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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3848/2025 promossa da c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
col patrocinio dell'avv. Manuela Piras;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti: come da note congiunte
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
01) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
02) La casa coniugale è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi. Al riguardo, le Parti si accordano come segue:
- La sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i coniugi, al sig. con corrispettivo pari ad € 130.000,00 (cento Parte_2 trentamila/00), la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel comune di Lessona (BI), in Via Valle D. Edis n. 03; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 03, particella 478, sub. 1/2/3.
- Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, con gli oneri a carico del marito.
- Nella casa coniugale rimarrà ad abitare il sig. Parte_2 - La divisione e l'assegnazione degli arredi e dei beni mobili presenti nella casa coniugale saranno effettuate in un momento successivo, mediante separato accordo tra le Parti. 03) Il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Lessona in via IV Novembre nr. 191/a , di cui è intestataria la moglie;
tale obbligo di contribuzione avrà durata pari a quella del mutuo.
04) Il sig. dichiara di rinunciare e contestualmente cedere alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), a Lui spettante in virtù di finanziamenti/risparmi
[...] comuni alle Parti.
Con tale attribuzione, la sig.ra si intende pienamente soddisfatta, nulla avendo più Parte_1
a pretendere nei confronti del sig. per qualsiasi titolo o ragione, presente o futura, Parte_2 avente causa dai predetti rapporti patrimoniali, con effetto liberatorio definitivo. 05) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
06) Essi si prestano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti.
07) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le Parti.
ACCORDI RELATIVI ALLA FIGLIA MINORE 08) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza e dimora prevalente presso la madre;
attualmente, in Lessona (BI), Via Valle D. Edis n.
03, fino al trasferimento presso la nuova residenza in Lessona (BI), Via IV Novembre nr. 191/A.
09) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni,
10) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
11) I genitori concordano, considerando la giovane età della figlia, al fine di farle vivere con serenità,
l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
12) Il padre potrà incontrare e tener con sé la figlia minore quando desidera, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della ragazza.
13) In ipotesi di eventuale disaccordo tra genitori, ci si atterrà, quanto meno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
- FINE SETTIMANA: il padre potrà tener con sé la figlia il fine settimana, a week end alternati con la madre, prelevandola alle ore 18:00 del venerdì pomeriggio e riconducendola la domenica sera alle ore 20:30;
- DURANTE LA SETTIMANA: il padre avrà con sé la figlia due sere durante la settimana (il Per_1 martedì e mercoledì) con possibilità di pernotto presso il padre;
- VACANZE NATALIZIE: il padre potrà tenere la figlia con sé durante le vacanze natalizie per sette giorni (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il giorno del S. Natale sia alternato tra i genitori);
- VACANZE PASQUALI: il padre potrà tenere la figlia con sé metà delle vacanze di Pasqua in modo di trascorrere il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
- ALTRE FESTIVITÀ e/o PONTI: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. - trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i Per_1 compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della ragazza con genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio / pernotto;
- VACANZE ESTIVE (mesi di giugno, luglio ed agosto), il padre potrà avere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive;
periodo da concordare fra i genitori ogni anno entro la fine del mese di maggio;
- I genitori si informeranno reciprocamente sul luogo in cui la ragazza trascorrerà le vacanze con ciascuno di essi, comunicando all'altro i recapiti telefonici e indirizzo della residenza e/o struttura. 14) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore una somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza, con bonifico da effettuarsi entro il 05 di ogni mese. Tale somma sarà comprensiva della contribuzione paterna al mantenimento di alloggio, vitto, mensa scolastica, acquisto di abbigliamento e calzature
(inclusi i cambi di stagione).
15) Le Parti concordano che - in aggiunta a quanto già previsto nella condizione di cui al punto 14
- il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese sostenute per l'igiene personale della figlia
(quali, a titolo esemplificativo, spese per il taglio e la cura dei capelli, del corpo ect.); inoltre, Per_1 il sig. contribuirà al 50% alle spese del vestiario, che eccedano l'importo di € Parte_2
50,00 (cinquanta/00) mensili.
16) I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra Per_1 loro in misura paritaria (50% ciascuno), comprese le spese relative all'acquisto dei libri, all'università ed eventuali corsi all'estero, le spese dentistiche, almeno un'attività sportiva, tutte in ogni caso previamente da concordare.
Attualmente, sta frequentando un corso di scherma e partecipa a gare a livello regionale e Per_1 nazionale ed i genitori concordano che detti costi (quota iscrizione società sportiva, iscrizioni a tornei, lezioni private con istruttore qualificato, attrezzatura ed abbigliamento tecnico, viaggi, trasferte e soggiorni) siano suddivisi tra i genitori al 50%. Le trasferte per i tornei locali nell'arco di 30 Km dalla residenza non sono soggetto a rimborso spesa. In ogni caso, si farà riferimento al
Protocollo del Tribunale di Biella per le spese straordinarie. Il genitore che anticipa la spesa dovrà trasmettere all'altro, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, la documentazione giustificativa (fattura e/o ricevuta). Il genitore non anticipatario si impegna a rimborsare la propria quota del 50%, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.
17) Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
18) L'assegno unico e universale verrà percepito per intero dalla madre, la signora Parte_1
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio civile in Trivero il 18 Parte_1 Parte_2 ottobre 1998, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Trivero, numero 14, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nata a [...], il [...], la figlia Persona_1 Con ricorso congiunto depositato il 28 settembre 2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3848 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Trivero il 18 ottobre 1998, atto iscritto nei Parte_2
Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Trivero, numero 14, parte II, serie A, anno 1998;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trivero, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 3848/2025 promossa da c.f. , e da Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
col patrocinio dell'avv. Manuela Piras;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti: come da note congiunte
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
01) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
02) La casa coniugale è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi. Al riguardo, le Parti si accordano come segue:
- La sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i coniugi, al sig. con corrispettivo pari ad € 130.000,00 (cento Parte_2 trentamila/00), la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel comune di Lessona (BI), in Via Valle D. Edis n. 03; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 03, particella 478, sub. 1/2/3.
- Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, con gli oneri a carico del marito.
- Nella casa coniugale rimarrà ad abitare il sig. Parte_2 - La divisione e l'assegnazione degli arredi e dei beni mobili presenti nella casa coniugale saranno effettuate in un momento successivo, mediante separato accordo tra le Parti. 03) Il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Lessona in via IV Novembre nr. 191/a , di cui è intestataria la moglie;
tale obbligo di contribuzione avrà durata pari a quella del mutuo.
04) Il sig. dichiara di rinunciare e contestualmente cedere alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), a Lui spettante in virtù di finanziamenti/risparmi
[...] comuni alle Parti.
Con tale attribuzione, la sig.ra si intende pienamente soddisfatta, nulla avendo più Parte_1
a pretendere nei confronti del sig. per qualsiasi titolo o ragione, presente o futura, Parte_2 avente causa dai predetti rapporti patrimoniali, con effetto liberatorio definitivo. 05) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
06) Essi si prestano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti.
07) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le Parti.
ACCORDI RELATIVI ALLA FIGLIA MINORE 08) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza e dimora prevalente presso la madre;
attualmente, in Lessona (BI), Via Valle D. Edis n.
03, fino al trasferimento presso la nuova residenza in Lessona (BI), Via IV Novembre nr. 191/A.
09) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni,
10) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
11) I genitori concordano, considerando la giovane età della figlia, al fine di farle vivere con serenità,
l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.
12) Il padre potrà incontrare e tener con sé la figlia minore quando desidera, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della ragazza.
13) In ipotesi di eventuale disaccordo tra genitori, ci si atterrà, quanto meno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
- FINE SETTIMANA: il padre potrà tener con sé la figlia il fine settimana, a week end alternati con la madre, prelevandola alle ore 18:00 del venerdì pomeriggio e riconducendola la domenica sera alle ore 20:30;
- DURANTE LA SETTIMANA: il padre avrà con sé la figlia due sere durante la settimana (il Per_1 martedì e mercoledì) con possibilità di pernotto presso il padre;
- VACANZE NATALIZIE: il padre potrà tenere la figlia con sé durante le vacanze natalizie per sette giorni (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il giorno del S. Natale sia alternato tra i genitori);
- VACANZE PASQUALI: il padre potrà tenere la figlia con sé metà delle vacanze di Pasqua in modo di trascorrere il giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni con la madre;
- ALTRE FESTIVITÀ e/o PONTI: verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore. - trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i Per_1 compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della ragazza con genitori tra mattina/pomeriggio e/o tardo pomeriggio / pernotto;
- VACANZE ESTIVE (mesi di giugno, luglio ed agosto), il padre potrà avere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive;
periodo da concordare fra i genitori ogni anno entro la fine del mese di maggio;
- I genitori si informeranno reciprocamente sul luogo in cui la ragazza trascorrerà le vacanze con ciascuno di essi, comunicando all'altro i recapiti telefonici e indirizzo della residenza e/o struttura. 14) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore una somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza, con bonifico da effettuarsi entro il 05 di ogni mese. Tale somma sarà comprensiva della contribuzione paterna al mantenimento di alloggio, vitto, mensa scolastica, acquisto di abbigliamento e calzature
(inclusi i cambi di stagione).
15) Le Parti concordano che - in aggiunta a quanto già previsto nella condizione di cui al punto 14
- il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese sostenute per l'igiene personale della figlia
(quali, a titolo esemplificativo, spese per il taglio e la cura dei capelli, del corpo ect.); inoltre, Per_1 il sig. contribuirà al 50% alle spese del vestiario, che eccedano l'importo di € Parte_2
50,00 (cinquanta/00) mensili.
16) I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra Per_1 loro in misura paritaria (50% ciascuno), comprese le spese relative all'acquisto dei libri, all'università ed eventuali corsi all'estero, le spese dentistiche, almeno un'attività sportiva, tutte in ogni caso previamente da concordare.
Attualmente, sta frequentando un corso di scherma e partecipa a gare a livello regionale e Per_1 nazionale ed i genitori concordano che detti costi (quota iscrizione società sportiva, iscrizioni a tornei, lezioni private con istruttore qualificato, attrezzatura ed abbigliamento tecnico, viaggi, trasferte e soggiorni) siano suddivisi tra i genitori al 50%. Le trasferte per i tornei locali nell'arco di 30 Km dalla residenza non sono soggetto a rimborso spesa. In ogni caso, si farà riferimento al
Protocollo del Tribunale di Biella per le spese straordinarie. Il genitore che anticipa la spesa dovrà trasmettere all'altro, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, la documentazione giustificativa (fattura e/o ricevuta). Il genitore non anticipatario si impegna a rimborsare la propria quota del 50%, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.
17) Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
18) L'assegno unico e universale verrà percepito per intero dalla madre, la signora Parte_1
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio civile in Trivero il 18 Parte_1 Parte_2 ottobre 1998, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Trivero, numero 14, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nata a [...], il [...], la figlia Persona_1 Con ricorso congiunto depositato il 28 settembre 2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 3848 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Trivero il 18 ottobre 1998, atto iscritto nei Parte_2
Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Trivero, numero 14, parte II, serie A, anno 1998;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trivero, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 22/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore