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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Ancona SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel.
Dott. ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 192.2024 VG R.G. proposta da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesca Pentericci
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 CONTUMACE
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede
OGGETTO: delibazione sentenza straniera
CONCLUSIONI
1
domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente, Voglia dichiarare
sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal
Tribunale della Famiglia della Repubblica di Singapore il 19/06/2017 nel procedimento
distinto con il n. FC/D 5951/2016, con la quale è stato dichiarato i divorzio tra i Sig.ri
e e autorizzare la trascrizione della sentenza di divorzio Parte_1 Controparte_1
sopra indicata presso il Comune di Castelbellino”.
Conclusioni del PG: “nulla oppone in merito a quanto richiesto”.
Fatto
Con ricorso ex art. 67 L. 218/95 il sig. , premesso: Parte_1
- di aver contratto in Italia matrimonio in data 03/11/2010 con la Sig.ra CP_1
di cittadinanza singaporiana;
[...]
- dall'unione non sono nati figli;
Cont
-in data 06/12/2012 la sig.ra è tornata a Singapore e ha depositato presso il
Tribunale della Famiglia della Repubblica di Singapore ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e in data 17.03.2017 il tribunale adito ha pronunciato la sentenza, divenuta definitiva il 19.06.2017.
- gli Uffici del Comune di residenza del ricorrente non hanno provveduto alla variazione del suo stato civile “sostenendo di non essere certi che il provvedimento sia conforme
all'ordinamento italiano.”
ha chiesto quindi che venga dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza emessa Tribunale della Famiglia della Repubblica di Singapore in data
17.03.2017 divenuta definitiva 19.06.2017 ordinando la trascrizione della predetta sentenza presso il Comune di Castelbellino, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art
2 La Sig.ra è rimasta contumace. Controparte_1
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data
14.03.2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda, non ravvisando alcun elemento ostativo all'eventuale riconoscimento.
In data 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
Ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett.g) della L. 218/95 i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità hanno effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello
Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218/1995 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato
“purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali
della difesa.
La sentenza di divorzio tra il ricorrente e la signora è stata Controparte_1
pronunciata secondo le norme del codice di Singapore (Women's Carter 1961 di
Singapore) che prevede “che in caso di mancata convivenza tra i coniugi per 4 anni
possa essere pronunciato il divorzio anche in contumacia di una delle parti. Il divorzio,
una volta ottenuto, diviene definitivo dopo 3 mesi in caso di mancata opposizione.”
Tale disposizione non appare contraria all'ordine pubblico italiano, anche in considerazione del fatto che dall'unione non sono nati figli, potendo ritenersi che dall'accertamento della mancata convivenza per quattro anni possa farsi discendere il venir meno della comunione di vita tra i coniugi(ex multis Cass., 12473 del 2018).
L'iter processuale che ha condotto alla emanazione della sentenza, oggetto del presente giudizio, inoltre, ha avuto inizio con la domanda di divorzio avanzata nel
Cont 2016 dalla sig.ra innanzi al Tribunale della Famiglia della Repubblica di Singapore
3 ed è stato definito con la pronuncia della richiamata sentenza, divenuta definitiva il
19.06.2017 come risulta dalla documentazione in atti.
Il contraddittorio è stato assicurato e risultano garantiti i diritti di difesa.
Invero, il ricorrente è stato correttamente informato della procedura di divorzio come risulta dalla corrispondenza in atti (cfr. scambio di e-mail da maggio- dicembre 2016
con il legale della moglie) e la contumacia di quest'ultimo è stata dichiarata in conformità della legge del luogo dove si è svolto il processo. A riprova di ciò, il ricorrente - rimasto contumace nel giudizio di divorzio - riconosce la regolarità degli atti del procedimento e la validità del provvedimento reso.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni si deve riconoscere alla sentenza emessa dal
Tribunale della Famiglia della Repubblica di Singapore in data 17.03.2017 divenuta definitiva 19.06.2017, diretta efficacia nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 64
e ss. l. n. 218/95, non essendo tale pronuncia contraria all'ordine pubblico interno ed essendo stati rispettati i fondamentali diritti della difesa.
Non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento della già menzionata sentenza non essendo riscontrabile alcuna contrarietà all'ordine pubblico.
P.Q.M.
La Corte, sul ricorso proposto da nei confrobti di e nella Parte_1 Controparte_1
contumacia di quest'ultima, dichiara efficace in Italia la sentenza emessa dal Tribunale
della Famiglia della Repubblica di Singapore in data 17.03.2017 divenuta definitiva
19.06.2017, ordinando la trascrizione della predetta sentenza presso il Comune di
Castelbellino.
- Nulla per le spese
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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64 della legge 218/95.