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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2090/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1
difensore avv. CLAUDIA ARDOLINO che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cialdini Controparte_1 C.F._2
N. 81 Fabriano presso il difensore avv. ALESSANDRA COLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce / a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro-tempore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: conclude riportandosi alle conclusioni indicate nel libello introduttivo con rinuncia alle istanze istruttorie;
chiede inoltre che l'attrice possa mantenere il cognome ed Pt_1
aggiungere il cognome con condanna di parte convenuta alle spese legali. CP_1
pagina 1 per il convenuto: preso atto della sentenza del Tribunale di Nola e delle risultanze della CTU genetica, conclude associandosi alla richiesta di pronuncia di accertamento della paternità e insiste nella richiesta di condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare che il SInor Parte_1
è suo padre, essendo lei nata (così come, peraltro, suo fratello dalla Controparte_1 Persona_1 relazione “amorosa e adulterina” intercorsa tra il e sua madre, CP_1 Parte_2
Ha in particolare evidenziato che tale relazione “ebbe durata decennale” e “fu stabilmente vissuta a
Napoli, in quanto punto di raccordo tra l'abitazione della SI.ra ed il SI. – Parte_3 CP_1
impiegato alle dipendenze della e poi della Whirlpool nelle sedi di Napoli e Caserta Controparte_2
– già sposato con due figli e convivente nello stesso stabile”, aggiungendo che, poiché entrambi i genitori erano già sposati, sia lei che suo fratello furono riconosciuti quali figli del marito della loro madre, . Persona_2
L'attrice ha precisato di aver scoperto la verità sul rapporto di filiazione solo “nel giorno del suo ultimo compleanno, per effetto della confessione della germana , in seguito Persona_3
confermata dalla SI.ra ed ha deciso di agire giudizialmente perché il SI. si Parte_2 CP_1
sarebbe sempre rifiutato di incontrarla ed anzi avrebbe comunicato tramite suoi legali di non voler avere alcun rapporto con lei.
Costituendosi in giudizio, il SInor non ha contestato la relazione intrattenuta con la SI.ra CP_1
a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli (dove effettivamente egli ha vissuto in Parte_2
quel periodo “per circa quattro anni, dal 1985 al 1989”, abitando nello stesso condominio in cui risiedeva la SI.ra , ma ha affermato che essa fu “una frequentazione sporadica durata Parte_2 non più di due/tre anni dalla quale il Sig. mai ha saputo fosse nata una figlia”. Ha CP_1
affermato che, a più di 80 anni di età e a 40 anni di distanza dai fatti, egli non ha un ricordo lucido di ciò che avvenne all'epoca e che mai in questi decenni è stato informato o ha avuto “il minimo sentore” di poter avere un legame di filiazione con l'odierna attrice, anche perché quando Parte_1
nacque, “le rispettive famiglie delle parti oggi in causa erano consolidate”, tanto che il
[...]
marito della SI.ra non ha avuto incertezze o remore a riconoscere come sua la figlia Parte_2
, lo stesso convenuto non ha mai avuto intenzione di separarsi dalla moglie e dal 1990 si è Pt_1
trasferito a Cercola interrompendo definitivamente i contatti con la SI.ra per poi andare Parte_2
a lavorare addirittura in Russia per tre anni e successivamente trasferirsi a Fabriano.
Ha aggiunto di essere stato di recente contattato dall'attrice con modalità lesive della privacy sua e dei suoi familiari (tramite social, con telefonate sul posto di lavoro del figlio, contattando vicini di pagina 2 casa, raccontando la propria vicenda a terzi del tutto ignari…) e di aver subito dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il test del DNA una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione.
2. La causa è stata istruita soltanto attraverso consulenza ematologica sulla persona dell'attrice e del convenuto (stante l'assenso di quest'ultimo a detto accertamento), dalla quale è emerso che il SInor
è sicuramente il padre di . CP_1 Parte_1
3. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in istruttoria avendo il Collegio verificato che l'atto di citazione non era stato mai notificato al Pubblico Ministero, nonostante sia obbligatorio il suo intervento, trattandosi di giudizio relativo allo stato e capacità delle persone (art. 70 c.p.c.), e che l'attrice non aveva mai depositato il proprio certificato di nascita, pur affermando, nell'atto di citazione, di essere nata in [...] matrimonio della madre, SI.ra Parte_2 con il SI. , e di essere stata riconosciuta quale figlia dell'allora marito della SI.ra Persona_2
così come peraltro suo fratello Parte_2 Persona_1
Veniva inoltre rilevato che l'art. 269, comma 1, c.c. pone la regola in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e che l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova", dal che deriva che – allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status – sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente.
Si è osservato, ancora, che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che la condizione di figlio legittimo è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che prima deve essere rimosso lo stato di figlio, con accertamento efficace erga omnes (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
4. Il Pubblico Ministero – al quale gli atti erano trasmessi in adempimento dell'ordinanza collegiale
– è intervenuto in data 21.7.2023 dichiarando “nulla si oppone”.
L'attrice ha depositato il proprio certificato di nascita e la copia della sentenza di separazione dei suoi genitori e , chiedendo “di poter applicare in maniera Parte_2 Persona_2
diretta la dichiarazione di accertamento dei figli nati fuori dal matrimonio, valutando l'art.276
II.comma c.c ed ammettendo a partecipare al giudizio già incardinato “ chiunque vi abbia interesse” , in sintesi ammettendo che il padre putativo, ossia il Sig. possa Persona_2
pagina 3 cristallizzare la sua azione di disconoscimento nel giudizio in atti, essendo e Parte_1 ritenute già parti necessarie”. Controparte_1
Il giudice relatore, ritenuto di confermare la necessità di rimuovere lo status di figlio legittimo
(laddove esistente) prima di procedere ad una dichiarazione giudiziale di paternità, ha rigettato tale istanza.
Prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio è intervenuto nel giudizio il SI. Per_2
, chiedendo di “accertare la dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 234 (sic)
[...]
bis c.c.” e “procedere al riconoscimento diretto da parte del SI. nei confronti Controparte_1 della SI.ra ”. Parte_4
Nelle more, l'attrice ha provveduto ad introdurre davanti al Tribunale di Nola autonoma azione di disconoscimento della paternità del SI. e le parti hanno concordemente richiesto Persona_2
la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del Tribunale di Nola.
Il procedimento è stato pertanto sospeso con ordinanza del 15.5.2024 e riassunto dall'attrice il
27.2.2025, essendo stata depositata in data 26.7.2024 la sentenza n. 2330/2024 del Tribunale di
Nola resa il 12.7.2024 che ha dichiarato che non è il padre di , ed Persona_2 Parte_1
essendo detta sentenza passata in giudicato (come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Nola).
All'udienza del 9.4.2025 le parti – nessuno era presente per l'intervenuto – hanno Persona_2
concluso come in epigrafe riportato.
5. Sussistono a questo punto i presupposti per accogliere la principale domanda attorea, dichiarando che è figlia del SInor Parte_1 Controparte_1
Rimosso lo stato di figlio rispetto all'autore del riconoscimento – o meglio rispetto al marito della madre dell'attrice, da ritenersi padre di quest'ultima, nata durante il matrimonio, secondo la presunzione di cui all'art. 231 c.c. – e divenuto così possibile l'accertamento giudiziale, questo deve ritenersi positivo in base alla prova genetica acquisita con la CTU.
Il consulente d'ufficio dott.ssa ha infatti concluso affermando che “L'analisi biostatistica Per_4 effettuata confrontando l'ipotesi “Hp_Ped1: è il padre biologico di Controparte_1 Parte_1
” contro l'ipotesi alternativa “Hd_Ped2: “Un altro uomo, non imparentato con
[...] [...]
, è il padre biologico di ”, fornisce un supporto estremamente forte CP_1 Parte_1
(LR=PI >1000000) a favore dell'ipotesi di paternità. Ne consegue che l'analisi effettuata ha permesso di stabilire che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Parte_1
Le parti, che non avevano nominato consulenti propri, nulla hanno osservato sul punto, e il
Tribunale può condividere e far proprie le conclusioni del CTU, formulate dopo analisi genetiche regolarmente effettuate per l'estrazione del DNA e dopo l'analisi dei polimorfismi del DNA
pagina 4 eseguita secondo la migliore scienza e con le strumentazioni più attuali, con un risultato che non lascia spazio a dubbi.
6. L'attrice ha chiesto di poter mantenere il cognome aggiungendo ad esso il cognome del Pt_1
padre, CP_1
Sul punto, va rammentato che ai sensi dell'art. 277 c.c. “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento” e che ai sensi dell'art. 262 c.c. “
1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. […] 2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi”.
Deve rilevarsi che dopo un ampio dibattito culturale, e dopo diverse pronunce della Corte
Costituzionale, la disciplina del cognome ha subìto nei tempi recenti consistenti innovazioni.
Nell'ordinamento italiano vigeva, infatti, la regola della automatica attribuzione ai figli del cognome paterno. Tale regola non ha una formulazione scritta, ed è ritenuta da buona parte della dottrina, di natura consuetudinaria (mentre altri ritengono che sia di formazione giurisprudenziale, come effetto ricavabile dal combinato disposto di più norme).
L'evoluzione culturale, e soprattutto il progressivo riconoscimento del ruolo femminile nell'ambito della famiglia, ha imposto la transizione del sistema legislativo italiano dal principio della trasmissione automatica del cognome paterno, inteso come imperativo inderogabile, al quale si ricollegava l'unità della famiglia, al principio di pari ordinazione dei coniugi o dei conviventi all'interno della coppia, per effetto del quale il cognome di una persona risulta dalla determinazione di entrambi i genitori (posti su un piano paritario), in assenza della quale la legge disporrà secondo un criterio residuale.
Già all'esito della novella rappresentata dal d. lgs. 154/2013, l'art. 262 c.c., che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che “Se la filiazione nei confronti del padre
è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.
pagina 5 Applicando le norme e i principi sopra richiamati al caso in esame, e valutato il preminente interesse della attrice nonché l'assenza di osservazioni sul punto del convenuto (padre biologico) e dell'intervenuto (padre putativo), ritiene il Collegio che debba accogliersi la domanda di parte convenuta di aggiungere il cognome paterno, posponendolo a quello dalla stessa già posseduto.
Da una parte, infatti, questo costituisce un segno identificativo della personalità sociale della attrice, che ha 37 anni e dunque è riconosciuta nell'ambiente sociale con il cognome “ ”, sicché tale Pt_1 situazione appare senz'altro da tutelare, prevedendo la conservazione di tale cognome in posizione prioritaria. Dall'altra parte, tuttavia, è pure rispondente all'interesse della istante la attestazione formale della paternità (pur accertata successivamente), pubblicamente riscontrabile con l'attribuzione del cognome paterno: sul piano del riconoscimento sociale, infatti, è da ritenersi imprescindibile la riconducibilità di un individuo al genitore effettivo, e l'attribuzione del cognome del genitore la cui paternità è stata accertata, che pubblicamente mette in luce un rapporto che dal punto di vista biologico sussiste sin dal concepimento e sotto il profilo giuridico ha origine dall'accertamento giudiziale, e consente una evoluzione positiva del rapporto stesso sul piano personale e affettivo, proprio per effetto della assunzione di tale ulteriore cognome.
7. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, infine, deve tenersi conto del comportamento assolutamente collaborativo del convenuto, il quale pur non confermando espressamente la modalità di relazione intrattenuta con la madre dell'attrice, non si è mai formalmente opposto alla dichiarazione giudiziale della paternità e si è sottoposto agli accertamenti medico-legali necessari nel presente giudizio, agevolando sostanzialmente l'istruttoria.
Sussistono pertanto i presupposti per porre le spese conseguenti alla C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
Il comportamento indicato giustifica anche, più in generale, la compensazione delle spese di lite, non potendosi ravvisare la soccombenza del convenuto (il quale in sede di precisazione delle conclusioni si è associato alla richiesta di accertamento della paternità e, come detto, in precedenza si era rimesso alla decisione del giudice, peraltro necessaria stante l'oggetto della domanda) né dell'attrice (atteso che la scelta processuale di agire inizialmente per l'accertamento “diretto” della paternità – ovvero senza previa rimozione dello stato di figlio nato nel matrimonio – non ha aggravato in modo consistente il presente giudizio, non avendo comportato un'istruttoria maggiore o più complessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 così dispone:
DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di nato a Parte_1 Controparte_1
RE (TN) il 23/10/1943;
DISPONE che l'attrice aggiunga il cognome a quello già posseduto ”; CP_1 Pt_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 07/05/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2090/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1
difensore avv. CLAUDIA ARDOLINO che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cialdini Controparte_1 C.F._2
N. 81 Fabriano presso il difensore avv. ALESSANDRA COLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce / a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché nei confronti di
Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro-tempore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: conclude riportandosi alle conclusioni indicate nel libello introduttivo con rinuncia alle istanze istruttorie;
chiede inoltre che l'attrice possa mantenere il cognome ed Pt_1
aggiungere il cognome con condanna di parte convenuta alle spese legali. CP_1
pagina 1 per il convenuto: preso atto della sentenza del Tribunale di Nola e delle risultanze della CTU genetica, conclude associandosi alla richiesta di pronuncia di accertamento della paternità e insiste nella richiesta di condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare che il SInor Parte_1
è suo padre, essendo lei nata (così come, peraltro, suo fratello dalla Controparte_1 Persona_1 relazione “amorosa e adulterina” intercorsa tra il e sua madre, CP_1 Parte_2
Ha in particolare evidenziato che tale relazione “ebbe durata decennale” e “fu stabilmente vissuta a
Napoli, in quanto punto di raccordo tra l'abitazione della SI.ra ed il SI. – Parte_3 CP_1
impiegato alle dipendenze della e poi della Whirlpool nelle sedi di Napoli e Caserta Controparte_2
– già sposato con due figli e convivente nello stesso stabile”, aggiungendo che, poiché entrambi i genitori erano già sposati, sia lei che suo fratello furono riconosciuti quali figli del marito della loro madre, . Persona_2
L'attrice ha precisato di aver scoperto la verità sul rapporto di filiazione solo “nel giorno del suo ultimo compleanno, per effetto della confessione della germana , in seguito Persona_3
confermata dalla SI.ra ed ha deciso di agire giudizialmente perché il SI. si Parte_2 CP_1
sarebbe sempre rifiutato di incontrarla ed anzi avrebbe comunicato tramite suoi legali di non voler avere alcun rapporto con lei.
Costituendosi in giudizio, il SInor non ha contestato la relazione intrattenuta con la SI.ra CP_1
a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli (dove effettivamente egli ha vissuto in Parte_2
quel periodo “per circa quattro anni, dal 1985 al 1989”, abitando nello stesso condominio in cui risiedeva la SI.ra , ma ha affermato che essa fu “una frequentazione sporadica durata Parte_2 non più di due/tre anni dalla quale il Sig. mai ha saputo fosse nata una figlia”. Ha CP_1
affermato che, a più di 80 anni di età e a 40 anni di distanza dai fatti, egli non ha un ricordo lucido di ciò che avvenne all'epoca e che mai in questi decenni è stato informato o ha avuto “il minimo sentore” di poter avere un legame di filiazione con l'odierna attrice, anche perché quando Parte_1
nacque, “le rispettive famiglie delle parti oggi in causa erano consolidate”, tanto che il
[...]
marito della SI.ra non ha avuto incertezze o remore a riconoscere come sua la figlia Parte_2
, lo stesso convenuto non ha mai avuto intenzione di separarsi dalla moglie e dal 1990 si è Pt_1
trasferito a Cercola interrompendo definitivamente i contatti con la SI.ra per poi andare Parte_2
a lavorare addirittura in Russia per tre anni e successivamente trasferirsi a Fabriano.
Ha aggiunto di essere stato di recente contattato dall'attrice con modalità lesive della privacy sua e dei suoi familiari (tramite social, con telefonate sul posto di lavoro del figlio, contattando vicini di pagina 2 casa, raccontando la propria vicenda a terzi del tutto ignari…) e di aver subito dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il test del DNA una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione.
2. La causa è stata istruita soltanto attraverso consulenza ematologica sulla persona dell'attrice e del convenuto (stante l'assenso di quest'ultimo a detto accertamento), dalla quale è emerso che il SInor
è sicuramente il padre di . CP_1 Parte_1
3. Dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in istruttoria avendo il Collegio verificato che l'atto di citazione non era stato mai notificato al Pubblico Ministero, nonostante sia obbligatorio il suo intervento, trattandosi di giudizio relativo allo stato e capacità delle persone (art. 70 c.p.c.), e che l'attrice non aveva mai depositato il proprio certificato di nascita, pur affermando, nell'atto di citazione, di essere nata in [...] matrimonio della madre, SI.ra Parte_2 con il SI. , e di essere stata riconosciuta quale figlia dell'allora marito della SI.ra Persona_2
così come peraltro suo fratello Parte_2 Persona_1
Veniva inoltre rilevato che l'art. 269, comma 1, c.c. pone la regola in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e che l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova", dal che deriva che – allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status – sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente.
Si è osservato, ancora, che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che la condizione di figlio legittimo è ostativa all'accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che prima deve essere rimosso lo stato di figlio, con accertamento efficace erga omnes (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell'impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
4. Il Pubblico Ministero – al quale gli atti erano trasmessi in adempimento dell'ordinanza collegiale
– è intervenuto in data 21.7.2023 dichiarando “nulla si oppone”.
L'attrice ha depositato il proprio certificato di nascita e la copia della sentenza di separazione dei suoi genitori e , chiedendo “di poter applicare in maniera Parte_2 Persona_2
diretta la dichiarazione di accertamento dei figli nati fuori dal matrimonio, valutando l'art.276
II.comma c.c ed ammettendo a partecipare al giudizio già incardinato “ chiunque vi abbia interesse” , in sintesi ammettendo che il padre putativo, ossia il Sig. possa Persona_2
pagina 3 cristallizzare la sua azione di disconoscimento nel giudizio in atti, essendo e Parte_1 ritenute già parti necessarie”. Controparte_1
Il giudice relatore, ritenuto di confermare la necessità di rimuovere lo status di figlio legittimo
(laddove esistente) prima di procedere ad una dichiarazione giudiziale di paternità, ha rigettato tale istanza.
Prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio è intervenuto nel giudizio il SI. Per_2
, chiedendo di “accertare la dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 234 (sic)
[...]
bis c.c.” e “procedere al riconoscimento diretto da parte del SI. nei confronti Controparte_1 della SI.ra ”. Parte_4
Nelle more, l'attrice ha provveduto ad introdurre davanti al Tribunale di Nola autonoma azione di disconoscimento della paternità del SI. e le parti hanno concordemente richiesto Persona_2
la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del Tribunale di Nola.
Il procedimento è stato pertanto sospeso con ordinanza del 15.5.2024 e riassunto dall'attrice il
27.2.2025, essendo stata depositata in data 26.7.2024 la sentenza n. 2330/2024 del Tribunale di
Nola resa il 12.7.2024 che ha dichiarato che non è il padre di , ed Persona_2 Parte_1
essendo detta sentenza passata in giudicato (come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Nola).
All'udienza del 9.4.2025 le parti – nessuno era presente per l'intervenuto – hanno Persona_2
concluso come in epigrafe riportato.
5. Sussistono a questo punto i presupposti per accogliere la principale domanda attorea, dichiarando che è figlia del SInor Parte_1 Controparte_1
Rimosso lo stato di figlio rispetto all'autore del riconoscimento – o meglio rispetto al marito della madre dell'attrice, da ritenersi padre di quest'ultima, nata durante il matrimonio, secondo la presunzione di cui all'art. 231 c.c. – e divenuto così possibile l'accertamento giudiziale, questo deve ritenersi positivo in base alla prova genetica acquisita con la CTU.
Il consulente d'ufficio dott.ssa ha infatti concluso affermando che “L'analisi biostatistica Per_4 effettuata confrontando l'ipotesi “Hp_Ped1: è il padre biologico di Controparte_1 Parte_1
” contro l'ipotesi alternativa “Hd_Ped2: “Un altro uomo, non imparentato con
[...] [...]
, è il padre biologico di ”, fornisce un supporto estremamente forte CP_1 Parte_1
(LR=PI >1000000) a favore dell'ipotesi di paternità. Ne consegue che l'analisi effettuata ha permesso di stabilire che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Parte_1
Le parti, che non avevano nominato consulenti propri, nulla hanno osservato sul punto, e il
Tribunale può condividere e far proprie le conclusioni del CTU, formulate dopo analisi genetiche regolarmente effettuate per l'estrazione del DNA e dopo l'analisi dei polimorfismi del DNA
pagina 4 eseguita secondo la migliore scienza e con le strumentazioni più attuali, con un risultato che non lascia spazio a dubbi.
6. L'attrice ha chiesto di poter mantenere il cognome aggiungendo ad esso il cognome del Pt_1
padre, CP_1
Sul punto, va rammentato che ai sensi dell'art. 277 c.c. “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento” e che ai sensi dell'art. 262 c.c. “
1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. […] 2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo;
il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi”.
Deve rilevarsi che dopo un ampio dibattito culturale, e dopo diverse pronunce della Corte
Costituzionale, la disciplina del cognome ha subìto nei tempi recenti consistenti innovazioni.
Nell'ordinamento italiano vigeva, infatti, la regola della automatica attribuzione ai figli del cognome paterno. Tale regola non ha una formulazione scritta, ed è ritenuta da buona parte della dottrina, di natura consuetudinaria (mentre altri ritengono che sia di formazione giurisprudenziale, come effetto ricavabile dal combinato disposto di più norme).
L'evoluzione culturale, e soprattutto il progressivo riconoscimento del ruolo femminile nell'ambito della famiglia, ha imposto la transizione del sistema legislativo italiano dal principio della trasmissione automatica del cognome paterno, inteso come imperativo inderogabile, al quale si ricollegava l'unità della famiglia, al principio di pari ordinazione dei coniugi o dei conviventi all'interno della coppia, per effetto del quale il cognome di una persona risulta dalla determinazione di entrambi i genitori (posti su un piano paritario), in assenza della quale la legge disporrà secondo un criterio residuale.
Già all'esito della novella rappresentata dal d. lgs. 154/2013, l'art. 262 c.c., che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che “Se la filiazione nei confronti del padre
è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.
pagina 5 Applicando le norme e i principi sopra richiamati al caso in esame, e valutato il preminente interesse della attrice nonché l'assenza di osservazioni sul punto del convenuto (padre biologico) e dell'intervenuto (padre putativo), ritiene il Collegio che debba accogliersi la domanda di parte convenuta di aggiungere il cognome paterno, posponendolo a quello dalla stessa già posseduto.
Da una parte, infatti, questo costituisce un segno identificativo della personalità sociale della attrice, che ha 37 anni e dunque è riconosciuta nell'ambiente sociale con il cognome “ ”, sicché tale Pt_1 situazione appare senz'altro da tutelare, prevedendo la conservazione di tale cognome in posizione prioritaria. Dall'altra parte, tuttavia, è pure rispondente all'interesse della istante la attestazione formale della paternità (pur accertata successivamente), pubblicamente riscontrabile con l'attribuzione del cognome paterno: sul piano del riconoscimento sociale, infatti, è da ritenersi imprescindibile la riconducibilità di un individuo al genitore effettivo, e l'attribuzione del cognome del genitore la cui paternità è stata accertata, che pubblicamente mette in luce un rapporto che dal punto di vista biologico sussiste sin dal concepimento e sotto il profilo giuridico ha origine dall'accertamento giudiziale, e consente una evoluzione positiva del rapporto stesso sul piano personale e affettivo, proprio per effetto della assunzione di tale ulteriore cognome.
7. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, infine, deve tenersi conto del comportamento assolutamente collaborativo del convenuto, il quale pur non confermando espressamente la modalità di relazione intrattenuta con la madre dell'attrice, non si è mai formalmente opposto alla dichiarazione giudiziale della paternità e si è sottoposto agli accertamenti medico-legali necessari nel presente giudizio, agevolando sostanzialmente l'istruttoria.
Sussistono pertanto i presupposti per porre le spese conseguenti alla C.T.U. a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, in pari misura nei rapporti interni, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio.
Il comportamento indicato giustifica anche, più in generale, la compensazione delle spese di lite, non potendosi ravvisare la soccombenza del convenuto (il quale in sede di precisazione delle conclusioni si è associato alla richiesta di accertamento della paternità e, come detto, in precedenza si era rimesso alla decisione del giudice, peraltro necessaria stante l'oggetto della domanda) né dell'attrice (atteso che la scelta processuale di agire inizialmente per l'accertamento “diretto” della paternità – ovvero senza previa rimozione dello stato di figlio nato nel matrimonio – non ha aggravato in modo consistente il presente giudizio, non avendo comportato un'istruttoria maggiore o più complessa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 così dispone:
DICHIARA che , nata a [...] il [...], è figlia di nato a Parte_1 Controparte_1
RE (TN) il 23/10/1943;
DISPONE che l'attrice aggiunga il cognome a quello già posseduto ”; CP_1 Pt_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 07/05/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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