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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SENA Parte_1 C.F._1
PASQUALE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ANDREANI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 6 novembre 2023, emise Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3143/23 nei confronti del fideiussore per il pagamento Parte_1 della somma di € 38.601,58, derivante dal saldo debitore del conto corrente della società MSC s.r.l., dichiarata fallita in data 3 maggio 2006, oltre interessi legali e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì la nullità della Parte_1 fideiussione per la sproporzione della somma garantita (€ 150.000,00) a fronte dell'entità del debito, in applicazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del credito cui accedono, nonché in quanto redatta su modulo riproducente lo schema ABI le cui intese sono state riconosciute nulle per contrasto alla normativa Antitrust dalla NC d'TA con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 ed, in particolare, la clausola di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ.. Invocò la nullità totale del contratto sostenendo che le clausole vietate dalla disciplina antitrust hanno un legame inscindibile con l'intero accordo che diversamente non sarebbe stato concluso. si costituì evidenziando che, in data 7 giugno 2001, , Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di socio e amministratore unico della MSC s.r.l., aveva rilasciato una fideiussione omnibus garantendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla suddetta società sino alla concorrenza di Lire 150.000.000,00 (Euro 77.468,53). Spiegò che tale Società, in data 5 giugno 2006, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza: in data
24 ottobre 2006, si era insinuata al passivo Controparte_2 fallimentare, rivendicando il credito di € 38.790,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 18559A, ed era stata ammessa con provvedimento del 13 dicembre 2006. In data
9 ottobre 2013, la società MSC era stata cancellata dal Registro delle Imprese, mentre il giorno
8 agosto 2023 era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo. Contestò le pretese nullità della garanzia osservando che l'importo garantito dalla fideiussione ammontava a lire 150.000.000,00 e che per i contratti di fideiussione non sussiste alcun requisito di proporzionalità, essendo imposta unicamente l'indicazione dell'importo massimo garantito. Inoltre, lamentò la carenza di prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, dal momento che il provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA viene considerato assumere valore di prova privilegiata dell'asserita violazione della normativa antitrust con riferimento alle fideiussioni omnibus rilasciate nel lasso di tempo oggetto dell'indagine svolta (2002-2005), mentre, nella specie, la fideiussione era di un anno antecedente. In ogni caso, evidenziò di non essersi avvalsa della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 cod. civ., essendo stata coltivata tempestivamente e diligentemente l'istanza verso la società MSC. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa venne rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del giorno 9 gennaio 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione è infondata. I rapporti contrattuali e la qualità di garante non consumatore non sono in contestazione. Peraltro, , dopo la concessione della provvisoria esecuzione, non ha Parte_1 compiuto alcun ulteriore atto difensivo, cosicché si deve ritenere che abbia di fatto abbandonato il giudizio, rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto introduttivo. Ciò comporta, di per sé, il rigetto dell'opposizione nel merito. In ogni caso, con riferimento all'asserita sproporzione della garanzia rilasciata, va rilevato che si trattava di fideiussione omnibus, per sua natura finalizzata ad assicurare debiti futuri derivanti da un rapporto di durata, cioè il conto corrente sul quale operava la Società poi fallita. Peraltro, l'importo massimo garantito dalla fideiussione rilasciata da Parte_1 ammontava a 150.000.000,00 di lire (pari ad € 77.468,53), importo non sproporzionato rispetto alla tipologia delle obbligazioni garantite. Quanto alla questione di nullità riconducibile all'impiego di un modello di garanzia fideiussoria pagina 2 di 6 corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e, quindi, alla violazione della disciplina anticoncorrenziale, è noto che le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), sono state ritenute dalla NC d'TA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, l'istruttoria condotta da NC d'TA ebbe ad oggetto i modelli di fideiussione utilizzati dalle maggiori Banche italiane nel lasso di tempo compreso tra il 2002 ed il 2005. Il provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA, dunque, costituisce prova privilegiata della pretesa violazione della normativa antitrust in relazione alle fideiussioni omnibus che contengono le clausole incriminate e che sono state rilasciate nell'arco temporale oggetto dell'indagine svolta.
Nel caso in esame, va rilevato che la fideiussione risulta rilasciata in data 7 giugno 2001, cioè in periodo addirittura antecedente all'accordo di cartello, concluso nell'ottobre 2002. Pertanto, essa non è coeva alla pronuncia della NC d'TA, con la conseguenza che il suddetto provvedimento n. 55/2005, che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale. D'altra parte, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Si consideri che la NC d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura pagina 3 di 6 in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla NC, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie.
Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione conclusa rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere incidentalmente affermata la nullità, neppure parziale, del suddetto contratto, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia. Il contratto di fideiussione contempla la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., specificamente sottoscritta, prevedendo all'art. 6 che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore … o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Va osservato, in proposito, che in tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le norme dell'art. 1957 cod. civ. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione. La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del 04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). Ciò posto, anche qualora fosse accertata la nullità della fideiussione per il suddetto profilo, questa sarebbe solo parziale, con conseguente incidenza sulle sole clausole incriminate. Infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente sancito che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994). Infatti, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nella specie, non solo non è stato dimostrato che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più pagina 4 di 6 favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
La nullità parziale, comunque, potrebbe riverberare i suoi effetti principalmente sulla clausola di deroga al regime di cui all'art. 1957 cod. civ., posto che ha fatto riferimento Parte_1 a tale aspetto, pur non avendo espressamente eccepito la decadenza della NC per non aver rispettato il termine semestrale di cui alla suddetta norma. L'abusività della suddetta clausola di deroga comporterebbe che, pur restando conservata validità della fideiussione, il garante possa opporre le eccezioni che gli erano state pattiziamente precluse. Ebbene, per quanto qui rileva, l'art. 1957 cod. civ. prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La nullità della clausola di deroga, pertanto, sarebbe idonea a far estinguere integralmente la fideiussione ogni qual volta il creditore non abbia tempestivamente avviato e coltivato le iniziative utili per il recupero del credito, con conseguente liberazione del fideiussore stante il mancato ossequio del creditore agli oneri imposti dalla norma. Nella specie, tuttavia, nulla ha dedotto in ordine all'eventuale decadenza Parte_1 del creditore dalle azioni recuperatorie e l'eccezione non è rilevabile d'ufficio. In ogni caso, ha evidenziato che l'obbligazione principale era scaduta in Controparte_1 data 5 giugno 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Monza della società MSC s.r.l..
in data 24 ottobre 2006, si era insinuata al passivo Controparte_2 fallimentare della suddetta Società e la sua domanda era stata ammessa in data 13 dicembre
2006 (cfr. doc. 6). Pertanto, si deve ritenere che l'istanza contro la Società debitrice sia stata tempestivamente intrapresa e diligentemente proseguita dalla NC creditrice. Inoltre, va osservato che l'art. 1957 cod. civ. non impone al creditore di agire nel termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. nei confronti del debitore principale e del fideiussore, lasciando alla sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, di assumere l'iniziativa nei confronti dell'uno o dell'altro o di entrambi. Infatti, l'impedimento dell'effetto estintivo della garanzia, nel caso della fideiussione solidale, consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, dal momento che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non si traduce anche nel carattere della sussidiarietà, che è incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, nell'ambito della quale ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore (cfr. Cass. SU n. 5572 del
25/10/1979, Cass. n. 11759 del 06/08/2002).
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da . Parte_1 Le altre contestazioni riguardanti la pretesa indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, al pari del mero richiamo alla violazione della normativa antiusura per l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia previsto per il tipo di operazione bancaria, sono state formulate in maniera del tutto generica e non motivata, cosicché vanno disattese.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3143/23 emesso in data 6 novembre 2023 dal Tribunale di Monza nei suoi confronti, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
pagina 5 di 6 2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SENA Parte_1 C.F._1
PASQUALE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ANDREANI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 6 novembre 2023, emise Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3143/23 nei confronti del fideiussore per il pagamento Parte_1 della somma di € 38.601,58, derivante dal saldo debitore del conto corrente della società MSC s.r.l., dichiarata fallita in data 3 maggio 2006, oltre interessi legali e spese.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì la nullità della Parte_1 fideiussione per la sproporzione della somma garantita (€ 150.000,00) a fronte dell'entità del debito, in applicazione del principio generale di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del credito cui accedono, nonché in quanto redatta su modulo riproducente lo schema ABI le cui intese sono state riconosciute nulle per contrasto alla normativa Antitrust dalla NC d'TA con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 ed, in particolare, la clausola di deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ.. Invocò la nullità totale del contratto sostenendo che le clausole vietate dalla disciplina antitrust hanno un legame inscindibile con l'intero accordo che diversamente non sarebbe stato concluso. si costituì evidenziando che, in data 7 giugno 2001, , Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di socio e amministratore unico della MSC s.r.l., aveva rilasciato una fideiussione omnibus garantendo l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla suddetta società sino alla concorrenza di Lire 150.000.000,00 (Euro 77.468,53). Spiegò che tale Società, in data 5 giugno 2006, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza: in data
24 ottobre 2006, si era insinuata al passivo Controparte_2 fallimentare, rivendicando il credito di € 38.790,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 18559A, ed era stata ammessa con provvedimento del 13 dicembre 2006. In data
9 ottobre 2013, la società MSC era stata cancellata dal Registro delle Imprese, mentre il giorno
8 agosto 2023 era stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo. Contestò le pretese nullità della garanzia osservando che l'importo garantito dalla fideiussione ammontava a lire 150.000.000,00 e che per i contratti di fideiussione non sussiste alcun requisito di proporzionalità, essendo imposta unicamente l'indicazione dell'importo massimo garantito. Inoltre, lamentò la carenza di prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, dal momento che il provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA viene considerato assumere valore di prova privilegiata dell'asserita violazione della normativa antitrust con riferimento alle fideiussioni omnibus rilasciate nel lasso di tempo oggetto dell'indagine svolta (2002-2005), mentre, nella specie, la fideiussione era di un anno antecedente. In ogni caso, evidenziò di non essersi avvalsa della clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 cod. civ., essendo stata coltivata tempestivamente e diligentemente l'istanza verso la società MSC. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa venne rimessa per la decisione, in modalità cartolare, alla data del giorno 9 gennaio 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione è infondata. I rapporti contrattuali e la qualità di garante non consumatore non sono in contestazione. Peraltro, , dopo la concessione della provvisoria esecuzione, non ha Parte_1 compiuto alcun ulteriore atto difensivo, cosicché si deve ritenere che abbia di fatto abbandonato il giudizio, rinunciando implicitamente alle domande svolte nell'atto introduttivo. Ciò comporta, di per sé, il rigetto dell'opposizione nel merito. In ogni caso, con riferimento all'asserita sproporzione della garanzia rilasciata, va rilevato che si trattava di fideiussione omnibus, per sua natura finalizzata ad assicurare debiti futuri derivanti da un rapporto di durata, cioè il conto corrente sul quale operava la Società poi fallita. Peraltro, l'importo massimo garantito dalla fideiussione rilasciata da Parte_1 ammontava a 150.000.000,00 di lire (pari ad € 77.468,53), importo non sproporzionato rispetto alla tipologia delle obbligazioni garantite. Quanto alla questione di nullità riconducibile all'impiego di un modello di garanzia fideiussoria pagina 2 di 6 corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e, quindi, alla violazione della disciplina anticoncorrenziale, è noto che le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), sono state ritenute dalla NC d'TA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Tuttavia, l'istruttoria condotta da NC d'TA ebbe ad oggetto i modelli di fideiussione utilizzati dalle maggiori Banche italiane nel lasso di tempo compreso tra il 2002 ed il 2005. Il provvedimento n. 55/2005 della NC d'TA, dunque, costituisce prova privilegiata della pretesa violazione della normativa antitrust in relazione alle fideiussioni omnibus che contengono le clausole incriminate e che sono state rilasciate nell'arco temporale oggetto dell'indagine svolta.
Nel caso in esame, va rilevato che la fideiussione risulta rilasciata in data 7 giugno 2001, cioè in periodo addirittura antecedente all'accordo di cartello, concluso nell'ottobre 2002. Pertanto, essa non è coeva alla pronuncia della NC d'TA, con la conseguenza che il suddetto provvedimento n. 55/2005, che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale. D'altra parte, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la NC abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Si consideri che la NC d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura pagina 3 di 6 in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla NC, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie.
Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione conclusa rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere incidentalmente affermata la nullità, neppure parziale, del suddetto contratto, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia. Il contratto di fideiussione contempla la deroga totale al disposto dell'articolo 1957 cod. civ., specificamente sottoscritta, prevedendo all'art. 6 che “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni altro suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore … o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Va osservato, in proposito, che in tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l'obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività dell'escussione della relativa garanzia, le norme dell'art. 1957 cod. civ. possiedono carattere generale e derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la deroga, anche totale, a tale previsione. La disposizione di cui all'art. 1957 cod. civ., dunque, non trova applicazione quando, come nella fattispecie, sia stato espressamente convenuto che la fideiussione si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale. In proposito, la Suprema Corte reputa che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere convenzionalmente esclusa anche per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (da ultimo, Cass. n. 28943 del 04/12/2017).
La decadenza non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito (Cass. n. 8839 del 13/04/2007). Ciò posto, anche qualora fosse accertata la nullità della fideiussione per il suddetto profilo, questa sarebbe solo parziale, con conseguente incidenza sulle sole clausole incriminate. Infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente sancito che “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994). Infatti, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nella specie, non solo non è stato dimostrato che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più pagina 4 di 6 favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
La nullità parziale, comunque, potrebbe riverberare i suoi effetti principalmente sulla clausola di deroga al regime di cui all'art. 1957 cod. civ., posto che ha fatto riferimento Parte_1 a tale aspetto, pur non avendo espressamente eccepito la decadenza della NC per non aver rispettato il termine semestrale di cui alla suddetta norma. L'abusività della suddetta clausola di deroga comporterebbe che, pur restando conservata validità della fideiussione, il garante possa opporre le eccezioni che gli erano state pattiziamente precluse. Ebbene, per quanto qui rileva, l'art. 1957 cod. civ. prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La nullità della clausola di deroga, pertanto, sarebbe idonea a far estinguere integralmente la fideiussione ogni qual volta il creditore non abbia tempestivamente avviato e coltivato le iniziative utili per il recupero del credito, con conseguente liberazione del fideiussore stante il mancato ossequio del creditore agli oneri imposti dalla norma. Nella specie, tuttavia, nulla ha dedotto in ordine all'eventuale decadenza Parte_1 del creditore dalle azioni recuperatorie e l'eccezione non è rilevabile d'ufficio. In ogni caso, ha evidenziato che l'obbligazione principale era scaduta in Controparte_1 data 5 giugno 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Monza della società MSC s.r.l..
in data 24 ottobre 2006, si era insinuata al passivo Controparte_2 fallimentare della suddetta Società e la sua domanda era stata ammessa in data 13 dicembre
2006 (cfr. doc. 6). Pertanto, si deve ritenere che l'istanza contro la Società debitrice sia stata tempestivamente intrapresa e diligentemente proseguita dalla NC creditrice. Inoltre, va osservato che l'art. 1957 cod. civ. non impone al creditore di agire nel termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. nei confronti del debitore principale e del fideiussore, lasciando alla sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, di assumere l'iniziativa nei confronti dell'uno o dell'altro o di entrambi. Infatti, l'impedimento dell'effetto estintivo della garanzia, nel caso della fideiussione solidale, consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, dal momento che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non si traduce anche nel carattere della sussidiarietà, che è incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, nell'ambito della quale ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore (cfr. Cass. SU n. 5572 del
25/10/1979, Cass. n. 11759 del 06/08/2002).
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da . Parte_1 Le altre contestazioni riguardanti la pretesa indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, al pari del mero richiamo alla violazione della normativa antiusura per l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia previsto per il tipo di operazione bancaria, sono state formulate in maniera del tutto generica e non motivata, cosicché vanno disattese.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 3143/23 emesso in data 6 novembre 2023 dal Tribunale di Monza nei suoi confronti, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
pagina 5 di 6 2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 3. con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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