Art. 13.
L' articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".
L' articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano".