, ma di danno erariale per un pagamento disutile, allorché eseguito a fronte della mancata consegna del mezzo e del mancato collaudo dello stesso.
Non potrebbero, quindi, applicarsi i principi richiamati dal requirente e concernenti, appunto, una diversa tipologia di danno erariale in quanto, ove così fosse, si rimetterebbe alla volontà del creditore la decorrenza del dies a quo prescrizionale, laddove la giurisprudenza contabile citata, proprio in ragione della tipologia del danno contestato, pone un termine finale al dies ad quem, costituito dalla consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria, ipotesi che qui non ricorre.
In conclusione, nella fattispecie per cui è giudizio, il credito erariale si è prescritto in data 13.02.2025 a decorrere dalla nota prot. n. 1062 del 13.02.2020 del comune di Davoli alla regione Calabria, o a tutto voler concedere dal 19.02.2020, allorché la regione comunica la conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio e la successiva revoca dei decreti dirigenziali n.
1116 del 07/02/2017 e n. 6765/2018 con contestuale richiesta di restituzione delle somme già erogate e finalizzate all’acquisto dello scuolabus, senza che tale comunicazione possa assumere valenza interruttiva della prescrizione, atteso che la notificazione dell’invito a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c. si è perfezionata in data [...], in [...] caso oltre il quinquennio ex lege dalla scoperta del danno o, accedendo alla ricostruzione del pubblico ministero, dalla data dell’evento interruttivo.
2. Assorbite le altre questioni.
3. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24402 del registro di Segreteria nei confronti di SE RU, dichiara prescritto il credito.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente CA FI RÈ Brunenghi ME ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 27/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente