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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 13066/2022, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE IONÀ (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
ATTORE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato dall'avv. FRANCESCO PISCOPO, c. f.: con domicilio digitale eletto C.F._3 presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato all'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO (C.F.: con domicilio digitale C.F._4 eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. dinnanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare che l'incidente, descritto in premessa, si verificava presso l'abitazione del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] – c.f. , e, per l'effetto, - C.F._5 condannare il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] – c.f. , al risarcimento, in favore C.F._5 dell'attore, per le lesioni personali riportate dallo stesso nel sinistro di cui è causa, ossia danno da lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (perdita di chance), lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente da perdita di possibilità (perdita di chance), passato e futuro, emergente, per spese vive sostenute e da sostenersi;
danno biologico da invalidità permanente – totale o parziale – della temporanea, oltre che del danno morale, estetico, alla vita di relazione ed assistenziale, del pretium doloris, di ogni altra voce di danno non patrimoniale (nulla eccettuato o escluso anche se in questa sede non dichiarato); danni determinati dai documenti in atti e da quantificare. Sul valore del capitale determinato dal danno, come sopra quantificato si chiede di voler liquidare gli interessi legali riconosciuti in base ad un indice medio ovvero con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di valutazione monetaria (Cass. S.U. 1712/95 e in precedenza Cass. 6209/90; Cass. 3290/94 – nonché la successiva giurisprudenza di legittimità Cass. 1814/02; Conf. Cass. 2796/00; Cass. 12089/98; Cass. 4029/88; Cass. 605/98; Cass. 6570/97; Cass. 11313/96). Si chiede pertanto di voler affermare il diritto dell'istante agli interessi legali sul globale ristoro riconosciuto, devalutato al momento del fatto ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal sinistro ad oggi, nonché degli interessi legali sull'importo liquidato dalla presente decisione al saldo;
- il tutto entro e non oltre il limite di competenza di Euro 52.000,00 con rinuncia all'esubero e con vittoria di spese, diritti ed onorario della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Daniele Ionà, antistatario e da liquidare con maggiorazione di legge per spese generali”.
2. Parte attrice premette in fatto quanto segue: i) in data 8.2.2018, mentre si trovava presso l'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1
Sant'Antimo alla via Tiziano n. 5 ed assicurato con polizza All Risks n. 772601607, scivolava per la presenza di una sostanza oleosa sul pavimento;
ii) recatosi presso il P.S. del P.O. San Giovanni di Dio, gli era diagnosticata una “frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo”; iii) sottoposto a visita medico legale era attestato un danno biologico del 10%, oltre una inabilità temporanea totale di giorni 20, una parziale al 50% di giorni 60 ed una parziale al 25% di giorni 60.
3. In data 11.2.2023 si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1 proponendo la chiamata in garanzia di in persona del l.r.p.t., Controparte_3 contestando in fatto e diritto l'avverso dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: autorizzare il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la , in persona del lr pt, con sede in Milano, cap 20145, in Controparte_3
Piazza Tre Torri n. 3 (Torre Isozaki) – p. Iva e di conseguenza chiede P.IVA_1 che il G.M. voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che improcedibile. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, , tenuto a tener Controparte_4 indenne il sig. del risarcimento del danno da corrispondere all'attore Controparte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto risulterà di giustizia. Spese vinte con attribuzione”.
4. Nell'effettuare la chiamata in garanzia della (autorizzata Controparte_3 con decreto del 17.2.2023), parte convenuta eccepisce che: i) il sinistro era imputabile ad esclusiva responsabilità dell'attore per l'assenza di un pericolo riconducibile al bene;
ii) lo stato dei luoghi non presentava una situazione di pericolo tale da rendere probabile o inevitabile il verificarsi del lamentato danno.
5. In data 23.5.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_3 contestando in fatto e diritto le avverse deduzioni e formulando le conclusioni appresso riportate:
“1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva azionato da parte convenuta, ai sensi dell'art. 2947, co. 2°, cod. civ. per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'istante e passiva della convenuta;
4. accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia invocata;
Nel merito:
5. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto sig.
, nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per Controparte_1 inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.; 6. rigettare, in ogni caso, la domanda formulata da parte attrice, in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7. condannare l'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di 8. nella denegata ipotesi CP_3 di accoglimento della domanda attorea, verificata la violazione dell'art.
5.15 delle condizioni di assicurazione da parte dell'assicurato, accertare e dichiarare che la non potrà essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute CP_3 dall'assicurato per la resistenza nel presente giudizio;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
6. Il terzo chiamato in causa eccepisce: 1) in via preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 2952 comma 2 c.c.
considerato che
a fronte della denuncia del sinistro del 19.7.2018 il primo atto interruttivo era notificato con l'atto di chiamata in causa il 22.2.2023; 2) la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 comma 1 e 4 c.p.c.; 3) l'assenza di prova del titolo contrattuale e carenza di legittimazione attiva e passiva;
4) l'inoperatività della polizza n.77260167 poiché l'evento non era sussumibile nella sezione “Responsabilità civile della proprietà”; 5) l'infondatezza della pretesa e la genericità del fatto storico;
6) insussistenza dei requisiti di cui all'2051 c.c. poiché il danno era causato dall'azione dell'uomo, nonostante per il tramite della cosa. Altresì contesta la condotta imprudente e negligente del danneggiato che avrebbe dovuto ispezionare la pavimentazione con conseguente irrisarcibilità ex art. 1227 c.c.; 7) l'insussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c.; 8) la risarcibilità delle lesioni di lieve entità in seguito a riscontro medico legale;
9) l'eccessiva quantificazione del quantum debeatur e l'assenza dei presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale, deducendo la portata tendenzialmente omnicomprensiva del danno biologico.
7. Con ordinanza del 19.6.2023 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando all'udienza del 26.10.2023 all'esito della quale era ammessa la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice;
veniva inoltre ordinato al P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore l'esibizione di: - certificato di P.S. n. 150057/18005784 del 08/02/2018 - esami strumentali effettuati dal in Parte_1 occasione dell'accesso al pronto soccorso ed eventuale cartella clinica. L'udienza era rinviata all'11.4.2024.
8. Alla predetta udienza, escusso il teste ritualmente intimato, il G.I. nominava il CTU nella persona del dr. . Persona_1
9. Con ordinanza del 14.11.2024 il G.I. rinviava per la p.c. all'udienza del 9.6.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione ed assegnati i termini di legge.
10. La domanda di parte attrice va accolta per quanto si va a dire.
11. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla nella propria comparsa di costituzione. Controparte_3
12. La stessa merita accoglimento.
13. Come è noto, i diritti connessi ai contratti assicurativi soggiacciono al termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. a mente del quale “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
14. Nel caso in esame - sussumibile nella fattispecie dell'assicurazione per la responsabilità civile - il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
15. Alla luce di tanto, l'eccezione di prescrizione è fondata e trova riscontro nella documentazione in atti attestante il mancato compimento di atti interruttivi del termine di prescrizione riferito al rapporto contrattuale (di tipo assicurativo) intercorso fra il sig. e l' considerato che: I) a fronte del Controparte_1 CP_2 sinistro occorso in data 8.2.2018, veniva notificata a mezzo PEC - il 17.7.2018 - la richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa;
II) medio tempore (e cioè fino al presente procedimento del quale la compagnia apprendeva mediante notifica della chiamata in causa del 22.2.2023) non era compiuto, nei confronti della terza chiamata, alcun ulteriore atto interruttivo;
III) il precedente giudizio (al quale viene fatto riferimento negli scritti difensivi e rubricato con rg n 468/19) non era instaurato anche nei confronti dell' (stante il rigetto dell'istanza di chiamata in CP_3 causa formulata dal convenuto) e si estingueva .
16. In definitiva, la domanda di manleva azionata in via subordinata dal sig.
non può trovare accoglimento. Controparte_1
17. Nel merito, come anticipato, la domanda attorea di accertamento e condanna al risarcimento del danno proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
è fondata. Controparte_1
18. In punto di diritto la domanda risarcitoria proposta è qualificabile ex art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Tale responsabilità si caratterizza per una duplice connotazione, sia dal punto oggettivo – poiché fa derivare il danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res - sia sul versante soggettivo – per l'imputazione della responsabilità al custode alla luce del rapporto di custodia (di mero fatto) fra il custode e la res.
19. Quanto detto determina una peculiare connotazione del riparto degli oneri probatori, derogatoria rispetto al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Difatti la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., costituendo un'ipotesti di responsabilità oggettiva, determina l'imputazione della responsabilità del danno subito a carico del custode per il mero nesso eziologico sussistente fra il danno e la res custodita, escludendo l'esistenza (e la necessità di dimostrare) dell'elemento soggettivo che, al contrario, costituisce uno degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
20. La connotazione “oggettiva” di siffatta responsabilità influenza il riparto degli oneri probatori con la conseguenza che, mentre il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, invece sul custode grava l'onere della prova liberatoria rappresentata dal c.d. “caso fortuito”.
21. Tale prova liberatoria ha ad oggetto la dimostrazione di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere quel nesso causale con la res (cfr. Cass. n. 6703/2018) e variamente rappresentato da: a) un fatto naturale;
b) un fatto del danneggiato, idoneo a ridurre o escludere la risarcibilità ex art. 1227 c.c.; c) un fatto del terzo.
22. In ogni caso il caso per essere qualificato come “fortuito” deve connotarsi per l'imprevedibilità (sul piano soggettivo) ed inevitabilità (sul piano oggettivo) che recida il nesso eziologico insito nel rapporto di custodia e ne determini uno autonomo per l'imputazione del danno.
23. Fermo quanto premesso, nel caso in esame l'attore ha adeguatamente dimostrato il verificarsi della lesione (attestata dalla documentazione medica in atti e corroborata dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dell'11.4.2024) e la sussistenza delle caratteristiche della fattispecie della “insidia e trabocchetto”.
24. Infatti, dall'istruttoria complessivamente condotta nel giudizio è emerso che: I) la dinamica del sinistro è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone (secondo cui l'evento si verificava nelle circostanze spazio-temporali indicate in atti, allorquando per la presenza di un liquido trasparente mimetizzato con il pavimento della cucina, non diversamente prevedibile dal danneggiato, quest'ultimo scivolava); II) la ricostruzione della dinamica del sinistro è riscontrata dalla documentazione clinica versata in atti (in particolare dal nosologico del pronto soccorso, dai successivi certificati del decorso post operatorio e dalla cartella clinica) e dalla consulenza tecnica d'ufficio demandata da codesto Giudicante che attestava la riconducibilità causale delle lesioni all'evento.
25. La disciplina di cui all' 1227 c.c. (applicabile anche al di fuori della natura contrattualistica dei rapporti mediante il rimando operato dall'art. 2056 c.c.) subordina la riduzione del danno risarcibile alla condotta imperita o imprudente del danneggiato (creditore) che deve essere ricondotta (stante la fattispecie ex art. 2051 c.c.) ad un'insidia prevedibile ed evitabile adottando un'ordinaria diligenza.
26. Nel caso di specie: a) la situazione di pericolo non era suscettibile di essere prevista e superata;
b) il danneggiato ha adottato (per quanto emerso) una condotta diligente e prudente;
c) non sono risultati profili che, per un verso, configurino il caso fortuito e, per altro verso, giustifichino la riduzione o l'esclusione della risarcibilità ex art. 1227 c.c.
27. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU – le cui conclusioni appaiono coerenti con il procedimento scientifico messo in opera e dunque dotate di credibilità razionale – che muove dall'evidenziare la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso.
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni, ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico nella misura del 10%; b) va riconosciuta una inabilità così descritta: - 30 giorni di ITT;
- 60 giorni di ITP al 50%; - 57 giorni al 25 %; c) le spese mediche documentate risultano congrue e pari all'importo di euro 421,57.
26. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 36.445,32 così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 57
Danno biologico risarcibile € 21.814,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 27.485,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.638,75
Totale danno biologico temporaneo € 8.538,75 Totale generale: € 36.445,32
28. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (8.2.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
29. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del sig. , anche per quelle sostenute dalla Controparte_1 sul rilievo che “'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda CP_3 contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (cfr. Cass. n. 22669/2025).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento, b) all'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (giustificante la riduzione del 30% rispetto all'importo calcolato ex tabella) le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13066/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore del sig. , della somma
[...] Parte_1 complessiva di euro 36.445,32 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore delle controparti costituite, nella misura del 50% ciascuna, spese liquidate in complessivi euro 5.331,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse
– per la parte di spettanza dell'attore - all'avv. DANIELE IONÀ.
Così deciso in Aversa, il 27.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 13066/2022, tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE IONÀ (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
ATTORE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato dall'avv. FRANCESCO PISCOPO, c. f.: con domicilio digitale eletto C.F._3 presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
CONVENUTO nonché nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato all'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO (C.F.: con domicilio digitale C.F._4 eletto presso l'indirizzo PEC indicato in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. dinnanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare che l'incidente, descritto in premessa, si verificava presso l'abitazione del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] – c.f. , e, per l'effetto, - C.F._5 condannare il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] – c.f. , al risarcimento, in favore C.F._5 dell'attore, per le lesioni personali riportate dallo stesso nel sinistro di cui è causa, ossia danno da lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (perdita di chance), lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente da perdita di possibilità (perdita di chance), passato e futuro, emergente, per spese vive sostenute e da sostenersi;
danno biologico da invalidità permanente – totale o parziale – della temporanea, oltre che del danno morale, estetico, alla vita di relazione ed assistenziale, del pretium doloris, di ogni altra voce di danno non patrimoniale (nulla eccettuato o escluso anche se in questa sede non dichiarato); danni determinati dai documenti in atti e da quantificare. Sul valore del capitale determinato dal danno, come sopra quantificato si chiede di voler liquidare gli interessi legali riconosciuti in base ad un indice medio ovvero con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di valutazione monetaria (Cass. S.U. 1712/95 e in precedenza Cass. 6209/90; Cass. 3290/94 – nonché la successiva giurisprudenza di legittimità Cass. 1814/02; Conf. Cass. 2796/00; Cass. 12089/98; Cass. 4029/88; Cass. 605/98; Cass. 6570/97; Cass. 11313/96). Si chiede pertanto di voler affermare il diritto dell'istante agli interessi legali sul globale ristoro riconosciuto, devalutato al momento del fatto ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal sinistro ad oggi, nonché degli interessi legali sull'importo liquidato dalla presente decisione al saldo;
- il tutto entro e non oltre il limite di competenza di Euro 52.000,00 con rinuncia all'esubero e con vittoria di spese, diritti ed onorario della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Daniele Ionà, antistatario e da liquidare con maggiorazione di legge per spese generali”.
2. Parte attrice premette in fatto quanto segue: i) in data 8.2.2018, mentre si trovava presso l'appartamento di proprietà di sito in Controparte_1
Sant'Antimo alla via Tiziano n. 5 ed assicurato con polizza All Risks n. 772601607, scivolava per la presenza di una sostanza oleosa sul pavimento;
ii) recatosi presso il P.S. del P.O. San Giovanni di Dio, gli era diagnosticata una “frattura chiusa della colonna vertebrale senza menzione di lesione del midollo”; iii) sottoposto a visita medico legale era attestato un danno biologico del 10%, oltre una inabilità temporanea totale di giorni 20, una parziale al 50% di giorni 60 ed una parziale al 25% di giorni 60.
3. In data 11.2.2023 si è costituito in giudizio il sig. Controparte_1 proponendo la chiamata in garanzia di in persona del l.r.p.t., Controparte_3 contestando in fatto e diritto l'avverso dedotto e formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: autorizzare il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la , in persona del lr pt, con sede in Milano, cap 20145, in Controparte_3
Piazza Tre Torri n. 3 (Torre Isozaki) – p. Iva e di conseguenza chiede P.IVA_1 che il G.M. voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che improcedibile. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, , tenuto a tener Controparte_4 indenne il sig. del risarcimento del danno da corrispondere all'attore Controparte_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto risulterà di giustizia. Spese vinte con attribuzione”.
4. Nell'effettuare la chiamata in garanzia della (autorizzata Controparte_3 con decreto del 17.2.2023), parte convenuta eccepisce che: i) il sinistro era imputabile ad esclusiva responsabilità dell'attore per l'assenza di un pericolo riconducibile al bene;
ii) lo stato dei luoghi non presentava una situazione di pericolo tale da rendere probabile o inevitabile il verificarsi del lamentato danno.
5. In data 23.5.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_3 contestando in fatto e diritto le avverse deduzioni e formulando le conclusioni appresso riportate:
“1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva azionato da parte convenuta, ai sensi dell'art. 2947, co. 2°, cod. civ. per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'istante e passiva della convenuta;
4. accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia invocata;
Nel merito:
5. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto sig.
, nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per Controparte_1 inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.; 6. rigettare, in ogni caso, la domanda formulata da parte attrice, in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7. condannare l'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di 8. nella denegata ipotesi CP_3 di accoglimento della domanda attorea, verificata la violazione dell'art.
5.15 delle condizioni di assicurazione da parte dell'assicurato, accertare e dichiarare che la non potrà essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute CP_3 dall'assicurato per la resistenza nel presente giudizio;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
6. Il terzo chiamato in causa eccepisce: 1) in via preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 2952 comma 2 c.c.
considerato che
a fronte della denuncia del sinistro del 19.7.2018 il primo atto interruttivo era notificato con l'atto di chiamata in causa il 22.2.2023; 2) la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 comma 1 e 4 c.p.c.; 3) l'assenza di prova del titolo contrattuale e carenza di legittimazione attiva e passiva;
4) l'inoperatività della polizza n.77260167 poiché l'evento non era sussumibile nella sezione “Responsabilità civile della proprietà”; 5) l'infondatezza della pretesa e la genericità del fatto storico;
6) insussistenza dei requisiti di cui all'2051 c.c. poiché il danno era causato dall'azione dell'uomo, nonostante per il tramite della cosa. Altresì contesta la condotta imprudente e negligente del danneggiato che avrebbe dovuto ispezionare la pavimentazione con conseguente irrisarcibilità ex art. 1227 c.c.; 7) l'insussistenza dei presupposti ex art. 2043 c.c.; 8) la risarcibilità delle lesioni di lieve entità in seguito a riscontro medico legale;
9) l'eccessiva quantificazione del quantum debeatur e l'assenza dei presupposti per la risarcibilità del danno esistenziale, deducendo la portata tendenzialmente omnicomprensiva del danno biologico.
7. Con ordinanza del 19.6.2023 il G.I. concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando all'udienza del 26.10.2023 all'esito della quale era ammessa la prova testimoniale diretta articolata da parte attrice;
veniva inoltre ordinato al P.O. San Giovanni di Dio di Frattamaggiore l'esibizione di: - certificato di P.S. n. 150057/18005784 del 08/02/2018 - esami strumentali effettuati dal in Parte_1 occasione dell'accesso al pronto soccorso ed eventuale cartella clinica. L'udienza era rinviata all'11.4.2024.
8. Alla predetta udienza, escusso il teste ritualmente intimato, il G.I. nominava il CTU nella persona del dr. . Persona_1
9. Con ordinanza del 14.11.2024 il G.I. rinviava per la p.c. all'udienza del 9.6.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione ed assegnati i termini di legge.
10. La domanda di parte attrice va accolta per quanto si va a dire.
11. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla nella propria comparsa di costituzione. Controparte_3
12. La stessa merita accoglimento.
13. Come è noto, i diritti connessi ai contratti assicurativi soggiacciono al termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. a mente del quale “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
14. Nel caso in esame - sussumibile nella fattispecie dell'assicurazione per la responsabilità civile - il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
15. Alla luce di tanto, l'eccezione di prescrizione è fondata e trova riscontro nella documentazione in atti attestante il mancato compimento di atti interruttivi del termine di prescrizione riferito al rapporto contrattuale (di tipo assicurativo) intercorso fra il sig. e l' considerato che: I) a fronte del Controparte_1 CP_2 sinistro occorso in data 8.2.2018, veniva notificata a mezzo PEC - il 17.7.2018 - la richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa;
II) medio tempore (e cioè fino al presente procedimento del quale la compagnia apprendeva mediante notifica della chiamata in causa del 22.2.2023) non era compiuto, nei confronti della terza chiamata, alcun ulteriore atto interruttivo;
III) il precedente giudizio (al quale viene fatto riferimento negli scritti difensivi e rubricato con rg n 468/19) non era instaurato anche nei confronti dell' (stante il rigetto dell'istanza di chiamata in CP_3 causa formulata dal convenuto) e si estingueva .
16. In definitiva, la domanda di manleva azionata in via subordinata dal sig.
non può trovare accoglimento. Controparte_1
17. Nel merito, come anticipato, la domanda attorea di accertamento e condanna al risarcimento del danno proposta dal sig. nei confronti del sig. Parte_1
è fondata. Controparte_1
18. In punto di diritto la domanda risarcitoria proposta è qualificabile ex art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Tale responsabilità si caratterizza per una duplice connotazione, sia dal punto oggettivo – poiché fa derivare il danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res - sia sul versante soggettivo – per l'imputazione della responsabilità al custode alla luce del rapporto di custodia (di mero fatto) fra il custode e la res.
19. Quanto detto determina una peculiare connotazione del riparto degli oneri probatori, derogatoria rispetto al criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Difatti la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., costituendo un'ipotesti di responsabilità oggettiva, determina l'imputazione della responsabilità del danno subito a carico del custode per il mero nesso eziologico sussistente fra il danno e la res custodita, escludendo l'esistenza (e la necessità di dimostrare) dell'elemento soggettivo che, al contrario, costituisce uno degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
20. La connotazione “oggettiva” di siffatta responsabilità influenza il riparto degli oneri probatori con la conseguenza che, mentre il danneggiato deve dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, invece sul custode grava l'onere della prova liberatoria rappresentata dal c.d. “caso fortuito”.
21. Tale prova liberatoria ha ad oggetto la dimostrazione di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere quel nesso causale con la res (cfr. Cass. n. 6703/2018) e variamente rappresentato da: a) un fatto naturale;
b) un fatto del danneggiato, idoneo a ridurre o escludere la risarcibilità ex art. 1227 c.c.; c) un fatto del terzo.
22. In ogni caso il caso per essere qualificato come “fortuito” deve connotarsi per l'imprevedibilità (sul piano soggettivo) ed inevitabilità (sul piano oggettivo) che recida il nesso eziologico insito nel rapporto di custodia e ne determini uno autonomo per l'imputazione del danno.
23. Fermo quanto premesso, nel caso in esame l'attore ha adeguatamente dimostrato il verificarsi della lesione (attestata dalla documentazione medica in atti e corroborata dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza dell'11.4.2024) e la sussistenza delle caratteristiche della fattispecie della “insidia e trabocchetto”.
24. Infatti, dall'istruttoria complessivamente condotta nel giudizio è emerso che: I) la dinamica del sinistro è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone (secondo cui l'evento si verificava nelle circostanze spazio-temporali indicate in atti, allorquando per la presenza di un liquido trasparente mimetizzato con il pavimento della cucina, non diversamente prevedibile dal danneggiato, quest'ultimo scivolava); II) la ricostruzione della dinamica del sinistro è riscontrata dalla documentazione clinica versata in atti (in particolare dal nosologico del pronto soccorso, dai successivi certificati del decorso post operatorio e dalla cartella clinica) e dalla consulenza tecnica d'ufficio demandata da codesto Giudicante che attestava la riconducibilità causale delle lesioni all'evento.
25. La disciplina di cui all' 1227 c.c. (applicabile anche al di fuori della natura contrattualistica dei rapporti mediante il rimando operato dall'art. 2056 c.c.) subordina la riduzione del danno risarcibile alla condotta imperita o imprudente del danneggiato (creditore) che deve essere ricondotta (stante la fattispecie ex art. 2051 c.c.) ad un'insidia prevedibile ed evitabile adottando un'ordinaria diligenza.
26. Nel caso di specie: a) la situazione di pericolo non era suscettibile di essere prevista e superata;
b) il danneggiato ha adottato (per quanto emerso) una condotta diligente e prudente;
c) non sono risultati profili che, per un verso, configurino il caso fortuito e, per altro verso, giustifichino la riduzione o l'esclusione della risarcibilità ex art. 1227 c.c.
27. Con riferimento al quantum debeatur viene in rilievo la CTU – le cui conclusioni appaiono coerenti con il procedimento scientifico messo in opera e dunque dotate di credibilità razionale – che muove dall'evidenziare la “compatibilità” dei danni accertati con il sinistro occorso.
L'ausiliario del Tribunale, con valutazioni coerenti e resistenti alle confutazioni, ha concluso nel senso che: a) va riconosciuto un danno biologico nella misura del 10%; b) va riconosciuta una inabilità così descritta: - 30 giorni di ITT;
- 60 giorni di ITP al 50%; - 57 giorni al 25 %; c) le spese mediche documentate risultano congrue e pari all'importo di euro 421,57.
26. Utilizzando le c.d. tabelle milanesi, il risarcimento va quantificato in complessivi euro 36.445,32 così determinati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 57
Danno biologico risarcibile € 21.814,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 27.485,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.638,75
Totale danno biologico temporaneo € 8.538,75 Totale generale: € 36.445,32
28. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (8.2.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
29. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico del sig. , anche per quelle sostenute dalla Controparte_1 sul rilievo che “'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda CP_3 contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (cfr. Cass. n. 22669/2025).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo a) allo scaglione di riferimento, b) all'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (giustificante la riduzione del 30% rispetto all'importo calcolato ex tabella) le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13066/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore del sig. , della somma
[...] Parte_1 complessiva di euro 36.445,32 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore delle controparti costituite, nella misura del 50% ciascuna, spese liquidate in complessivi euro 5.331,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse
– per la parte di spettanza dell'attore - all'avv. DANIELE IONÀ.
Così deciso in Aversa, il 27.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta