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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1325/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. FR
OZ per parte ricorrente e dall'avv. Anita Corigliano per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da ordinanza che segue.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile, in primo grado, introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato per via telematica in data 3.6.2022, iscritta al n. 1325 del R.G.A.C. 2022 e promossa da:
COZZETTO FRANCO (c.f. ), in qualità di erede di C.F._1 Per_1
(deceduto nelle more del giudizio), e (c.f. ),
[...] Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dal medesimo avv. OZ FR;
-ricorrenti- contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano;
- società resistente-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento e hanno Persona_1 Parte_1 evocato in giudizio (d'ora innanzi, anche solo ”), assumendo di aver Controparte_1 CP_1 sottoscritto in data 29.11.2006 presso l'ufficio postale di Santa Sofia D'Epiro n. 3 buoni postali fruttiferi serie 18O di € 5.000,00 ciascuno (n. 00001092506610407, n. 00001092506810454, n.
00001092506710477).
Lamentavano, quindi, che - recatasi presso l'ufficio postale per conseguire il rimborso Parte_1 dei titoli de quibus - aveva loro rifiutato il pagamento in ragione dell'asserita prescrizione della CP_1 relativa pretesa. Deducevano, inoltre, che “sui titoli non è indicata alcuna scadenza e termine di rimborso e/o prescrizione;
” né “era stato consegnato ai sottoscrittori alcun Foglio Informativo Analitico”. Hanno così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata la violazione di Controparte_1 del dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede, condannare la Società
[...] convenuta al rimborso, in favore di e , della somma risultante dai Persona_1 Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali di Euro 15.000,00 ( Quindicimila//00 ) oltre interessi convenzionali o legali
e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione fino al soddisfo. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti quantificati nella somma risultante dai titoli (Euro 15.000,00) oltre interessi
e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata condannare al Controparte_1 rimborso dei Buoni nella misura di Euro 15.000,00 in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito ai danni dei sottoscrittori oltre interessi e rivalutazione ex lege. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita in giudizio la quale la quale, nel ribadire la totale correttezza e la piena conformità del Controparte_1 proprio operato alla normativa di settore, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa e ha rilevato l'infondatezza dell'altrui pretesa risarcitoria nonché della domanda di arricchimento senza causa, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore delle competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, risulta circostanza non contestata che in data 29.11.2006 i ricorrenti hanno sottoscritto n. 3 buoni postali fruttiferi di € 5.000,00 ciascuno.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che sul retro del buono è indicata la serie “18O” ed è riportata la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (v. doc. 2 copia buoni fruttiferi postali allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n.
13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Te., del Bi. e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
In particolare, è stata ritenuta non applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. S. U. n. 3963/2019).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ne deriva che i ricorrenti, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie 18O, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza ed indipendentemente dall'adempimento degli obblighi informativi e dalla consegna del foglio informativo da parte di accertare la data della loro scadenza Controparte_1
e conseguentemente il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (v. art. 8 D.M. 19 dicembre
2000 (GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2000): “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”).
Ed infatti, ai sensi del d.m. 6 ottobre 2004, con avviso del 31 ottobre 2006 (G.U. Serie Generale
n.254 del 31-10-2006), è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'istituzione di nuove serie di buoni, tra cui quella contraddistinta con il codice 18O, con la specificazione che tutte le informazioni sarebbero state a disposizione della clientela presso ogni ufficio postale, nonché sul sito della Cassa depositi e prestiti.
Ebbene, il regolamento relativo ai buoni di detta serie, agevolmente consultabile da chiunque sia sul sito di che sul sito della Cdp, ha chiaramente previsto una scadenza di 18 mesi dalla CP_1 sottoscrizione (art. 3), nonché la prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (art. 10), in conformità alla disciplina contenuta nel d.m. 19 dicembre 2000.
I ricorrenti, esaminando i citati decreti ministeriali e consultando il regolamento relativo ai buoni di detta serie avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi - come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza - sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione, e di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, sicché non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Gli istanti, inoltre, avrebbero potuto apprendere della scadenza informandosi direttamente presso gli uffici postali o, ancora, consultando altre fonti quali il sito internet di Depositi e Prestiti che è Pt_2 liberamente e facilmente accessibile.
Ebbene, essendo la sottoscrizione dei buoni fruttiferi in esame avvenuta il 29.11.2006 ed essendo i medesimi scaduti il 29.5.2008, va da sé che il diritto al rimborso degli stessi andava esercitato entro e non oltre il 29.5.2018 (ovvero nel decennio successivo), motivo per cui - avendo i ricorrenti richiesto il pagamento dei buoni solo con l'istanza di rimborso del 23.6.2020 (v. doc. n. 3 e n. 4 allegati al fascicolo di parte attrice) e non avendo offerto prova di precedenti richieste di rimborso – la loro pretesa non può che dirsi prescritta.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, la domanda azionata da OZ FR e Pt_1 non può che essere rigettata.
[...]
2. Per i medesimi motivi non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dai medesimi avanzata.
I ricorrenti devono, quindi, imputare soltanto a sé stessi l'impossibilità di riscuotere i buoni fruttiferi per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalsi di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione dei titoli, sicché è stato proprio il loro inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancata consegna del foglio informativo e ad assurgere ad unico Controparte_1 antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.p.c., rendendo infondata l'azionata pretesa risarcitoria.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, la domanda azionata da OZ FR e Pt_1 non può che essere rigettata.
[...]
3. Inammissibile, poi, risulta la domanda ex art. 2041 c.c. articolata in via subordinata dai ricorrenti, giacché priva dell'ineludibile presupposto della mancanza di un'azione tipica da esperire al fine di tutelare la propria pretesa creditoria.
Ed infatti, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. S.U. n. 28042 del 25/11/2008; n. 9441 del 28/04/2011; Cass. n. 7285 del 08/08/1996; n. 20747 del 03/10/2007; n. 29988 del 20/11/2018)”
(ex multis, Cass. civ., Sez. VI, n. 723/2022). Ed ancora: “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Nel caso di specie, quindi, l'azione contrattuale - esperita in via principale dai ricorrenti e rigettata per intervenuta prescrizione del diritto azionato - preclude la proposizione della domanda di indebito arricchimento.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, l'intricato quadro normativo e la qualità dele parti - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1325/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dai ricorrenti.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 1325/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. FR
OZ per parte ricorrente e dall'avv. Anita Corigliano per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da ordinanza che segue.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile, in primo grado, introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato per via telematica in data 3.6.2022, iscritta al n. 1325 del R.G.A.C. 2022 e promossa da:
COZZETTO FRANCO (c.f. ), in qualità di erede di C.F._1 Per_1
(deceduto nelle more del giudizio), e (c.f. ),
[...] Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dal medesimo avv. OZ FR;
-ricorrenti- contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano;
- società resistente-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento e hanno Persona_1 Parte_1 evocato in giudizio (d'ora innanzi, anche solo ”), assumendo di aver Controparte_1 CP_1 sottoscritto in data 29.11.2006 presso l'ufficio postale di Santa Sofia D'Epiro n. 3 buoni postali fruttiferi serie 18O di € 5.000,00 ciascuno (n. 00001092506610407, n. 00001092506810454, n.
00001092506710477).
Lamentavano, quindi, che - recatasi presso l'ufficio postale per conseguire il rimborso Parte_1 dei titoli de quibus - aveva loro rifiutato il pagamento in ragione dell'asserita prescrizione della CP_1 relativa pretesa. Deducevano, inoltre, che “sui titoli non è indicata alcuna scadenza e termine di rimborso e/o prescrizione;
” né “era stato consegnato ai sottoscrittori alcun Foglio Informativo Analitico”. Hanno così insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata la violazione di Controparte_1 del dovere di informazione, trasparenza, correttezza e buona fede, condannare la Società
[...] convenuta al rimborso, in favore di e , della somma risultante dai Persona_1 Parte_1
Buoni Fruttiferi Postali di Euro 15.000,00 ( Quindicimila//00 ) oltre interessi convenzionali o legali
e rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione fino al soddisfo. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti quantificati nella somma risultante dai titoli (Euro 15.000,00) oltre interessi
e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata condannare al Controparte_1 rimborso dei Buoni nella misura di Euro 15.000,00 in conseguenza e per l'effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito ai danni dei sottoscrittori oltre interessi e rivalutazione ex lege. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita in giudizio la quale la quale, nel ribadire la totale correttezza e la piena conformità del Controparte_1 proprio operato alla normativa di settore, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa e ha rilevato l'infondatezza dell'altrui pretesa risarcitoria nonché della domanda di arricchimento senza causa, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore delle competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, risulta circostanza non contestata che in data 29.11.2006 i ricorrenti hanno sottoscritto n. 3 buoni postali fruttiferi di € 5.000,00 ciascuno.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che sul retro del buono è indicata la serie “18O” ed è riportata la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” (v. doc. 2 copia buoni fruttiferi postali allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n.
13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Te., del Bi. e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
In particolare, è stata ritenuta non applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. S. U. n. 3963/2019).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ne deriva che i ricorrenti, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie 18O, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza ed indipendentemente dall'adempimento degli obblighi informativi e dalla consegna del foglio informativo da parte di accertare la data della loro scadenza Controparte_1
e conseguentemente il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (v. art. 8 D.M. 19 dicembre
2000 (GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2000): “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”).
Ed infatti, ai sensi del d.m. 6 ottobre 2004, con avviso del 31 ottobre 2006 (G.U. Serie Generale
n.254 del 31-10-2006), è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'istituzione di nuove serie di buoni, tra cui quella contraddistinta con il codice 18O, con la specificazione che tutte le informazioni sarebbero state a disposizione della clientela presso ogni ufficio postale, nonché sul sito della Cassa depositi e prestiti.
Ebbene, il regolamento relativo ai buoni di detta serie, agevolmente consultabile da chiunque sia sul sito di che sul sito della Cdp, ha chiaramente previsto una scadenza di 18 mesi dalla CP_1 sottoscrizione (art. 3), nonché la prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (art. 10), in conformità alla disciplina contenuta nel d.m. 19 dicembre 2000.
I ricorrenti, esaminando i citati decreti ministeriali e consultando il regolamento relativo ai buoni di detta serie avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi - come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza - sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione, e di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, sicché non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Gli istanti, inoltre, avrebbero potuto apprendere della scadenza informandosi direttamente presso gli uffici postali o, ancora, consultando altre fonti quali il sito internet di Depositi e Prestiti che è Pt_2 liberamente e facilmente accessibile.
Ebbene, essendo la sottoscrizione dei buoni fruttiferi in esame avvenuta il 29.11.2006 ed essendo i medesimi scaduti il 29.5.2008, va da sé che il diritto al rimborso degli stessi andava esercitato entro e non oltre il 29.5.2018 (ovvero nel decennio successivo), motivo per cui - avendo i ricorrenti richiesto il pagamento dei buoni solo con l'istanza di rimborso del 23.6.2020 (v. doc. n. 3 e n. 4 allegati al fascicolo di parte attrice) e non avendo offerto prova di precedenti richieste di rimborso – la loro pretesa non può che dirsi prescritta.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, la domanda azionata da OZ FR e Pt_1 non può che essere rigettata.
[...]
2. Per i medesimi motivi non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dai medesimi avanzata.
I ricorrenti devono, quindi, imputare soltanto a sé stessi l'impossibilità di riscuotere i buoni fruttiferi per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalsi di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione dei titoli, sicché è stato proprio il loro inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancata consegna del foglio informativo e ad assurgere ad unico Controparte_1 antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.p.c., rendendo infondata l'azionata pretesa risarcitoria.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, la domanda azionata da OZ FR e Pt_1 non può che essere rigettata.
[...]
3. Inammissibile, poi, risulta la domanda ex art. 2041 c.c. articolata in via subordinata dai ricorrenti, giacché priva dell'ineludibile presupposto della mancanza di un'azione tipica da esperire al fine di tutelare la propria pretesa creditoria.
Ed infatti, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione, come nel caso in cui la pretesa basata su un contratto sia stata respinta per nullità del negozio stesso dovuta a difetto di forma o ad altra causa relativa alla carenza originaria dell'azione per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. S.U. n. 28042 del 25/11/2008; n. 9441 del 28/04/2011; Cass. n. 7285 del 08/08/1996; n. 20747 del 03/10/2007; n. 29988 del 20/11/2018)”
(ex multis, Cass. civ., Sez. VI, n. 723/2022). Ed ancora: “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Nel caso di specie, quindi, l'azione contrattuale - esperita in via principale dai ricorrenti e rigettata per intervenuta prescrizione del diritto azionato - preclude la proposizione della domanda di indebito arricchimento.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, l'intricato quadro normativo e la qualità dele parti - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1325/2022 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dai ricorrenti.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.