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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 24/11/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3001/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento ” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv. Cesare Soriano ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 aserta (Ce) alla via Renella n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 uca ZZ, DA TA e LA UM ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 23/04/2024, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e disposto il rinnovo delle operazioni peritali all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
****
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito tenuto conto dei motivi di opposizione e della documentazione medica allegata il Tribunale riteneva necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito la domanda è fondata riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, depositata telematicamente, in data 12.08.2025, qui da intendersi integralmente trascritta.
Il Ctu ha chiarito che la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale con turbe statico deambulatorie. Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo in diabete mellito insulino richiedente. Cardiopatia ipertensiva.
Incontinenza sfinterica.” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 12.08.2025).
Il Ctu ha concluso nel senso che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste dal mese di gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Le spese di lite sono compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, alla visita presso la CP_ commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu di entrambe le fasi che si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal mese di gennaio 2025,
2) spese di lite compensate, CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separati decreti Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 uca ZZ, DA TA e LA UM ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 23/04/2024, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/1992, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' concludendo come in atti e, segnatamente, CP_1 per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e disposto il rinnovo delle operazioni peritali all'esito dell'odierna udienza, la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali
****
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti della presente motivazione.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_1 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito tenuto conto dei motivi di opposizione e della documentazione medica allegata il Tribunale riteneva necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito la domanda è fondata riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, depositata telematicamente, in data 12.08.2025, qui da intendersi integralmente trascritta.
Il Ctu ha chiarito che la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale con turbe statico deambulatorie. Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo in diabete mellito insulino richiedente. Cardiopatia ipertensiva.
Incontinenza sfinterica.” ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 12.08.2025).
Il Ctu ha concluso nel senso che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni richieste dal mese di gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Le spese di lite sono compensate stante il riconoscimento del requisito sanitario rivendicato in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa, alla visita presso la CP_ commissione medica ovvero al deposito del ricorso in opposizione ex art. 445, co. 6 c.p.c.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite”
(cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012). CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della ctu di entrambe le fasi che si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap connotato da gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal mese di gennaio 2025,
2) spese di lite compensate, CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separati decreti Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella