Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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n. rg15875 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15875 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PALOMBA Parte_1
STEFANO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024 e Parte_1 CP_1
, chiedevano modificarsi la sentenza di separazione n.10076/2013
[...]
prevedendosi non più dovuta, come quanto statuito nella citata sentenza e, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo al mantenimento, a favore della Controparte_1
sig.ra pari a euro 1800,00 mensili. Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1
“1) a modifica di quanto stabilito nel provvedimento reso in data 10/09/2013 dal
Tribunale di Napoli, il quale emetteva sentenza di separazione giudiziale recante n.
10076/2013, comunque, dichiarare non più dovuta, come quanto statuito nella citata sentenza e, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo al mantenimento a Controparte_1
favore della sig.ra , pari a Euro 1800,00 mensili per difficoltà economiche Parte_1 del sig. .” CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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