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Articolo 2 della Legge 22 maggio 1989, n. 198
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Legge 22 maggio 1989, n. 198
Articolo 2 della Legge 22 maggio 1989, n. 198
Versione
31 maggio 1989
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 31 maggio 1989
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