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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1612 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021 senza ricevere alcuna CP_2 retribuzione, ha chiesto al Tribunale di:
«CONDANNARE il al pagamento delle somme stipendiali maturate nei mesi Controparte_1 in cui ha prestato servizio in virtù del contratto di lavoro stipulato, pari ad € 2.869,40 a titolo di retribuzioni dovute
e non percepite, calcolate a decorrere dal 13 settembre 2021;
- CONDANNARE il al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla Controparte_1 ricorrente, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, nonché del danno morale, da liquidarsi in via equitativa sulla base dell'effettivo pregiudizio patito dalla ricorrente.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
1.1. Il ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Rilevato che la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021 è provata dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 1 fasc. ric.) e che il , CP_2 rimanendo contumace, non ha provato il regolare pagamento, la domanda attorea deve essere accolta.
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – il deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di €2.869,40 a CP_2 titolo di retribuzioni dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021. Tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
4. Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, avanzata nel ricorso, in difetto di puntale e specifiche allegazioni – e conseguentemente di dimostrazioni – in ordine al pregiudizio effettivamente subito. Con la precisazione che l'evenienza che sia stata chiesta la liquidazione equitativa del risarcimento del danno non muta la conclusione cui si è giunti, dovendosi tenere a mente che l'utilizzazione del suddetto istituto in un giudizio che, come il presente, è secondo diritto e non secondo equità, è ammessa solo ove, certo l'an del diritto vantato, sia impossibile o estremamente difficile quantificarne l'ammontare, ma non può però avvenire allo scopo di colmare la mancata dimostrazione dell'an, scaturente da carenze allegatorie o insufficienze probatorie, cosa che invece accadrebbe in questa sede ove si desse corso all'indicato procedimento.
5. Le spese di lite possono essere compensate in misura di un terzo atteso il parziale accoglimento del ricorso. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM
147/2022, per controversie di valore compreso tra 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile
2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. - condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di ell'importo di euro 2.869,40, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 maturazione del diritto a quella dell'accredito;
2. - condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente di due terzi delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.955,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
LI TI
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1612 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico NASO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021 senza ricevere alcuna CP_2 retribuzione, ha chiesto al Tribunale di:
«CONDANNARE il al pagamento delle somme stipendiali maturate nei mesi Controparte_1 in cui ha prestato servizio in virtù del contratto di lavoro stipulato, pari ad € 2.869,40 a titolo di retribuzioni dovute
e non percepite, calcolate a decorrere dal 13 settembre 2021;
- CONDANNARE il al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla Controparte_1 ricorrente, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, nonché del danno morale, da liquidarsi in via equitativa sulla base dell'effettivo pregiudizio patito dalla ricorrente.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
1.1. Il ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_2
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Rilevato che la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021 è provata dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 1 fasc. ric.) e che il , CP_2 rimanendo contumace, non ha provato il regolare pagamento, la domanda attorea deve essere accolta.
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – il deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di €2.869,40 a CP_2 titolo di retribuzioni dal 13 settembre 2021 al 4 novembre 2021. Tali somme devono essere accreditate unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell'accredito (dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
4. Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno, avanzata nel ricorso, in difetto di puntale e specifiche allegazioni – e conseguentemente di dimostrazioni – in ordine al pregiudizio effettivamente subito. Con la precisazione che l'evenienza che sia stata chiesta la liquidazione equitativa del risarcimento del danno non muta la conclusione cui si è giunti, dovendosi tenere a mente che l'utilizzazione del suddetto istituto in un giudizio che, come il presente, è secondo diritto e non secondo equità, è ammessa solo ove, certo l'an del diritto vantato, sia impossibile o estremamente difficile quantificarne l'ammontare, ma non può però avvenire allo scopo di colmare la mancata dimostrazione dell'an, scaturente da carenze allegatorie o insufficienze probatorie, cosa che invece accadrebbe in questa sede ove si desse corso all'indicato procedimento.
5. Le spese di lite possono essere compensate in misura di un terzo atteso il parziale accoglimento del ricorso. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM
147/2022, per controversie di valore compreso tra 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile
2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. - condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di ell'importo di euro 2.869,40, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 maturazione del diritto a quella dell'accredito;
2. - condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente di due terzi delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.955,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 255,00 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
GIUDICE
LI TI
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