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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
RI GE IE Consigliere dott. Alberto BINETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta nel Ruolo Generale al nr. 788/2022, promossa da:
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, tutti elettivamente domiciliati in Gravina (Ba) a Via Pompei, 10, presso CP_4
e nello studio legale dell'Avv. Antonio Tavani che li rappresentata e difende in virtù di mandato allegato all'atto di appello, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, presso il proprio studio legale, con pec:
Email_1
- APPELLANTI – nei confronti di
in Controparte_5 persona del legale rappresentante, con sede legale in Altamura (BA) alla Via O. Serena n.
13, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Roberta Piacente e dall'Avv. Roberta Maranò (dello Studio Legale LO AT & AS (PEC
Email_2 Email_3 recapiti presso i quali ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito), elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale LO AT & AS in Bari
pagina 1 di 23 alla Piazza Umberto n. 54, come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in questo grado di appello
- APPELLATA -
avverso la sentenza del 22/2/2022, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio n. R.G. 16690/2014.
****************************
All'udienza cartolare del 31 gennaio 2025, i procuratori delle parti precisavano le loro rispettive conclusioni. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva davanti al Tribunale di Parte_1 Bari, la e Controparte_5 chiedeva accertarsi la nullità delle condizioni economiche applicate dall'Istituto di Credito, con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti da esso attore (conto corrente bancario con affidamento nr. 52730; contratto di mutuo ipotecario nr. 0630603, stipulato con atto pubblico del 3/8/2007; contratto di conto corrente ipotecario nr. 6973213 acceso il 26/11/2009), nonché chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ed al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente subiti da esso deducente. In particolare, contestava l'applicazione di interessi ultra-legali, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, valute fittizie e spese non pattuite in relazione al primo conto corrente;
l'illiceità della causa del mutuo e l'illegittimo addebito di somme legate ad altri rapporti bancari intestati a soggetti giuridici differenti, la pattuizione di interessi usurari e di interessi composti nel piano di ammortamento in relazione al mutuo fondiario;
l'illiceità della causa del conto corrente con apertura di credito con garanzia ipotecaria n. 6973213 e l'addebito di spese ed oneri non pattuiti. L'istituto di credito, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione ed invocava il rigetto della domanda. Disposta C.T.U. contabile, il giudizio era riassunto dagli eredi di , in conseguenza Parte_1 del decesso dell'attore intervenuto in corso di causa. Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, così decideva.
“…rigetta la domanda formulata da;
- accoglie in parte la domanda formulata da Parte_2
, , , e, per l'effetto: - accerta la Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 nullità parziale del contratto di conto corrente nr. 52730 e condanna la convenuta al pagamento in favore dei predetti della somma di € 322.212,31 oltre interessi legali dalla domanda;
- accerta la nullità parziale del contratto di conto corrente ipotecario nr. 6973213, che presenta un saldo di € - 199.961,92 a debito del correntista;
- rigetta, per il resto, le domande formulate;
- condanna alla refusione delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 18400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
pagina 2 di 23 - condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli eredi sopra indicati, liquidate Pt_1 complessivamente in € 18400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- compensa tra le parti le spese di C.T.U.”.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, gli eredi di , e cioè Parte_1
, , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, i quali impugnavano la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di rigetto
[...] delle domande risarcitorie, insistendo nell'accoglimento delle domande predette. Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva rigettarsi l'impugnazione. All'udienza cartolare del 31 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite precisavano le loro rispettive conclusioni.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
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MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Esso è così articolato. Assumono gli appellanti l'ingiustizia della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria, relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali. Ciò, in quanto non avrebbe tenuto conto, sia delle allegazioni di parte attrice, sia delle risultanze della C.T.U. contabile;
così come non avrebbe tenuto conto delle altre richieste istruttorie, sempre ribadite da parte attrice e, pertanto, essi chiedono la riforma del capo reiettivo delle istanze risarcitorie, per il seguente motivo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle allegazioni di parte attrice ed alle risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento della C.T.U. contabile. Deducono gli appellanti che, con riguardo alla domanda risarcitoria il Giudice ha così motivato: “..non è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, risultando ad esempio dalla medesima prospettazione attorea che della somma di € 400.000,00 mutuata, solo € 49.375,53 furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c. Non è stata, quindi, fornita alcuna prova dell'esistenza del danno patrimoniale lamentato, né di quello non patrimoniale.” In ordine ai danni patrimoniali, assumono gli appellanti tale motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, in quanto non terrebbe conto, sia dell'allegazione documentale di parte attrice, in ordine all'esistenza dei danni patrimoniali;
sia delle risultanze istruttorie della C.T.U. contabile in ordine alla determinazione dei danni patrimoniali subiti dall'attore. Invero, il de cuius , aveva eccepito la nullità del contratto di mutuo ipotecario nr. Parte_1 0630603 del 3.08.2007, in quanto trattavasi di contratto finalizzato principalmente ad azzerare l'apparente saldo debitore del c/c nr. 52730, peraltro inesistente, come dedotto e dimostrato dalla C.T.U. contabile nella rielaborazione del richiamato c/c, la quale ha evidenziato un saldo creditore a favore del correntista, alla data del 3.08.2007, pari ad € 302.941,13, con la conseguenza, assolutamente logica, che, se il correntista avesse avuto la disponibilità di tale somma, non avrebbe certamente richiesto l'importo di cui al citato mutuo ipotecario. Contrariamente a quanto motivato dal primo Giudice nella sentenza appellata, parte attrice ha pienamente dimostrato, per tabulas, che la maggior parte della somma mutuata è stata utilizzata per pagina 3 di 23 ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società Parte_1 S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%. Assumono, ancora, gli appellanti che: - con la stipula del contratto di mutuo indicato, dunque, la banca convenuta non ha fatto altro che utilizzare lo strumento del finanziamento fondiario allo scopo di estinguere altri debiti verso la banca, di natura chirografaria, con un debito assistito da garanzia ipotecaria;
- il comportamento illegittimo e contrario alla buona fede della banca nei confronti della parte attrice è ancora più evidente se si considera la circostanza che, alla data dell'erogazione del richiamato mutuo, il 03/08/2007, il mutuatario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito pari a + € 302.941,13, calcolato in base alla rielaborazione del C.T.U., sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di C.T.U. integrativa del 22.10.2022, pag. 85, operazione del 3.08.2007; - invero, se a tale data, il de cuius, , avesse avuto la concreta disponibilità della somma di € 302.941,13, a suo Parte_1 credito, di certo non avrebbe avuto necessità di stipulare il richiamato contratto di mutuo fondiario, evitando quindi di ipotecare i propri beni immobili, con tutte le relative conseguenze negative di danni economici e perdite patrimoniali, così come dettagliatamente specificate al punto 5) dell'atto di citazione;
- invero, il finanziamento de quo, della somma di €. 600.000,00, veniva richiesto da
[...]
, quale imprenditore edile, al solo ed unico scopo di realizzare una nuova costruzione per Pt_1 civile abitazione su suolo edificatorio sito in Palo del Colle (Ba); - a tal fine, la banca convenuta concedeva tale finanziamento ponendo, però, al sig. la condizione che sull'intero suolo Pt_1 edificatorio venisse concessa ipoteca a favore della banca, da svincolare - di volta in volta - con la vendita delle singole unità immobiliari a costruirsi, nonchè la ulteriore condizione che di tale finanziamento solo una parte sarebbe stata destinata a sostegno del programma edilizio richiesto dall'attore, obbligandolo, per la restante parte, a ripianare le preesistenti esposizioni, nei confronti della banca stessa, di , dei suoi familiari e di società di cui egli era socio;
-in definitiva Parte_1 sottraendo dalla somma erogata di €. 600.000,00, tutti i richiamati importi, pari complessivamente ad € 211.446.64, nonché le spese, imposte e competenze del finanziamento, pari ad € 12.072,89, a disposizione del richiedente rimaneva poco più della metà del finanziamento richiesto, con la conseguenza che tale somma risultava insufficiente per la realizzazione dell'opera a cui era destinata, causando la situazione di “default” in capo all'imprenditore e provocando, inevitabilmente, il suo sovraindebitamento con i conseguenti danni economici e perdite patrimoniali, come dettagliatamente specificato al punto 5) dell'atto di citazione, pag. 28 e seguenti;
- anche in questo caso, il comportamento illegittimo e contrario alla buona fede della banca nei confronti della parte attrice è ancora più evidente, se si considera la circostanza che, alla data dell'erogazione del richiamato finanziamento (26/11/2009) il beneficiario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito di + € 293.414,59, calcolato dalla rielaborazione effettuata dal C.T.U. sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di C.T.U. integrativa del 22.10.2022, pag. 101, operazione del 26.11.2009; - invero, se a quest'ultima data il de cuius avesse avuto la disponibilità della somma di € 293.9414,59 a suo credito, di Parte_1 certo non avrebbe avuto necessità di alcun finanziamento, né tanto meno di gravare i propri immobili da ipoteca;
- al contrario, avrebbe sicuramente utilizzato tale somma per la sua attività edilizia, dal momento che l'importo equivaleva, più o meno, alla somma rimasta nella disponibilità dell' dopo Pt_1 la decurtazione dal finanziamento di tutti gli importi trattenuti dalla banca e sopra specificati;
- da ciò ne consegue che, essendo il saldo del conto corrente n. 52730 sempre positivo sia alla data del 3.08.2008 che alla data del 26.11.2009, ad essi appellanti, va riconosciuto il danno subito, pari a tutti i costi effettivamente sostenuti e connessi ai due richiamati rapporti bancari, che il C.T.U ha espressamente quantificato in € 49.795,43, per il contratto di mutuo fondiario n. 630603; e in € 96.823, 92 per il c/ corrente ipotecario n. 6973213, per un totale di € 146.619,35. Deducono – ancora – gli appellanti che: - infatti, il Giudice di prime cure, pur avendo aderito, senza riserve a tali risultanze, in quanto avulse da errori logici o metodologici e congruamente motivate, pagina 4 di 23 tanto da porle alla base della propria decisione in ordine sia all'accertamento della nullità parziale del contratto di c/c n. 52730, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 322.212,31, così come determinata dal C.T.U., sia all'accertamento della nullità parziale del contratto di c/c ipotecario n. 6973213, con il saldo a debito determinato dallo stesso C.T.U., non si comprende perchè esso giudicante abbia omesso di considerare le risultanze della C.T.U. in ordine alla determinazione dei danni patrimoniali subiti dall'attore, dal momento che lo stesso C.T.U. ha accertato l'ipotesi che il c/c n. 52730, alle date di stipula dei contratti di finanziamento, presentava un saldo attivo;
danni espressamente quantificati dal C.T.U. nella sua prima Relazione del 4.12.2018. In ordine ai danni non patrimoniali, gli appellanti hanno così argomentato come segue. il Giudice ha ritenuto che: “nel caso di specie, nessuna prova, né tantomeno allegazione, è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale.” Anche tale motivazione è insufficiente e contraddittoria, in quanto non tiene in alcuna considerazione tutta l'abbondante allegazione documentale di parte attrice, in ordine all'esistenza dei danni non patrimoniali;
né tiene conto delle richieste istruttorie in tal senso, sempre ribadite in tutti gli atti di parte attrice, da ultimo anche nella comparsa conclusionale, senza che le stesse siano state mai prese in considerazione dal Giudice.
Invero al punto 6) dell'atto di citazione veniva espressamente dedotto la gravità del danno non patrimoniale (nella fattispecie esistenziale e biologico) subito dall'attore, sempre a causa del comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta e innanzi richiamato. In particolare veniva evidenziato che l'originario attore (de cuius ) per far fronte ai continui illegittimi Parte_1 pagamenti richiesti dalla convenuta, ha dovuto rinunciare alla serenità propria e della sua famiglia, per la continua ansia di non poter far fronte ai pagamenti;
ha dovuto completamente interrompere la propria attività imprenditoriale, con perdita del lavoro, del relativo guadagno, nonché perdita irrimediabile delle relazioni commerciali ed interpersonali. Ha dovuto, conseguentemente, mutare, in maniera radicale, le proprie scelte di vita subendo la sofferenza di assistere a sacrifici di varia natura, affrontati quotidianamente in modo personale e con la propria famiglia, mortificazione, questa, certamente non meritata considerato il volume d'affari della sua cinquantennale e prestigiosa attività imprenditoriale. Trattasi di un danno esistenziale di grande proporzione, sicura causa, altresì, dell'aggravamento del suo stato di salute, con irreversibile danno biologico subito. Infatti in data 23.12.2010 veniva Parte_1 ricoverato d'urgenza presso l'UTIC dell'Ospedale di Altamura per un grave scompenso cardiaco, insufficienza renale acuta, cardiopatia infartuale in atto ad evoluzione dilatativa, con severa riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro, rimanendo ricoverato nel reparto di terapia intensiva, tenuto in coma farmacologico, fino al 3.01.2011, come da copia della cartella clinica (all. 44 fascicolo di parte); in seguito, dal 3.01.2011 al 17.01.2011, rimaneva ricoverato nel reparto di urologia del richiamato ospedale dove veniva avviato al trattamento di dialisi, come da copia della cartella clinica (all.45 fascicolo di parte) per diagnosi irreversibile di uremia terminale, trattamento che ha subito, con cadenza tri-settimanale, dalla richiamata data del 17.01.2011 fino al decesso del 19.04.2016 (all. 46 fascicolo di parte). L'aggravamento dello stato di salute, unito al trattamento in dialisi e alla notizia del passaggio a sofferenza dei suoi rapporti bancari, comunicatogli dalla convenuta in 21.01.2013 (all. 1 fascicolo di parte) hanno avuto per ennesima conseguenza la caduta del de cuius in un forte stato depressivo Pt_1 e di instabilità neurologica come certificato dallo specialista neurologo della ASL/BA del 4.02.2013 (all. 47 fascicolo di parte). Il comportamento della banca convenuta è in stretto collegamento eziologico con le conseguenze negative sullo stato di salute dell'attore, ampiamente documentate dalla copiosa certificazione medica, di provenienza pubblica, allegata al fascicolo di parte del 1° grado, dalla quale emerge chiaramente che l'attore, proprio a partire dalle illegittime condotte assunte dalla banca, ha iniziato a subire un inesorabile declino generale delle proprie condizioni di vita e di salute. Appare evidente il collegamento tra il periodo in cui l'aggravamento dello stato di salute ha iniziato a pagina 5 di 23 manifestarsi con quello del tracollo economico, causato dal comportamento ascrivibile alla illegittima condotta bancaria (in tal senso si esprime la Sentenza del Tribunale di Benevento del 14-15/05/2014). Il tracollo economico e finanziario dell'attore veniva ampiamente documentato dalla specifica documentazione allegata all'atto di citazione, costituita dalle 38 cartelle esattoriali, notificate all'attore da parte di Equitalia s.p.a., dai molteplici atti di ingiunzione e precetto, dai pignoramenti immobiliari, dall'iscrizione ipotecarie e dalla cessazione dell'attività di impresa da parte dell'attore, tutta documentazione riferita al periodo innanzi richiamato (allegati dal n. 36 al n. 43 del fascicolo di parte). Ancora, si legge nell'atto di appello che, al solo fine di far sì che questa Corte possa procedere ad una valutazione equitativa del danno non patrimoniale di natura biologica, si fa rilevare che: - l'
[...]
, originario attore nel giudizio di primo grado, all'epoca degli eventi aveva 70 anni e che Pt_1 veniva riconosciuto invalido permanente pari al 100% (all. 48 - certificato di invalidità, fascicolo di parte) con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92 (all. 49 fascicolo di parte) e conseguente perdita della capacità lavorativa al 100%. ; - nella sfera dei danni non patrimoniali rientra anche il danno causato dalla abusiva segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, operata dalla banca convenuta. Infatti dopo aver ricevuto comunicazione, relativamente a tutti e tre i richiamati rapporti bancari, della revoca fidi, decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora con
“segnalazione a sofferenza” dei medesimi (all. 1 fascicolo di parte) il de cuius riceveva Parte_1 ulteriore comunicazione, del 15.02.2013 (all. 50 fascicolo di parte), con cui la banca convenuta lo informava di aver provveduto a segnalare la sua posizione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, nella categoria di censimento delle “sofferenze” e ciò nonostante l'esistenza del credito vantato dall'attore sul proprio c/c n. 52730 nei confronti della medesima banca convenuta, come innanzi dedotto e, successivamente, riscontrato dalla C.T.U. contabile. Tale segnalazione, oltre ad aver provocato gravi danni all'immagine sociale e alla reputazione imprenditoriale e commerciale dell'attore, ha altresì pregiudicato la sua “meritevolezza” di credito nei rapporti con altri istituti. Come statuito, ripetutamente, anche dalla giurisprudenza di merito: “In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cass. 12626/2010). Secondo la Suprema Corte, infatti, il discredito che deriva da una siffatta illegittima segnalazione: “...è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;
con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici e una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato” (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507/2001). Pertanto – concludono gli appellanti – nel senso che: - la banca convenuta è tenuta anche al risarcimento dei danni non patrimoniali (da reputazione commerciale) subiti dall'attore a causa dell'illegittima segnalazione del proprio nominativo a sofferenza presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, da quantificarsi in via equitativa essendo la prova di tale danno “in re ipsa”; - sulla base di tutto quanto innanzi dedotto, supportato dalla copiosa e specifica documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di 1° grado, non è assolutamente condivisibile la richiamata motivazione del primo Giudicante secondo cui: “nel caso di specie, nessuna prova né tantomeno allegazione è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale” in base alla quale ha rigettato integralmente la domanda.
pagina 6 di 23 Gli appellanti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della richiamata Sentenza appellata, tenuto conto di quanto dedotto in narrativa: 1. ANre la Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dei sigg.
[...]
, , ed , quali eredi del de cuius Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, della somma complessiva di € 146.619,35 (€ 49.795,43 + € 96.823,93), così come Parte_1 accertati dal C.T.U. contabile nel corso del giudizio di 1° grado, con la Relazione depositata il
4.12.2018, in risposta al quesito n. 9, posto dal Giudice con l'Ordinanza del 28.04.2017.
2. ANre la Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (c.d. danno biologico,
[...] esistenziale e da reputazione commerciale) al pagamento in favore dei sigg. Controparte_1
, , ed , quali eredi del de cuius , nella
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 misura che l'Ecc. ma Corte adita vorrà liquidare in via equitativa.
3. Confermare tutti gli altri capi della sentenza
n. 739/2022.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.
In via istruttoria, per quanto ed ove occorra, si insiste sulle richieste istruttorie dedotte nel giudizio di 1° grado, in particolare sulla richiesta di prova testimoniale, con i testi e sulle circostanze indicate nelle memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, al fine della prova del danno biologico subito dal de cuius in conseguenza del comportamento tenuto dalla banca Parte_1 convenuta;
nonché l'eventuale richiesta di C.T.U. medica sulla documentazione medica depositata e allegata al fascicolo di parte, stante il decesso dell'originario attore , dante causa degli Parte_1 attori in riassunzione in I grado e attuali appellanti.”. L'appellata (che ha espressamente dichiarato di non aver proposto appello incidentale), si è recisamente opposta all'accoglimento dell'appello, avverso cui ha replicato, come segue.
“..1) INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C. In via del tutto preliminare la eccepisce la inammissibilità dell'appello CP_7 spiegato da controparte in qu on ha ragionevole probabilità di essere accolto1. Controparte impugna la sentenza di primo grado,“nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto non ha tenuto conto sia delle allegazioni di parte attrice sia delle risultanze della c.t.u. contabile”. 1 Il profilo riguardante l'art. 348 bis – vecchio testo, applicabile, ratione temporis – è superato, in ragione dalla fase decisoria in cui si trova la causa. Invero, l'art. 348 ter c.p.c. - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 149 – prevedeva che “All'udienza di cui all'articolo 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91”. pagina 7 di 23 Nella specie, controparte fonda la richiesta di risarcimento danni sulla circostanza che la banca avrebbe erogato delle linee di credito ipotecarie, al fine di ripianare esposizioni debitorie dello stesso mutuatario, ed in particolare il saldo debitore di un conto corrente bancario che, all'esito della consulenza tecnica, è risultato a credito. Orbene, il rigetto della domanda risarcitoria, effettuato dal Tribunale di Bari, è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “è l'attore a dover fornire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. invocata nella specie”, prova cui controparte si è sottratta. Il Tribunale di Bari ha ritenuto che “l'irrilevanza della destinazione finale delle somme mutuate non consente di ritenere di per sé antigiuridica o illecita la condotta di aver concesso il finanziamento, peraltro su richiesta dell'originario attore”, e che controparte non ha fornito prova alcuna “in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria”. La decisione del giudice di primo grado è in linea con l'orientamento consolidato della S.C. (citato dalla stessa sentenza impugnata) secondo cui "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6-3, ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, sentenza n. 13469 del 16/09/2002; Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6329). Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente e sufficientemente motivato il rigetto della domanda risarcitoria ragion per cui la statuizione sul punto va confermata e l'appello rigettato.
** *** ** Ciò premesso, l'appello spiegato ex adverso è infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono. Con l'atto di appello controparte censura la sentenza di primo grado per
“violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle allegazioni di parte attrice ed alle risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento della C.T.U. contabile”. Gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che non è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse pagina 8 di 23 risultato attivo e non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria. 2) I DANNI PATRIMONIALI Con il primo motivo di appello controparte ribadisce l'eccezione di nullità del mutuo ipotecario nr. 0630603 del 3.08.2007 “in quanto trattavasi di contratto finalizzato principalmente ad azzerare l'apparente saldo debitore del c/c nr. 52730 peraltro inesistente”, nonché altre esposizioni debitorie personali del mutuatario (il sig. ), altre cointestate allo stesso e a suoi familiari, e Parte_1 della società S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%. Secondo la prospettazione avversaria, una parte della somma erogata a titolo di mutuo, per un importo complessivo di € 163.814,16, sarebbe stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria (personale, familiare e societaria) del de cuius
[...]
, e tale finanziamento non sarebbe stato richiesto se il c/c n. 52730, alla Pt_1
l 3.08.2007, fosse risultato attivo, come accertato dalle risultanze della CTU che avrebbe accertato che, “alla data dell'erogazione del richiamato mutuo, il 03/08/2007, il mutuatario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito pari a + € 302.941,13, calcolato in base alla rielaborazione del c.t.u., sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di ctu integrativa del 22.10.2022, pag. 85, operazione del 3.08.2007”. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente si fa presente che il CTU ha accertato che “il saldo originario del c/c n. 52730, ordinato per data operazione, il giorno della stipula del 03.08.2007 era pari a € -49.643,45 a debito del correntista” (pag. 20 della C.T.U. integrativa). La Banca ha evidenziato sin dal primo grado che, a fronte di una somma erogata pari ad € 400.000,00, il saldo debitore del c/c 52730 era pari a soli € - 49.643,45, ragion per cui è di tutta evidenza che il Sig.
[...]
non ha contratto il mutuo per eliminare la esposizione c Pt_1
52730 che rappresentava appena il 10% della somma erogata. Di conseguenza, la circostanza che il saldo del c/c – a seguito del ricalcolo – fosse o meno a debito, sarebbe del tutto ininfluente dal momento che il ripianamento della esposizione di c/c non ha certamente costituito la causa della stipula del contratto di mutuo, circostanza che si contesta fermamente. Né controparte ha fornito prova alcuna a riguardo. Ciò premesso, si ribadisce che controparte non ha neppure fornito alcuna prova che il de cuius non avrebbe richiesto il mutuo se il c/c n. 52730, Parte_1 alla data del 3.08.2007, fosse risultato attivo: trattasi di una mera affermazione priva di alcun riscontro probatorio. Le osservazioni svolte, valgono ovviamente anche con riferimento all'apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulata in data 26.11.2009: a fronte di una somma erogata pari ad € 600.000,00 il CTU ha accertato che il salo debitore del c/c 52730 a tale data era pari ad € 66.975,72. Dal momento che il saldo debitore del c/c ordinario rappresentava il 10% del finanziamento erogato, è del tutto evidente che, anche in questo caso, il Sig. non ha certamente Parte_1 sottoscritto il finanziamento per eliminare la esposizione del c/c.
pagina 9 di 23 Anche in questo caso non risulta in alcun modo dimostrato che il Sig.
[...]
non avrebbe richiesto tale finanziamento se il c/c n. 52730, a a del Pt_1
26.11.2009, fosse risultato attivo. Si tratta di mera affermazione del tutto infondata. 3) INFONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL MUTUO IPOTECARIO E DELL'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA. Con motivazione immune di vizi, il Giudice di primo grado ricorda che “la giurisprudenza è pacifica nell'escludere che il mutuo fondiario integri un finanziamento con vincolo di destinazione, non dovendo la somma erogata essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ben potendo essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, in tal modo consentendone una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione, da parte del mutuatario, di una garanzia reale (Cass. 11 gennaio 2001, n. 317; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792)”. Prosegue la sentenza impugnata: “la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che, per parlare di mutuo di scopo, “occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel concreto, ad uno specifico interesse pubblico” nel caso di mutuo legale, “ovvero ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse (non solo del mutuatario, ma anche) proprio della persona del mutuante” (Cassazione civile, sez. I, 25/01/2021, n. 1517). Nel c.d. mutuo di scopo convenzionale, la Suprema Corte ha più volte ribadito che in tal caso il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto e che nel sinallagma negoziale, quest'ultima prestazione assume rilievo essenziale in corrispettività dell'attribuzione della somma erogata (Cass., 11 gennaio 2001, n. 317; Cass., n. 15929/2018; Cass., n. 26699/2017; Cass., n. 25783/2015); con la conseguenza che “Quando è mancata la realizzazione della finalità prevista", "il contratto è risolubile per inadempimento del mutuatario, a iniziativa del mutuante" (Cass. n. 3752/1981 e Cass., n. 317/2001)”. Occorre preliminarmente ribadire e precisare che la non ha mai CP_7
“trattenuto” somme dal finanziamento ipoteca decurtazione” di altre esposizioni facenti capo al Sig. né ha mai, di sua iniziativa, Pt_1 addebitato o girocontato sul c/c 52 e relative a finanziamenti contratti da familiari o società del Sig. . Parte_1
Si tratta di illazioni avversarie del tutto infondate e prive di alcun riscontro probatorio, che la banca contesta fermamente. Tutte le operazioni disposte sul c/c ordinario 52730 e sul c/c ipotecario 6973213 sono state liberamente impartite dal Sig. sulla base delle sue libere Parte_1 valutazioni e determinazioni. La stipulazione del contratto di mutuo venne richiesta dal Sig. e, Parte_1 non trattandosi di mutuo di scopo, la parte mutuataria ha dat erogata la destinazione che ha ritenuto più opportuna, in piena autonomia e libertà.
pagina 10 di 23 Lo stesso dicasi per quanto concerne l'apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulata in data 26.11.2009. Né controparte ha mai fornito prova del contrario. La giurisprudenza della S.C. unanimemente ritiene che il credito fondiario di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U.B. non configuri un mutuo di scopo Esaustiva sul punto Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/04/2021, n. 9838 la quale ha osservato: “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12). Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16). Come compiutamente indicato nel precedente di cui a Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017 (cfr. in senso conforme anche Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018), il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990); l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98). In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72). Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di pagina 11 di 23 per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso”. Ancora, Cass. Civ. 22 marzo 2012, n. 4792: “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. 9511/2007, 317/2001), non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili”.
“Si deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all'esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di 1° grado. Invero, l'art. 38 T.U.B non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario” (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 24038 del 12.11.2014, consultabile su www.ilcaso.it). Ciò premesso, si fa rilevare che il Sig. nell'ambito del contratto di mutuo, Pt_1 ha rilasciato dichiarazione di ricezione e quietanza della somma di € 400.000,00 erogata dalla banca a titolo di mutuo fondiario (art. 1 del contratto di mutuo – doc. 19). Il Giudice di primo grado ha rilevato sul punto che “il mutuo fondiario stipulato tra le parti contiene indicazione specifica della dazione di danaro effettuata e quindi della traditio, e tanto è sufficiente a ritenere validamente concluso il contratto, mentre non contiene alcuna indicazione in ordine al successivo utilizzo
o destinazione della somma mutuata”. Contrariamente a quanto insinuato ex adverso, la riduzione o la eliminazione di una esposizione debitoria a breve mediante la contrazione di un mutuo che, per sua natura, consente un rientro graduale della esposizione (piano di ammortamento) a fronte del rilascio di una garanzia reale, non è attività illegittima o contraria a criteri di correttezza e buona fede! In tal senso si è chiaramente espressa Cassazione, Sezione Terza, 12.9.2014 n.19282 “Il contratto di mutuo non è un mutuo di scopo: ergo, la banca può stipulare un mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi ancora esistenti”. Le motivazioni riportate portano ad escludere, altresì, la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria, risultando anche in tal caso del tutto irrilevante il motivo per il quale tale apertura di credito sia stata richiesta e non presentando alcun profilo di illiceità l'eventuale utilizzo dell'apertura di credito pagina 12 di 23 concessa ai fini di addebitare le rate del mutuo ipotecario o di altri finanziamenti stipulati dall' o dai suoi familiari o da società a lui riconducibili. Pt_1
4) I DANNI NON PATRIMONIALI. Parte appellante impugna la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto “nel caso di specie, nessuna prova, né tantomeno allegazione, è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale”. Controparte lamenta la mancata valorizzazione della “abbondante allegazione documentale di parte attrice”e la mancata ammissione delle richieste istruttorie. Il danno esistenziale secondo controparte deriverebbe: - dal fatto che il de cuius , per far Parte_1 fronte ai continui illegittimi pagamenti richiesti dalla convenuta, ha dovuto rinunciare alla serenità propria e della sua famiglia;
- ha dovuto interrompere la propria attività imprenditoriale;
- ha perso le relazioni commerciali ed interpersonali. Da tale danno esistenziale sarebbe conseguito un danno biologico rappresentato da un aggravamento del suo stato di salute (scompenso cardiaco, insufficienza renale acuta, cardiopatia, dialisi) seguito da uno stato depressivo e instabilità neurologica. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Gli appellanti domandano il risarcimento dei danni “iure hereditatis”, senza fornire alcuna prova della esistenza dei danni, del quantum, né del nesso causale con il comportamento della banca, chiedendo al Giudice una valutazione equitativa. Il Tribunale, nel respingere la richiesta avversaria, ha correttamente motivato che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13469 del 16/09/2002)” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6329)”. Orbene, il danno non patrimoniale costituisce “danno conseguenza”, e non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -3, ordinanza n. 7594 del 28/03/2018). Controparte non ha fornito alcuna prova sul punto, e ribadisce assurdamente la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado la quale risulta palesemente inammissibile dal momento che i testimoni indicati sono gli stessi appellanti! La prova testimoniale è, peraltro, inammissibile nella parte in cui l'interpello è finalizzato non già ad acquisire informazioni su fatti storici che siano nella conoscenza diretta dei testi, bensì a formulare giudizi e valutazioni, addirittura di pagina 13 di 23 carattere personale o di natura medico-legale, ipotesi recisamente esclusa dal codice di rito e dalla unanime giurisprudenza. Le prove richieste da controparte, ivi compresa la C.T.U. medica volta ad
“accertare il danno biologico lamentato dall'attore”, sono inammissibili dal momento che, anche laddove per mera ipotesi si volessero ritenere esistenti i danni lamentati ex adverso, gli stessi non sono assolutamente riconducibili al comportamento della banca (peraltro legittimo), né parte appellante ha minimamente provato il nesso causalità che intercorrerebbe tra i presunti danni e l'operato della banca. Del tutto correttamente la sentenza impugnata ricorda che, “in tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 13/12/2012, n. 22890)”. Queste le difese delle parti.
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Si è già posto in rilievo come l'appello riguardi solo il rigetto delle domande risarcitorie, concernenti gli asseriti danni, patrimoniali, e non, che avrebbe subìto il de cuius,
[...]
. Pt_1 Esse, secondo la prospettazione degli appellanti, trovano la loro scaturigine, nella erogazione del mutuo, di cui si è detto, a favore del defunto, sì che non possono che inquadrarsi nell'alveo della responsabilità aquiliana, regolata dall'art. 2043 c.c. Occorre – subito – evidenziare che, recentissimamente, le Sezioni Unite della Cassazione, sono intervenute per affermare, con la sentenza n. 5841 del 5/3/2025, che “E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. In precedenza, sempre la Cassazione, con l'ordinanza n. 9475/2022, si era occupata di una fattispecie in cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, sul ricorso di una banca, per la somma di euro 135.421,38, a titolo di saldo negativo del conto corrente intrattenuto con la medesima banca e di rate scadute e a scadere di un mutuo chirografario stipulato fra le parti. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare gli importi addebitati a titolo di anatocismo e di tassi debitori non pattuiti correttamente, riteneva non provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca intimante sulla scorta delle conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio che aveva evidenziato l'esistenza di un saldo attivo a favore della correntista una volta espunte le poste nulle, e cioè quelle relative al tasso ultra pagina 14 di 23 legale e all'anatocismo non pattuito espressamente. In particolare, il Tribunale rilevava come il contratto di conto corrente risalente al 2003 avesse pacificamente sostituito quello stipulato originariamente nel 1987, così che il rapporto doveva essere valutato unitariamente con conseguente onere della creditrice di dimostrare le poste passive fin da quella data, onere invece rimasto inevaso. Il Tribunale dichiarava, inoltre, la nullità del mutuo chirografario per illiceità della causa, in quanto dagli estratti conto prodotti risultava che le somme mutuate erano state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria della correntista, circostanza non contestata dall'opposta. La Cassazione, ha affermato: “1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi dei ricorrenti si fonda sul collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente, collegamento che determinerebbe la nullità del primo, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività del conto corrente derivanti da clausole a loro volta dichiarate illecite. La Corte d'Appello ha ritenuto non dimostrato il collegamento negoziale tra i due contratti. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del mutuo era meramente apparente e fondata sull'unica circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente. Tale circostanza non era sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo. Ciò premesso deve ribadirsi che: In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l'accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6a, Ord. n. 20634 del 2018). La decisione, peraltro, è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567 del 2004). In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”. Ciò posto, si tratterebbe, quindi, nella presente fattispecie, di responsabilità aquiliana della banca, derivante da un atto “lecito”. Ciò, per la ragione che il mutuo solutorio è perfettamente conforme a legge (il che, già, sgombra il campo con riguardo ad una parte delle doglianze degli appellanti, che assumono sussistere profili di nullità del mutuo). Tuttavia, la Cassazione, con ordinanza n. 30981 del 3/12/2024, ha stabilito che: “Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non pagina 15 di 23 colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria”. Il Tribunale, ha, così, motivato il rigetto delle domande risarcitorie.
“La domanda risarcitoria. Prremesso che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., è l'attore a dover fornire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. invocata nella specie, nella specie difetta integralmente la prova dei predetti elementi. L'irrilevanza della destinazione finale delle somme mutuate non consente di ritenere di per sé antigiuridica o illecita la condotta di aver concesso il finanziamento, peraltro su richiesta dell'originario attore2. Né è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, risultando ad esempio dalla medesima prospettazione attorea che della somma di
€ 400.000 mutuata solo € 49.375,53 furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c. Non è stata, quindi, fornita alcuna prova dell'esistenza del danno patrimoniale lamentato, né di quello non patrimoniale. Infatti, "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., Sez. 3, sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6-3, ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, sentenza n. 13469 del 16/09/2002)” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n .6329). Infine, “In tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 13/12/2012, n. 22890). Nel caso di specie, nessuna prova né tantomeno allegazione è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale. La domanda è, pertanto, sul punto integralmente rigettata”.
*********************************** 2 grassetto dell'estensore. pagina 16 di 23 Orbene, gli stessi appellanti affermano che
Invero il finanziamento de quo, della somma di €. 600.000,00, veniva richiesto da
[...]
, quale imprenditore edile, al solo ed unico scopo di realizzare una nuova Pt_1
costruzione per civile abitazione su suolo edificatorio sito in Palo del Colle (Ba). A tal fine la banca convenuta concedeva tale finanziamento ponendo, però, al sig. la Pt_1
condizione che sull'intero suolo edificatorio venisse concessa ipoteca a favore della banca,
da svincolare - di volta in volta - con la vendita delle singole unità immobiliari a costruirsi;
nonchè la ulteriore condizione che di tale finanziamento solo una parte sarebbe stata destinata a sostegno del programma edilizio richiesto dall'attore, obbligandolo, per la restante parte, a ripianare le preesistenti esposizioni, nei confronti della banca stessa, di
, dei suoi familiari e di società di cui egli era socio;
come dettagliatamente Parte_1
già specificato in atto di citazione, punto 4), pagg. 23-28, che qui brevemente si riassume:
Ancora,
gli appellanti deducono di avere pienamente dimostrato, per tabulas, che la maggior parte della somma mutuata, sarebbe stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al Parte_1
50%. Invero con l'accredito in c/c n. 52730 della somma mutuata netta di € 396.962,00, veniva azzerato il saldo debitore (inesistente) di € - 49.375,53 del ridetto c/c. E' evidente, allora, che non
è affatto vero che la maggior parte della somma mutuata è stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società Parte_1
S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%, essendo pacifico, invece, che solo una minima
parte della somma mutuata è stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria.
Essi appellanti, poi, contraddittoriamente, riconoscono, che l'intera somma mutuata non è stata interamente utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, avendo essi stessi ammesso che della pagina 17 di 23 somma mutuata, solo € 49.375,53, furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c., proprio come ha motivato il primo giudice.
Pertanto, non può da tutto ciò che inferirsi quanto segue.
Se del mutuo, pari a € 400.000, sono stati utilizzati solo circa 49 mila € per ripianare i debiti, e se sono gli stessi appellanti ad ammettere che il mutuo fu contratto, (prevalentemente, possiamo dire noi) per potere costruire un nuovo edificio, è del tutto evidente, sul piano logico, che si debba ritenere che lo stress legato all'ansia di dover corrispondere tutte le rate di un mutuo di importo elevato, è di gran lunga superiore a quello legato all'ansia di dover corrispondere tutte le rate di un mutuo di importo notevolmente inferiore.
In buona sostanza, il mutuo è stato contratto per una somma superiore di circa dieci volte, rispetto all'importo debitorio da ripianare;
e, comunque, la necessità di reperire la provvista per ripianare il debito, non è stato l'unico motivo che ha spinto il de cuius a contrarre il mutuo, avendo gli stessi appellanti ammesso che l'altro – e preponderante in termini quantitativi – motivo che indusse a chiedere il prestito, fu quello legato alla necessità di reperire la Parte_1
provvista per la costruzione di un nuovo edificio.
Se si istituisce un raffronto tra gli elementi testè indicati ed i principi espressi dalla cassazione,
nell'ordinanza n. 9475/2022, [secondo cui: “..affinché possa configurarsi un collegamento
negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario
che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei
due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento
specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una
connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto
dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei
contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567
pagina 18 di 23 del 2004). In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di
conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo
sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione
degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto
economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il
coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti
tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”], emerge, non solo che l'esigenza del ripianamento del debito, costituisse il motivo (e non già la causa) della sottoscrizione del contratto di mutuo, ma anche, e soprattutto, che detto motivo non fu l'unico, e nemmeno quello preponderante.
Invero, non v'è alcun dubbio che, a prescindere dalla sorte del contratto di conto corrente, e cioè
dalla nullità parziale delle relative clausole, che, quindi, ha determinato, nella specie, una elisione del debito, dando luogo, addirittura, ad un credito del correntista, non possa farsene discendere automaticamente la nullità del contratto di mutuo, finché non si dimostra l'esistenza di un collegamento teleologico tra i due contratti, collegamento da escludere, del tutto, nella presente fattispecie, per le ragioni sin qui evidenziate. In questo quadro, manca del tutto – ai fini della delibazione delle domande risarcitorie - quindi, il nesso causale, necessario per l'accoglimento delle domande di danni.
Invero, è del tutto evidente che, solo se l'importo del debito da ripianare fosse stato pari, o assai prossimo, a quello del mutuo, si sarebbe potuto, in astratto, istituire, in base alla regola del “più
probabile che non” un rapporto di causa effetto, tra lo stato di salute e la morte del de cuius, ed il comportamento (colposo) della banca, cui dovrebbe imputarsi il fatto di aver concesso il mutuo,
per il ripianamento di un debito, che, in realtà, non esisteva.
pagina 19 di 23 Va, peraltro, sottolineato che solo ex post, a seguito della C.T.U. svolta in primo grado, è emerso che il de cuius, era creditore, e non già debitore, mentre, dalle scritture della banca e dagli estratti conto, emergeva che, al momento della stipula del mutuo, era debitore di Parte_1
circa 49.000 €.
Peraltro, deve rimarcarsi che: “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai
criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un
altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto
inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile,
stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel
processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass.
civ., Sez. III, 11/05/2009, n. 10741).
Ancora, “In tema di illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto
sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta,
ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto
anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare
qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte
svolte in termini probabilistici” (Cass. civ., Sez. III, 30/10/2009, n. 23059).
In applicazione di tale criterio, la S.C., nella pronuncia testè citata, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'incendio sviluppatosi in un albergo e la morte di una donna che risiedeva in un appartamento situato nel medesimo edificio, disattendendo le conclusioni del perito nominato nel giudizio penale, il quale aveva sostenuto, sulla sola base delle patologie da cui era affetta la donna e pagina 20 di 23 dell'epoca del decesso, che quest'ultimo era stato accelerato dall'intenso trauma psichico provato a causa dell'incendio.
Infine, “In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo
da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come
effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che,
ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche
non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe
verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le
conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L'accertamento di tale nesso di
causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi” (Cass. civ., Sez. III,
21/12/2001, n. 16163).
Orbene, se è vero, (come è vero), che la valutazione della sussistenza del nesso causale, deve essere effettuata "ex ante", nella specie qui in esame, non si vede cosa possa addebitarsi alla banca, atteso che la inesistenza del debito di , è emersa solo “ex post”. Parte_1
Analoghe considerazioni vanno svolte, mutatis mutandis, anche con riguardo ai pretesi danni per la segnalazione alla Centrale rischi.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso sia i danni patrimoniali, sia quelli non patrimoniali.
L'assenza di nesso causale, rende del tutto ultronea ogni richiesta istruttoria.
Può solo dirsi qui, per mero tuziorismo, che la prova orale è inammissibile, per due ragioni: - a) i testi, indicati quando era vivo ( e cioè i suoi figli,) sono divenute parti del giudizio, Parte_1
dopo la riassunzione del processo interrotto, sì che sono incapaci a testimoniare, ex art. 246 c.p.c.,
come tempestivamente eccepito dalla Banca;
- b) i capitoli articolati involgono valutazioni giuridiche, inibite ai testi (Trib. Foggia, Sez. I, 24/06/2013, Massima redazionale, 2013). pagina 21 di 23 Infatti, non può ammettersi per provare il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, come l'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni.
Invero, Cass. 31/07/2012, n. 13693, ha stabilito che l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto e che ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.
L'assenza del nesso causale, poi, rende ultroneo anche qualunque accertamento peritale.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012,
n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 avverso la sentenza del 22/2/2022 pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio n. R.G. 16690/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) AN , , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'appellata CP_4 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_6 in complessivi € 26.155,00, oltre accessori di legge;
pagina 22 di 23 1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico di
[...]
, , , , del comma CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 24 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
RI GE IE Consigliere dott. Alberto BINETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta nel Ruolo Generale al nr. 788/2022, promossa da:
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, tutti elettivamente domiciliati in Gravina (Ba) a Via Pompei, 10, presso CP_4
e nello studio legale dell'Avv. Antonio Tavani che li rappresentata e difende in virtù di mandato allegato all'atto di appello, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, presso il proprio studio legale, con pec:
Email_1
- APPELLANTI – nei confronti di
in Controparte_5 persona del legale rappresentante, con sede legale in Altamura (BA) alla Via O. Serena n.
13, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Roberta Piacente e dall'Avv. Roberta Maranò (dello Studio Legale LO AT & AS (PEC
Email_2 Email_3 recapiti presso i quali ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito), elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale LO AT & AS in Bari
pagina 1 di 23 alla Piazza Umberto n. 54, come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in questo grado di appello
- APPELLATA -
avverso la sentenza del 22/2/2022, pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio n. R.G. 16690/2014.
****************************
All'udienza cartolare del 31 gennaio 2025, i procuratori delle parti precisavano le loro rispettive conclusioni. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva davanti al Tribunale di Parte_1 Bari, la e Controparte_5 chiedeva accertarsi la nullità delle condizioni economiche applicate dall'Istituto di Credito, con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti da esso attore (conto corrente bancario con affidamento nr. 52730; contratto di mutuo ipotecario nr. 0630603, stipulato con atto pubblico del 3/8/2007; contratto di conto corrente ipotecario nr. 6973213 acceso il 26/11/2009), nonché chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ed al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente subiti da esso deducente. In particolare, contestava l'applicazione di interessi ultra-legali, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, valute fittizie e spese non pattuite in relazione al primo conto corrente;
l'illiceità della causa del mutuo e l'illegittimo addebito di somme legate ad altri rapporti bancari intestati a soggetti giuridici differenti, la pattuizione di interessi usurari e di interessi composti nel piano di ammortamento in relazione al mutuo fondiario;
l'illiceità della causa del conto corrente con apertura di credito con garanzia ipotecaria n. 6973213 e l'addebito di spese ed oneri non pattuiti. L'istituto di credito, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione ed invocava il rigetto della domanda. Disposta C.T.U. contabile, il giudizio era riassunto dagli eredi di , in conseguenza Parte_1 del decesso dell'attore intervenuto in corso di causa. Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, così decideva.
“…rigetta la domanda formulata da;
- accoglie in parte la domanda formulata da Parte_2
, , , e, per l'effetto: - accerta la Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 nullità parziale del contratto di conto corrente nr. 52730 e condanna la convenuta al pagamento in favore dei predetti della somma di € 322.212,31 oltre interessi legali dalla domanda;
- accerta la nullità parziale del contratto di conto corrente ipotecario nr. 6973213, che presenta un saldo di € - 199.961,92 a debito del correntista;
- rigetta, per il resto, le domande formulate;
- condanna alla refusione delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 18400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
pagina 2 di 23 - condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli eredi sopra indicati, liquidate Pt_1 complessivamente in € 18400,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- compensa tra le parti le spese di C.T.U.”.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, gli eredi di , e cioè Parte_1
, , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, i quali impugnavano la sentenza di primo grado, limitatamente alla pronuncia di rigetto
[...] delle domande risarcitorie, insistendo nell'accoglimento delle domande predette. Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva rigettarsi l'impugnazione. All'udienza cartolare del 31 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite precisavano le loro rispettive conclusioni.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. abrogato, ma applicabile, ratione temporis.
************************************
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Esso è così articolato. Assumono gli appellanti l'ingiustizia della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria, relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali. Ciò, in quanto non avrebbe tenuto conto, sia delle allegazioni di parte attrice, sia delle risultanze della C.T.U. contabile;
così come non avrebbe tenuto conto delle altre richieste istruttorie, sempre ribadite da parte attrice e, pertanto, essi chiedono la riforma del capo reiettivo delle istanze risarcitorie, per il seguente motivo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle allegazioni di parte attrice ed alle risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento della C.T.U. contabile. Deducono gli appellanti che, con riguardo alla domanda risarcitoria il Giudice ha così motivato: “..non è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, risultando ad esempio dalla medesima prospettazione attorea che della somma di € 400.000,00 mutuata, solo € 49.375,53 furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c. Non è stata, quindi, fornita alcuna prova dell'esistenza del danno patrimoniale lamentato, né di quello non patrimoniale.” In ordine ai danni patrimoniali, assumono gli appellanti tale motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria, in quanto non terrebbe conto, sia dell'allegazione documentale di parte attrice, in ordine all'esistenza dei danni patrimoniali;
sia delle risultanze istruttorie della C.T.U. contabile in ordine alla determinazione dei danni patrimoniali subiti dall'attore. Invero, il de cuius , aveva eccepito la nullità del contratto di mutuo ipotecario nr. Parte_1 0630603 del 3.08.2007, in quanto trattavasi di contratto finalizzato principalmente ad azzerare l'apparente saldo debitore del c/c nr. 52730, peraltro inesistente, come dedotto e dimostrato dalla C.T.U. contabile nella rielaborazione del richiamato c/c, la quale ha evidenziato un saldo creditore a favore del correntista, alla data del 3.08.2007, pari ad € 302.941,13, con la conseguenza, assolutamente logica, che, se il correntista avesse avuto la disponibilità di tale somma, non avrebbe certamente richiesto l'importo di cui al citato mutuo ipotecario. Contrariamente a quanto motivato dal primo Giudice nella sentenza appellata, parte attrice ha pienamente dimostrato, per tabulas, che la maggior parte della somma mutuata è stata utilizzata per pagina 3 di 23 ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società Parte_1 S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%. Assumono, ancora, gli appellanti che: - con la stipula del contratto di mutuo indicato, dunque, la banca convenuta non ha fatto altro che utilizzare lo strumento del finanziamento fondiario allo scopo di estinguere altri debiti verso la banca, di natura chirografaria, con un debito assistito da garanzia ipotecaria;
- il comportamento illegittimo e contrario alla buona fede della banca nei confronti della parte attrice è ancora più evidente se si considera la circostanza che, alla data dell'erogazione del richiamato mutuo, il 03/08/2007, il mutuatario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito pari a + € 302.941,13, calcolato in base alla rielaborazione del C.T.U., sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di C.T.U. integrativa del 22.10.2022, pag. 85, operazione del 3.08.2007; - invero, se a tale data, il de cuius, , avesse avuto la concreta disponibilità della somma di € 302.941,13, a suo Parte_1 credito, di certo non avrebbe avuto necessità di stipulare il richiamato contratto di mutuo fondiario, evitando quindi di ipotecare i propri beni immobili, con tutte le relative conseguenze negative di danni economici e perdite patrimoniali, così come dettagliatamente specificate al punto 5) dell'atto di citazione;
- invero, il finanziamento de quo, della somma di €. 600.000,00, veniva richiesto da
[...]
, quale imprenditore edile, al solo ed unico scopo di realizzare una nuova costruzione per Pt_1 civile abitazione su suolo edificatorio sito in Palo del Colle (Ba); - a tal fine, la banca convenuta concedeva tale finanziamento ponendo, però, al sig. la condizione che sull'intero suolo Pt_1 edificatorio venisse concessa ipoteca a favore della banca, da svincolare - di volta in volta - con la vendita delle singole unità immobiliari a costruirsi, nonchè la ulteriore condizione che di tale finanziamento solo una parte sarebbe stata destinata a sostegno del programma edilizio richiesto dall'attore, obbligandolo, per la restante parte, a ripianare le preesistenti esposizioni, nei confronti della banca stessa, di , dei suoi familiari e di società di cui egli era socio;
-in definitiva Parte_1 sottraendo dalla somma erogata di €. 600.000,00, tutti i richiamati importi, pari complessivamente ad € 211.446.64, nonché le spese, imposte e competenze del finanziamento, pari ad € 12.072,89, a disposizione del richiedente rimaneva poco più della metà del finanziamento richiesto, con la conseguenza che tale somma risultava insufficiente per la realizzazione dell'opera a cui era destinata, causando la situazione di “default” in capo all'imprenditore e provocando, inevitabilmente, il suo sovraindebitamento con i conseguenti danni economici e perdite patrimoniali, come dettagliatamente specificato al punto 5) dell'atto di citazione, pag. 28 e seguenti;
- anche in questo caso, il comportamento illegittimo e contrario alla buona fede della banca nei confronti della parte attrice è ancora più evidente, se si considera la circostanza che, alla data dell'erogazione del richiamato finanziamento (26/11/2009) il beneficiario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito di + € 293.414,59, calcolato dalla rielaborazione effettuata dal C.T.U. sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di C.T.U. integrativa del 22.10.2022, pag. 101, operazione del 26.11.2009; - invero, se a quest'ultima data il de cuius avesse avuto la disponibilità della somma di € 293.9414,59 a suo credito, di Parte_1 certo non avrebbe avuto necessità di alcun finanziamento, né tanto meno di gravare i propri immobili da ipoteca;
- al contrario, avrebbe sicuramente utilizzato tale somma per la sua attività edilizia, dal momento che l'importo equivaleva, più o meno, alla somma rimasta nella disponibilità dell' dopo Pt_1 la decurtazione dal finanziamento di tutti gli importi trattenuti dalla banca e sopra specificati;
- da ciò ne consegue che, essendo il saldo del conto corrente n. 52730 sempre positivo sia alla data del 3.08.2008 che alla data del 26.11.2009, ad essi appellanti, va riconosciuto il danno subito, pari a tutti i costi effettivamente sostenuti e connessi ai due richiamati rapporti bancari, che il C.T.U ha espressamente quantificato in € 49.795,43, per il contratto di mutuo fondiario n. 630603; e in € 96.823, 92 per il c/ corrente ipotecario n. 6973213, per un totale di € 146.619,35. Deducono – ancora – gli appellanti che: - infatti, il Giudice di prime cure, pur avendo aderito, senza riserve a tali risultanze, in quanto avulse da errori logici o metodologici e congruamente motivate, pagina 4 di 23 tanto da porle alla base della propria decisione in ordine sia all'accertamento della nullità parziale del contratto di c/c n. 52730, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 322.212,31, così come determinata dal C.T.U., sia all'accertamento della nullità parziale del contratto di c/c ipotecario n. 6973213, con il saldo a debito determinato dallo stesso C.T.U., non si comprende perchè esso giudicante abbia omesso di considerare le risultanze della C.T.U. in ordine alla determinazione dei danni patrimoniali subiti dall'attore, dal momento che lo stesso C.T.U. ha accertato l'ipotesi che il c/c n. 52730, alle date di stipula dei contratti di finanziamento, presentava un saldo attivo;
danni espressamente quantificati dal C.T.U. nella sua prima Relazione del 4.12.2018. In ordine ai danni non patrimoniali, gli appellanti hanno così argomentato come segue. il Giudice ha ritenuto che: “nel caso di specie, nessuna prova, né tantomeno allegazione, è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale.” Anche tale motivazione è insufficiente e contraddittoria, in quanto non tiene in alcuna considerazione tutta l'abbondante allegazione documentale di parte attrice, in ordine all'esistenza dei danni non patrimoniali;
né tiene conto delle richieste istruttorie in tal senso, sempre ribadite in tutti gli atti di parte attrice, da ultimo anche nella comparsa conclusionale, senza che le stesse siano state mai prese in considerazione dal Giudice.
Invero al punto 6) dell'atto di citazione veniva espressamente dedotto la gravità del danno non patrimoniale (nella fattispecie esistenziale e biologico) subito dall'attore, sempre a causa del comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta e innanzi richiamato. In particolare veniva evidenziato che l'originario attore (de cuius ) per far fronte ai continui illegittimi Parte_1 pagamenti richiesti dalla convenuta, ha dovuto rinunciare alla serenità propria e della sua famiglia, per la continua ansia di non poter far fronte ai pagamenti;
ha dovuto completamente interrompere la propria attività imprenditoriale, con perdita del lavoro, del relativo guadagno, nonché perdita irrimediabile delle relazioni commerciali ed interpersonali. Ha dovuto, conseguentemente, mutare, in maniera radicale, le proprie scelte di vita subendo la sofferenza di assistere a sacrifici di varia natura, affrontati quotidianamente in modo personale e con la propria famiglia, mortificazione, questa, certamente non meritata considerato il volume d'affari della sua cinquantennale e prestigiosa attività imprenditoriale. Trattasi di un danno esistenziale di grande proporzione, sicura causa, altresì, dell'aggravamento del suo stato di salute, con irreversibile danno biologico subito. Infatti in data 23.12.2010 veniva Parte_1 ricoverato d'urgenza presso l'UTIC dell'Ospedale di Altamura per un grave scompenso cardiaco, insufficienza renale acuta, cardiopatia infartuale in atto ad evoluzione dilatativa, con severa riduzione della funzione sistolica del ventricolo sinistro, rimanendo ricoverato nel reparto di terapia intensiva, tenuto in coma farmacologico, fino al 3.01.2011, come da copia della cartella clinica (all. 44 fascicolo di parte); in seguito, dal 3.01.2011 al 17.01.2011, rimaneva ricoverato nel reparto di urologia del richiamato ospedale dove veniva avviato al trattamento di dialisi, come da copia della cartella clinica (all.45 fascicolo di parte) per diagnosi irreversibile di uremia terminale, trattamento che ha subito, con cadenza tri-settimanale, dalla richiamata data del 17.01.2011 fino al decesso del 19.04.2016 (all. 46 fascicolo di parte). L'aggravamento dello stato di salute, unito al trattamento in dialisi e alla notizia del passaggio a sofferenza dei suoi rapporti bancari, comunicatogli dalla convenuta in 21.01.2013 (all. 1 fascicolo di parte) hanno avuto per ennesima conseguenza la caduta del de cuius in un forte stato depressivo Pt_1 e di instabilità neurologica come certificato dallo specialista neurologo della ASL/BA del 4.02.2013 (all. 47 fascicolo di parte). Il comportamento della banca convenuta è in stretto collegamento eziologico con le conseguenze negative sullo stato di salute dell'attore, ampiamente documentate dalla copiosa certificazione medica, di provenienza pubblica, allegata al fascicolo di parte del 1° grado, dalla quale emerge chiaramente che l'attore, proprio a partire dalle illegittime condotte assunte dalla banca, ha iniziato a subire un inesorabile declino generale delle proprie condizioni di vita e di salute. Appare evidente il collegamento tra il periodo in cui l'aggravamento dello stato di salute ha iniziato a pagina 5 di 23 manifestarsi con quello del tracollo economico, causato dal comportamento ascrivibile alla illegittima condotta bancaria (in tal senso si esprime la Sentenza del Tribunale di Benevento del 14-15/05/2014). Il tracollo economico e finanziario dell'attore veniva ampiamente documentato dalla specifica documentazione allegata all'atto di citazione, costituita dalle 38 cartelle esattoriali, notificate all'attore da parte di Equitalia s.p.a., dai molteplici atti di ingiunzione e precetto, dai pignoramenti immobiliari, dall'iscrizione ipotecarie e dalla cessazione dell'attività di impresa da parte dell'attore, tutta documentazione riferita al periodo innanzi richiamato (allegati dal n. 36 al n. 43 del fascicolo di parte). Ancora, si legge nell'atto di appello che, al solo fine di far sì che questa Corte possa procedere ad una valutazione equitativa del danno non patrimoniale di natura biologica, si fa rilevare che: - l'
[...]
, originario attore nel giudizio di primo grado, all'epoca degli eventi aveva 70 anni e che Pt_1 veniva riconosciuto invalido permanente pari al 100% (all. 48 - certificato di invalidità, fascicolo di parte) con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92 (all. 49 fascicolo di parte) e conseguente perdita della capacità lavorativa al 100%. ; - nella sfera dei danni non patrimoniali rientra anche il danno causato dalla abusiva segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, operata dalla banca convenuta. Infatti dopo aver ricevuto comunicazione, relativamente a tutti e tre i richiamati rapporti bancari, della revoca fidi, decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora con
“segnalazione a sofferenza” dei medesimi (all. 1 fascicolo di parte) il de cuius riceveva Parte_1 ulteriore comunicazione, del 15.02.2013 (all. 50 fascicolo di parte), con cui la banca convenuta lo informava di aver provveduto a segnalare la sua posizione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, nella categoria di censimento delle “sofferenze” e ciò nonostante l'esistenza del credito vantato dall'attore sul proprio c/c n. 52730 nei confronti della medesima banca convenuta, come innanzi dedotto e, successivamente, riscontrato dalla C.T.U. contabile. Tale segnalazione, oltre ad aver provocato gravi danni all'immagine sociale e alla reputazione imprenditoriale e commerciale dell'attore, ha altresì pregiudicato la sua “meritevolezza” di credito nei rapporti con altri istituti. Come statuito, ripetutamente, anche dalla giurisprudenza di merito: “In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cass. 12626/2010). Secondo la Suprema Corte, infatti, il discredito che deriva da una siffatta illegittima segnalazione: “...è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;
con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici e una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c. costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato” (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507/2001). Pertanto – concludono gli appellanti – nel senso che: - la banca convenuta è tenuta anche al risarcimento dei danni non patrimoniali (da reputazione commerciale) subiti dall'attore a causa dell'illegittima segnalazione del proprio nominativo a sofferenza presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, da quantificarsi in via equitativa essendo la prova di tale danno “in re ipsa”; - sulla base di tutto quanto innanzi dedotto, supportato dalla copiosa e specifica documentazione allegata al fascicolo di parte del giudizio di 1° grado, non è assolutamente condivisibile la richiamata motivazione del primo Giudicante secondo cui: “nel caso di specie, nessuna prova né tantomeno allegazione è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale” in base alla quale ha rigettato integralmente la domanda.
pagina 6 di 23 Gli appellanti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della richiamata Sentenza appellata, tenuto conto di quanto dedotto in narrativa: 1. ANre la Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore dei sigg.
[...]
, , ed , quali eredi del de cuius Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, della somma complessiva di € 146.619,35 (€ 49.795,43 + € 96.823,93), così come Parte_1 accertati dal C.T.U. contabile nel corso del giudizio di 1° grado, con la Relazione depositata il
4.12.2018, in risposta al quesito n. 9, posto dal Giudice con l'Ordinanza del 28.04.2017.
2. ANre la Controparte_6
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (c.d. danno biologico,
[...] esistenziale e da reputazione commerciale) al pagamento in favore dei sigg. Controparte_1
, , ed , quali eredi del de cuius , nella
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 misura che l'Ecc. ma Corte adita vorrà liquidare in via equitativa.
3. Confermare tutti gli altri capi della sentenza
n. 739/2022.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.
In via istruttoria, per quanto ed ove occorra, si insiste sulle richieste istruttorie dedotte nel giudizio di 1° grado, in particolare sulla richiesta di prova testimoniale, con i testi e sulle circostanze indicate nelle memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, al fine della prova del danno biologico subito dal de cuius in conseguenza del comportamento tenuto dalla banca Parte_1 convenuta;
nonché l'eventuale richiesta di C.T.U. medica sulla documentazione medica depositata e allegata al fascicolo di parte, stante il decesso dell'originario attore , dante causa degli Parte_1 attori in riassunzione in I grado e attuali appellanti.”. L'appellata (che ha espressamente dichiarato di non aver proposto appello incidentale), si è recisamente opposta all'accoglimento dell'appello, avverso cui ha replicato, come segue.
“..1) INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C. In via del tutto preliminare la eccepisce la inammissibilità dell'appello CP_7 spiegato da controparte in qu on ha ragionevole probabilità di essere accolto1. Controparte impugna la sentenza di primo grado,“nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto non ha tenuto conto sia delle allegazioni di parte attrice sia delle risultanze della c.t.u. contabile”. 1 Il profilo riguardante l'art. 348 bis – vecchio testo, applicabile, ratione temporis – è superato, in ragione dalla fase decisoria in cui si trova la causa. Invero, l'art. 348 ter c.p.c. - articolo abrogato dal D. Lgs. n. 149 – prevedeva che “All'udienza di cui all'articolo 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91”. pagina 7 di 23 Nella specie, controparte fonda la richiesta di risarcimento danni sulla circostanza che la banca avrebbe erogato delle linee di credito ipotecarie, al fine di ripianare esposizioni debitorie dello stesso mutuatario, ed in particolare il saldo debitore di un conto corrente bancario che, all'esito della consulenza tecnica, è risultato a credito. Orbene, il rigetto della domanda risarcitoria, effettuato dal Tribunale di Bari, è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “è l'attore a dover fornire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. invocata nella specie”, prova cui controparte si è sottratta. Il Tribunale di Bari ha ritenuto che “l'irrilevanza della destinazione finale delle somme mutuate non consente di ritenere di per sé antigiuridica o illecita la condotta di aver concesso il finanziamento, peraltro su richiesta dell'originario attore”, e che controparte non ha fornito prova alcuna “in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria”. La decisione del giudice di primo grado è in linea con l'orientamento consolidato della S.C. (citato dalla stessa sentenza impugnata) secondo cui "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6-3, ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, sentenza n. 13469 del 16/09/2002; Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6329). Il giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente e sufficientemente motivato il rigetto della domanda risarcitoria ragion per cui la statuizione sul punto va confermata e l'appello rigettato.
** *** ** Ciò premesso, l'appello spiegato ex adverso è infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono. Con l'atto di appello controparte censura la sentenza di primo grado per
“violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle allegazioni di parte attrice ed alle risultanze istruttorie derivanti dall'espletamento della C.T.U. contabile”. Gli appellanti impugnano il capo della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che non è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse pagina 8 di 23 risultato attivo e non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria. 2) I DANNI PATRIMONIALI Con il primo motivo di appello controparte ribadisce l'eccezione di nullità del mutuo ipotecario nr. 0630603 del 3.08.2007 “in quanto trattavasi di contratto finalizzato principalmente ad azzerare l'apparente saldo debitore del c/c nr. 52730 peraltro inesistente”, nonché altre esposizioni debitorie personali del mutuatario (il sig. ), altre cointestate allo stesso e a suoi familiari, e Parte_1 della società S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%. Secondo la prospettazione avversaria, una parte della somma erogata a titolo di mutuo, per un importo complessivo di € 163.814,16, sarebbe stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria (personale, familiare e societaria) del de cuius
[...]
, e tale finanziamento non sarebbe stato richiesto se il c/c n. 52730, alla Pt_1
l 3.08.2007, fosse risultato attivo, come accertato dalle risultanze della CTU che avrebbe accertato che, “alla data dell'erogazione del richiamato mutuo, il 03/08/2007, il mutuatario non solo non avesse un saldo negativo sul c/c n. 52730 ma che, addirittura, vantasse un credito pari a + € 302.941,13, calcolato in base alla rielaborazione del c.t.u., sul saldo rettificato del c/c 52730, così come dedotto nell'allegato n. 8 della Relazione di ctu integrativa del 22.10.2022, pag. 85, operazione del 3.08.2007”. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente si fa presente che il CTU ha accertato che “il saldo originario del c/c n. 52730, ordinato per data operazione, il giorno della stipula del 03.08.2007 era pari a € -49.643,45 a debito del correntista” (pag. 20 della C.T.U. integrativa). La Banca ha evidenziato sin dal primo grado che, a fronte di una somma erogata pari ad € 400.000,00, il saldo debitore del c/c 52730 era pari a soli € - 49.643,45, ragion per cui è di tutta evidenza che il Sig.
[...]
non ha contratto il mutuo per eliminare la esposizione c Pt_1
52730 che rappresentava appena il 10% della somma erogata. Di conseguenza, la circostanza che il saldo del c/c – a seguito del ricalcolo – fosse o meno a debito, sarebbe del tutto ininfluente dal momento che il ripianamento della esposizione di c/c non ha certamente costituito la causa della stipula del contratto di mutuo, circostanza che si contesta fermamente. Né controparte ha fornito prova alcuna a riguardo. Ciò premesso, si ribadisce che controparte non ha neppure fornito alcuna prova che il de cuius non avrebbe richiesto il mutuo se il c/c n. 52730, Parte_1 alla data del 3.08.2007, fosse risultato attivo: trattasi di una mera affermazione priva di alcun riscontro probatorio. Le osservazioni svolte, valgono ovviamente anche con riferimento all'apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulata in data 26.11.2009: a fronte di una somma erogata pari ad € 600.000,00 il CTU ha accertato che il salo debitore del c/c 52730 a tale data era pari ad € 66.975,72. Dal momento che il saldo debitore del c/c ordinario rappresentava il 10% del finanziamento erogato, è del tutto evidente che, anche in questo caso, il Sig. non ha certamente Parte_1 sottoscritto il finanziamento per eliminare la esposizione del c/c.
pagina 9 di 23 Anche in questo caso non risulta in alcun modo dimostrato che il Sig.
[...]
non avrebbe richiesto tale finanziamento se il c/c n. 52730, a a del Pt_1
26.11.2009, fosse risultato attivo. Si tratta di mera affermazione del tutto infondata. 3) INFONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL MUTUO IPOTECARIO E DELL'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA. Con motivazione immune di vizi, il Giudice di primo grado ricorda che “la giurisprudenza è pacifica nell'escludere che il mutuo fondiario integri un finanziamento con vincolo di destinazione, non dovendo la somma erogata essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ben potendo essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, in tal modo consentendone una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione, da parte del mutuatario, di una garanzia reale (Cass. 11 gennaio 2001, n. 317; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792)”. Prosegue la sentenza impugnata: “la giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che, per parlare di mutuo di scopo, “occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel concreto, ad uno specifico interesse pubblico” nel caso di mutuo legale, “ovvero ricomprenda o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse (non solo del mutuatario, ma anche) proprio della persona del mutuante” (Cassazione civile, sez. I, 25/01/2021, n. 1517). Nel c.d. mutuo di scopo convenzionale, la Suprema Corte ha più volte ribadito che in tal caso il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto e che nel sinallagma negoziale, quest'ultima prestazione assume rilievo essenziale in corrispettività dell'attribuzione della somma erogata (Cass., 11 gennaio 2001, n. 317; Cass., n. 15929/2018; Cass., n. 26699/2017; Cass., n. 25783/2015); con la conseguenza che “Quando è mancata la realizzazione della finalità prevista", "il contratto è risolubile per inadempimento del mutuatario, a iniziativa del mutuante" (Cass. n. 3752/1981 e Cass., n. 317/2001)”. Occorre preliminarmente ribadire e precisare che la non ha mai CP_7
“trattenuto” somme dal finanziamento ipoteca decurtazione” di altre esposizioni facenti capo al Sig. né ha mai, di sua iniziativa, Pt_1 addebitato o girocontato sul c/c 52 e relative a finanziamenti contratti da familiari o società del Sig. . Parte_1
Si tratta di illazioni avversarie del tutto infondate e prive di alcun riscontro probatorio, che la banca contesta fermamente. Tutte le operazioni disposte sul c/c ordinario 52730 e sul c/c ipotecario 6973213 sono state liberamente impartite dal Sig. sulla base delle sue libere Parte_1 valutazioni e determinazioni. La stipulazione del contratto di mutuo venne richiesta dal Sig. e, Parte_1 non trattandosi di mutuo di scopo, la parte mutuataria ha dat erogata la destinazione che ha ritenuto più opportuna, in piena autonomia e libertà.
pagina 10 di 23 Lo stesso dicasi per quanto concerne l'apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulata in data 26.11.2009. Né controparte ha mai fornito prova del contrario. La giurisprudenza della S.C. unanimemente ritiene che il credito fondiario di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U.B. non configuri un mutuo di scopo Esaustiva sul punto Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/04/2021, n. 9838 la quale ha osservato: “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12). Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. per utili riferimenti Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16). Come compiutamente indicato nel precedente di cui a Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017 (cfr. in senso conforme anche Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018), il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990); l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98). In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72). Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di pagina 11 di 23 per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi, l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso”. Ancora, Cass. Civ. 22 marzo 2012, n. 4792: “il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e ss., non è mutuo di scopo: di esso, cioè, non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità (Cass. 9511/2007, 317/2001), non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili”.
“Si deve escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all'esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di 1° grado. Invero, l'art. 38 T.U.B non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario” (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 24038 del 12.11.2014, consultabile su www.ilcaso.it). Ciò premesso, si fa rilevare che il Sig. nell'ambito del contratto di mutuo, Pt_1 ha rilasciato dichiarazione di ricezione e quietanza della somma di € 400.000,00 erogata dalla banca a titolo di mutuo fondiario (art. 1 del contratto di mutuo – doc. 19). Il Giudice di primo grado ha rilevato sul punto che “il mutuo fondiario stipulato tra le parti contiene indicazione specifica della dazione di danaro effettuata e quindi della traditio, e tanto è sufficiente a ritenere validamente concluso il contratto, mentre non contiene alcuna indicazione in ordine al successivo utilizzo
o destinazione della somma mutuata”. Contrariamente a quanto insinuato ex adverso, la riduzione o la eliminazione di una esposizione debitoria a breve mediante la contrazione di un mutuo che, per sua natura, consente un rientro graduale della esposizione (piano di ammortamento) a fronte del rilascio di una garanzia reale, non è attività illegittima o contraria a criteri di correttezza e buona fede! In tal senso si è chiaramente espressa Cassazione, Sezione Terza, 12.9.2014 n.19282 “Il contratto di mutuo non è un mutuo di scopo: ergo, la banca può stipulare un mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi ancora esistenti”. Le motivazioni riportate portano ad escludere, altresì, la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria, risultando anche in tal caso del tutto irrilevante il motivo per il quale tale apertura di credito sia stata richiesta e non presentando alcun profilo di illiceità l'eventuale utilizzo dell'apertura di credito pagina 12 di 23 concessa ai fini di addebitare le rate del mutuo ipotecario o di altri finanziamenti stipulati dall' o dai suoi familiari o da società a lui riconducibili. Pt_1
4) I DANNI NON PATRIMONIALI. Parte appellante impugna la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto “nel caso di specie, nessuna prova, né tantomeno allegazione, è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale”. Controparte lamenta la mancata valorizzazione della “abbondante allegazione documentale di parte attrice”e la mancata ammissione delle richieste istruttorie. Il danno esistenziale secondo controparte deriverebbe: - dal fatto che il de cuius , per far Parte_1 fronte ai continui illegittimi pagamenti richiesti dalla convenuta, ha dovuto rinunciare alla serenità propria e della sua famiglia;
- ha dovuto interrompere la propria attività imprenditoriale;
- ha perso le relazioni commerciali ed interpersonali. Da tale danno esistenziale sarebbe conseguito un danno biologico rappresentato da un aggravamento del suo stato di salute (scompenso cardiaco, insufficienza renale acuta, cardiopatia, dialisi) seguito da uno stato depressivo e instabilità neurologica. Il motivo di appello è infondato e va rigettato. Gli appellanti domandano il risarcimento dei danni “iure hereditatis”, senza fornire alcuna prova della esistenza dei danni, del quantum, né del nesso causale con il comportamento della banca, chiedendo al Giudice una valutazione equitativa. Il Tribunale, nel respingere la richiesta avversaria, ha correttamente motivato che "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13469 del 16/09/2002)” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6329)”. Orbene, il danno non patrimoniale costituisce “danno conseguenza”, e non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. 6 -3, ordinanza n. 7594 del 28/03/2018). Controparte non ha fornito alcuna prova sul punto, e ribadisce assurdamente la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado la quale risulta palesemente inammissibile dal momento che i testimoni indicati sono gli stessi appellanti! La prova testimoniale è, peraltro, inammissibile nella parte in cui l'interpello è finalizzato non già ad acquisire informazioni su fatti storici che siano nella conoscenza diretta dei testi, bensì a formulare giudizi e valutazioni, addirittura di pagina 13 di 23 carattere personale o di natura medico-legale, ipotesi recisamente esclusa dal codice di rito e dalla unanime giurisprudenza. Le prove richieste da controparte, ivi compresa la C.T.U. medica volta ad
“accertare il danno biologico lamentato dall'attore”, sono inammissibili dal momento che, anche laddove per mera ipotesi si volessero ritenere esistenti i danni lamentati ex adverso, gli stessi non sono assolutamente riconducibili al comportamento della banca (peraltro legittimo), né parte appellante ha minimamente provato il nesso causalità che intercorrerebbe tra i presunti danni e l'operato della banca. Del tutto correttamente la sentenza impugnata ricorda che, “in tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 13/12/2012, n. 22890)”. Queste le difese delle parti.
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Si è già posto in rilievo come l'appello riguardi solo il rigetto delle domande risarcitorie, concernenti gli asseriti danni, patrimoniali, e non, che avrebbe subìto il de cuius,
[...]
. Pt_1 Esse, secondo la prospettazione degli appellanti, trovano la loro scaturigine, nella erogazione del mutuo, di cui si è detto, a favore del defunto, sì che non possono che inquadrarsi nell'alveo della responsabilità aquiliana, regolata dall'art. 2043 c.c. Occorre – subito – evidenziare che, recentissimamente, le Sezioni Unite della Cassazione, sono intervenute per affermare, con la sentenza n. 5841 del 5/3/2025, che “E' valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. In precedenza, sempre la Cassazione, con l'ordinanza n. 9475/2022, si era occupata di una fattispecie in cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, sul ricorso di una banca, per la somma di euro 135.421,38, a titolo di saldo negativo del conto corrente intrattenuto con la medesima banca e di rate scadute e a scadere di un mutuo chirografario stipulato fra le parti. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, per accertare gli importi addebitati a titolo di anatocismo e di tassi debitori non pattuiti correttamente, riteneva non provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria della banca intimante sulla scorta delle conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio che aveva evidenziato l'esistenza di un saldo attivo a favore della correntista una volta espunte le poste nulle, e cioè quelle relative al tasso ultra pagina 14 di 23 legale e all'anatocismo non pattuito espressamente. In particolare, il Tribunale rilevava come il contratto di conto corrente risalente al 2003 avesse pacificamente sostituito quello stipulato originariamente nel 1987, così che il rapporto doveva essere valutato unitariamente con conseguente onere della creditrice di dimostrare le poste passive fin da quella data, onere invece rimasto inevaso. Il Tribunale dichiarava, inoltre, la nullità del mutuo chirografario per illiceità della causa, in quanto dagli estratti conto prodotti risultava che le somme mutuate erano state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria della correntista, circostanza non contestata dall'opposta. La Cassazione, ha affermato: “1.2 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La tesi dei ricorrenti si fonda sul collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente, collegamento che determinerebbe la nullità del primo, in quanto stipulato al solo fine di ripianare le presunte passività del conto corrente derivanti da clausole a loro volta dichiarate illecite. La Corte d'Appello ha ritenuto non dimostrato il collegamento negoziale tra i due contratti. In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del mutuo era meramente apparente e fondata sull'unica circostanza che il finanziamento era stato erogato mediante accredito sul conto corrente. Tale circostanza non era sufficiente per affermare un collegamento negoziale dal quale farne discendere l'illiceità della causa del contratto di mutuo. Ciò premesso deve ribadirsi che: In tema di collegamento negoziale cd. funzionale, l'accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 6a, Ord. n. 20634 del 2018). La decisione, peraltro, è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo il quale: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567 del 2004). In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”. Ciò posto, si tratterebbe, quindi, nella presente fattispecie, di responsabilità aquiliana della banca, derivante da un atto “lecito”. Ciò, per la ragione che il mutuo solutorio è perfettamente conforme a legge (il che, già, sgombra il campo con riguardo ad una parte delle doglianze degli appellanti, che assumono sussistere profili di nullità del mutuo). Tuttavia, la Cassazione, con ordinanza n. 30981 del 3/12/2024, ha stabilito che: “Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non pagina 15 di 23 colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria”. Il Tribunale, ha, così, motivato il rigetto delle domande risarcitorie.
“La domanda risarcitoria. Prremesso che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., è l'attore a dover fornire prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. invocata nella specie, nella specie difetta integralmente la prova dei predetti elementi. L'irrilevanza della destinazione finale delle somme mutuate non consente di ritenere di per sé antigiuridica o illecita la condotta di aver concesso il finanziamento, peraltro su richiesta dell'originario attore2. Né è stata fornita dimostrazione in ordine alla circostanza che l'attore non avrebbe richiesto il finanziamento se il conto fosse risultato attivo, tenuto peraltro conto che non è stato dimostrato che l'intera somma mutuata fosse stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, risultando ad esempio dalla medesima prospettazione attorea che della somma di
€ 400.000 mutuata solo € 49.375,53 furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c. Non è stata, quindi, fornita alcuna prova dell'esistenza del danno patrimoniale lamentato, né di quello non patrimoniale. Infatti, "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., Sez. 3, sentenza n. 127 del 08/01/2016; conf.: Sez. 6-3, ordinanza n. 4534 del 22/02/2017; Sez. 3, sentenza n. 20889 del 17/10/2016; Sez.
6-L, ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sez. 3, sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Sez. 3, sentenza n. 10607 del 30/04/2010; Sez. 1, sentenza n. 13469 del 16/09/2002)” (Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n .6329). Infine, “In tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa" (Cassazione civile sez. III, 13/12/2012, n. 22890). Nel caso di specie, nessuna prova né tantomeno allegazione è stata fornita in ordine al c.d. danno biologico, esistenziale ed alla reputazione commerciale. La domanda è, pertanto, sul punto integralmente rigettata”.
*********************************** 2 grassetto dell'estensore. pagina 16 di 23 Orbene, gli stessi appellanti affermano che
Invero il finanziamento de quo, della somma di €. 600.000,00, veniva richiesto da
[...]
, quale imprenditore edile, al solo ed unico scopo di realizzare una nuova Pt_1
costruzione per civile abitazione su suolo edificatorio sito in Palo del Colle (Ba). A tal fine la banca convenuta concedeva tale finanziamento ponendo, però, al sig. la Pt_1
condizione che sull'intero suolo edificatorio venisse concessa ipoteca a favore della banca,
da svincolare - di volta in volta - con la vendita delle singole unità immobiliari a costruirsi;
nonchè la ulteriore condizione che di tale finanziamento solo una parte sarebbe stata destinata a sostegno del programma edilizio richiesto dall'attore, obbligandolo, per la restante parte, a ripianare le preesistenti esposizioni, nei confronti della banca stessa, di
, dei suoi familiari e di società di cui egli era socio;
come dettagliatamente Parte_1
già specificato in atto di citazione, punto 4), pagg. 23-28, che qui brevemente si riassume:
Ancora,
gli appellanti deducono di avere pienamente dimostrato, per tabulas, che la maggior parte della somma mutuata, sarebbe stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al Parte_1
50%. Invero con l'accredito in c/c n. 52730 della somma mutuata netta di € 396.962,00, veniva azzerato il saldo debitore (inesistente) di € - 49.375,53 del ridetto c/c. E' evidente, allora, che non
è affatto vero che la maggior parte della somma mutuata è stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria personale del de cuius , dei suoi familiari e della società Parte_1
S.A.V. di cui lo stesso de cuius era socio al 50%, essendo pacifico, invece, che solo una minima
parte della somma mutuata è stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria.
Essi appellanti, poi, contraddittoriamente, riconoscono, che l'intera somma mutuata non è stata interamente utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria, avendo essi stessi ammesso che della pagina 17 di 23 somma mutuata, solo € 49.375,53, furono utilizzati per ripianare il saldo debitore del c/c., proprio come ha motivato il primo giudice.
Pertanto, non può da tutto ciò che inferirsi quanto segue.
Se del mutuo, pari a € 400.000, sono stati utilizzati solo circa 49 mila € per ripianare i debiti, e se sono gli stessi appellanti ad ammettere che il mutuo fu contratto, (prevalentemente, possiamo dire noi) per potere costruire un nuovo edificio, è del tutto evidente, sul piano logico, che si debba ritenere che lo stress legato all'ansia di dover corrispondere tutte le rate di un mutuo di importo elevato, è di gran lunga superiore a quello legato all'ansia di dover corrispondere tutte le rate di un mutuo di importo notevolmente inferiore.
In buona sostanza, il mutuo è stato contratto per una somma superiore di circa dieci volte, rispetto all'importo debitorio da ripianare;
e, comunque, la necessità di reperire la provvista per ripianare il debito, non è stato l'unico motivo che ha spinto il de cuius a contrarre il mutuo, avendo gli stessi appellanti ammesso che l'altro – e preponderante in termini quantitativi – motivo che indusse a chiedere il prestito, fu quello legato alla necessità di reperire la Parte_1
provvista per la costruzione di un nuovo edificio.
Se si istituisce un raffronto tra gli elementi testè indicati ed i principi espressi dalla cassazione,
nell'ordinanza n. 9475/2022, [secondo cui: “..affinché possa configurarsi un collegamento
negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario
che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei
due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento
specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una
connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto
dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei
contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Sez. 1, Sent. n. 12567
pagina 18 di 23 del 2004). In altri termini, nella specie, non risulta provato un collegamento tra il rapporto di
conto corrente e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo
sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione
degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto
economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il
coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti
tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”], emerge, non solo che l'esigenza del ripianamento del debito, costituisse il motivo (e non già la causa) della sottoscrizione del contratto di mutuo, ma anche, e soprattutto, che detto motivo non fu l'unico, e nemmeno quello preponderante.
Invero, non v'è alcun dubbio che, a prescindere dalla sorte del contratto di conto corrente, e cioè
dalla nullità parziale delle relative clausole, che, quindi, ha determinato, nella specie, una elisione del debito, dando luogo, addirittura, ad un credito del correntista, non possa farsene discendere automaticamente la nullità del contratto di mutuo, finché non si dimostra l'esistenza di un collegamento teleologico tra i due contratti, collegamento da escludere, del tutto, nella presente fattispecie, per le ragioni sin qui evidenziate. In questo quadro, manca del tutto – ai fini della delibazione delle domande risarcitorie - quindi, il nesso causale, necessario per l'accoglimento delle domande di danni.
Invero, è del tutto evidente che, solo se l'importo del debito da ripianare fosse stato pari, o assai prossimo, a quello del mutuo, si sarebbe potuto, in astratto, istituire, in base alla regola del “più
probabile che non” un rapporto di causa effetto, tra lo stato di salute e la morte del de cuius, ed il comportamento (colposo) della banca, cui dovrebbe imputarsi il fatto di aver concesso il mutuo,
per il ripianamento di un debito, che, in realtà, non esisteva.
pagina 19 di 23 Va, peraltro, sottolineato che solo ex post, a seguito della C.T.U. svolta in primo grado, è emerso che il de cuius, era creditore, e non già debitore, mentre, dalle scritture della banca e dagli estratti conto, emergeva che, al momento della stipula del mutuo, era debitore di Parte_1
circa 49.000 €.
Peraltro, deve rimarcarsi che: “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai
criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un
altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della
cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto
inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile,
stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel
processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass.
civ., Sez. III, 11/05/2009, n. 10741).
Ancora, “In tema di illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto
sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta,
ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto
anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare
qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte
svolte in termini probabilistici” (Cass. civ., Sez. III, 30/10/2009, n. 23059).
In applicazione di tale criterio, la S.C., nella pronuncia testè citata, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'incendio sviluppatosi in un albergo e la morte di una donna che risiedeva in un appartamento situato nel medesimo edificio, disattendendo le conclusioni del perito nominato nel giudizio penale, il quale aveva sostenuto, sulla sola base delle patologie da cui era affetta la donna e pagina 20 di 23 dell'epoca del decesso, che quest'ultimo era stato accelerato dall'intenso trauma psichico provato a causa dell'incendio.
Infine, “In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo
da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come
effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che,
ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche
non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe
verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le
conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili. L'accertamento di tale nesso di
causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi” (Cass. civ., Sez. III,
21/12/2001, n. 16163).
Orbene, se è vero, (come è vero), che la valutazione della sussistenza del nesso causale, deve essere effettuata "ex ante", nella specie qui in esame, non si vede cosa possa addebitarsi alla banca, atteso che la inesistenza del debito di , è emersa solo “ex post”. Parte_1
Analoghe considerazioni vanno svolte, mutatis mutandis, anche con riguardo ai pretesi danni per la segnalazione alla Centrale rischi.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso sia i danni patrimoniali, sia quelli non patrimoniali.
L'assenza di nesso causale, rende del tutto ultronea ogni richiesta istruttoria.
Può solo dirsi qui, per mero tuziorismo, che la prova orale è inammissibile, per due ragioni: - a) i testi, indicati quando era vivo ( e cioè i suoi figli,) sono divenute parti del giudizio, Parte_1
dopo la riassunzione del processo interrotto, sì che sono incapaci a testimoniare, ex art. 246 c.p.c.,
come tempestivamente eccepito dalla Banca;
- b) i capitoli articolati involgono valutazioni giuridiche, inibite ai testi (Trib. Foggia, Sez. I, 24/06/2013, Massima redazionale, 2013). pagina 21 di 23 Infatti, non può ammettersi per provare il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, come l'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni.
Invero, Cass. 31/07/2012, n. 13693, ha stabilito che l'affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto e che ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno.
L'assenza del nesso causale, poi, rende ultroneo anche qualunque accertamento peritale.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012,
n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 avverso la sentenza del 22/2/2022 pronunciata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio n. R.G. 16690/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) AN , , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'appellata CP_4 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_6 in complessivi € 26.155,00, oltre accessori di legge;
pagina 22 di 23 1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico di
[...]
, , , , del comma CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 24 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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