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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCIOLINI LUIGI, Presidente e Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte MU NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30624263 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 25 luglio 2025 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti di I.C.A. spa, concessionaria per il comune di Greve, avverso la ingiunzione di pagamento per IMU 2018 scaturente, per quanto risulta dagli atti in argomento, da precedente avviso di accertamento che sarebbe stato notificato il 27 ottobre 2023. Motivava il ricorso affermando di non avere mai ricevuto l'atto presupposto, precisando che si era di fronte ad una omessa e/o inesistente e/o invalida notifica. Con un secondo motivo deduceva che in presenza di una mancata e/o invalida notifica determina l'inesigibilità del credito erariale ed infine la prescrizione per non essere stato osservato il termine quinquennale.
Con atto 29 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la I.C.A. sostenendo l'infondatezza delle eccezioni mosse dalla ricorrente. In particolare produceva l'atto notificato alla Ricorrente_1, e documentava l'esistenza di atti intermedi, quali avviso di presa in carico e preavviso di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificati e mai impugnati, sostenendo che anche qualora si volesse sostenere l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, gli atti successivi non essendo mai stati impugnati rendevano infondato il ricorso.
Con atto 31 dicembre 2025 il difensore della ricorrente depositava memoria con cui affermava che l'avviso di ricevimento depositato da ICA non era idoneo a provare alcunchè non essendo specificato a quale atto amministrativo si riferisse. In tale memoria il difensore della ricorrente affermava che la sua assistita dichiarava di disconoscere la sottoscrizione e produceva una copia della firma apposta dalla sua assistita sulla procura alle liti. Affermava altresì che l'impugnazione dell'atto di presa in carico era non necessaria e quindi la sua mancata impugnazione priva di rilievo.
A questa memoria la ICA replicava che sul fronte della cartolina di ricevimento era annotato il riferimento all'atto essendo lì annotato “ACC IMU 2018”, producendone fotocopia. Quanto alle altre eccezioni replicava che l'impugnazione del solo ultimo atto, cioè l'intimazione, era di per sé inidonea a mettere in discussione l'imposta riportata dall'avviso di accertamento per non essere stati impugnati gli atti intermedi. Quanto al disconoscimento di firma produceva copia delle ricevute degli atti intermedi, che la Ricorrente_1 aveva ammesso di aver ricevuto, su cui le sottoscrizioni a suo nome appaiono assolutamente analoghe a quella disconosciuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice ritiene in primo luogo di dover evidenziare come la Ricorrente_1 non abbia mai affermato di non essere debitore dell'IMU per averle regolarmente corrisposte, somma che per la sua entità non si può scordare di avere o meno versato, oppure affermandone la non debenza per essere gli immobili di riferimento appartenenti a terzi ovvero esenti. Nel merito non argomenta alcunchè, si limita a muovere contestazioni di carattere formale, che. Come vedremo, sono pretestuose oltre che infondate.
Relativamente alla eccezione della non riferibilità ad alcun atto specifico della cartolina prodotta da ICA si deve osservare che la riferibilità all'atto di accertamento IMU 2018 è invece specificata sulla cartolina, e comunque la Ricorrente_1 mai ha recisamente escluso di averlo ricevuto, limitandosi con l'atto di impugnazione ad affermare che la notificazione dell'atto era da ritenersi “omessa, inesistente o invalida” come se tali circostanze di fatto potessero coesistere. Si deve poi evidenziare come formalmente non decisiva sia il disconoscimento di firma, in quanto non effettuato con le forme sacramentali direttamente dal soggetto che intende disconoscerla. Non risulta mai effettuata la querela di falso, il cui effetto procedurale è ben noto. E' il difensore che afferma che la sua assistita la disconosce. E perché, ci si domanda, non lo fa direttamente l'interessata, con atto formale? La risposta è nei documenti prodotti da ultimo dalla ICA, cioè le ricevute degli altri atti che recano sottoscrizioni da parte della ricevente,
Ricorrente_1, che ictu oculi appaiono analoghe a quella che oggi si afferma di non riconoscere. Quindi l'irritualità, oltre che tardività, del disconoscimento appare giustificata dal timore di vedersi poi sottoporre a processo per calunnia in danno dell'ufficiale postale.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro2.000.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCIOLINI LUIGI, Presidente e Relatore
BIANCO ANTONIO, Giudice
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte MU NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30624263 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 25 luglio 2025 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti di I.C.A. spa, concessionaria per il comune di Greve, avverso la ingiunzione di pagamento per IMU 2018 scaturente, per quanto risulta dagli atti in argomento, da precedente avviso di accertamento che sarebbe stato notificato il 27 ottobre 2023. Motivava il ricorso affermando di non avere mai ricevuto l'atto presupposto, precisando che si era di fronte ad una omessa e/o inesistente e/o invalida notifica. Con un secondo motivo deduceva che in presenza di una mancata e/o invalida notifica determina l'inesigibilità del credito erariale ed infine la prescrizione per non essere stato osservato il termine quinquennale.
Con atto 29 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la I.C.A. sostenendo l'infondatezza delle eccezioni mosse dalla ricorrente. In particolare produceva l'atto notificato alla Ricorrente_1, e documentava l'esistenza di atti intermedi, quali avviso di presa in carico e preavviso di iscrizione ipotecaria, regolarmente notificati e mai impugnati, sostenendo che anche qualora si volesse sostenere l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, gli atti successivi non essendo mai stati impugnati rendevano infondato il ricorso.
Con atto 31 dicembre 2025 il difensore della ricorrente depositava memoria con cui affermava che l'avviso di ricevimento depositato da ICA non era idoneo a provare alcunchè non essendo specificato a quale atto amministrativo si riferisse. In tale memoria il difensore della ricorrente affermava che la sua assistita dichiarava di disconoscere la sottoscrizione e produceva una copia della firma apposta dalla sua assistita sulla procura alle liti. Affermava altresì che l'impugnazione dell'atto di presa in carico era non necessaria e quindi la sua mancata impugnazione priva di rilievo.
A questa memoria la ICA replicava che sul fronte della cartolina di ricevimento era annotato il riferimento all'atto essendo lì annotato “ACC IMU 2018”, producendone fotocopia. Quanto alle altre eccezioni replicava che l'impugnazione del solo ultimo atto, cioè l'intimazione, era di per sé inidonea a mettere in discussione l'imposta riportata dall'avviso di accertamento per non essere stati impugnati gli atti intermedi. Quanto al disconoscimento di firma produceva copia delle ricevute degli atti intermedi, che la Ricorrente_1 aveva ammesso di aver ricevuto, su cui le sottoscrizioni a suo nome appaiono assolutamente analoghe a quella disconosciuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice ritiene in primo luogo di dover evidenziare come la Ricorrente_1 non abbia mai affermato di non essere debitore dell'IMU per averle regolarmente corrisposte, somma che per la sua entità non si può scordare di avere o meno versato, oppure affermandone la non debenza per essere gli immobili di riferimento appartenenti a terzi ovvero esenti. Nel merito non argomenta alcunchè, si limita a muovere contestazioni di carattere formale, che. Come vedremo, sono pretestuose oltre che infondate.
Relativamente alla eccezione della non riferibilità ad alcun atto specifico della cartolina prodotta da ICA si deve osservare che la riferibilità all'atto di accertamento IMU 2018 è invece specificata sulla cartolina, e comunque la Ricorrente_1 mai ha recisamente escluso di averlo ricevuto, limitandosi con l'atto di impugnazione ad affermare che la notificazione dell'atto era da ritenersi “omessa, inesistente o invalida” come se tali circostanze di fatto potessero coesistere. Si deve poi evidenziare come formalmente non decisiva sia il disconoscimento di firma, in quanto non effettuato con le forme sacramentali direttamente dal soggetto che intende disconoscerla. Non risulta mai effettuata la querela di falso, il cui effetto procedurale è ben noto. E' il difensore che afferma che la sua assistita la disconosce. E perché, ci si domanda, non lo fa direttamente l'interessata, con atto formale? La risposta è nei documenti prodotti da ultimo dalla ICA, cioè le ricevute degli altri atti che recano sottoscrizioni da parte della ricevente,
Ricorrente_1, che ictu oculi appaiono analoghe a quella che oggi si afferma di non riconoscere. Quindi l'irritualità, oltre che tardività, del disconoscimento appare giustificata dal timore di vedersi poi sottoporre a processo per calunnia in danno dell'ufficiale postale.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro2.000.