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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1644/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il giorno 03.05.1985, codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Giuseppe Curatolo, giusta C.F._1 procura in atti e da:
, nato a [...], il [...] codice fiscale Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Maria Antonio Curatolo, C.F._2 giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 02.12.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 25.09.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il 21.12.2013, Parte_2
Per_ e che dall'unione sono nati due figli, (il 16.09.2013) e (il giorno 11.03.2021), hanno Per_1 dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi ex art. 158 c.c. la separazione alle seguenti condizioni:
“1. La moglie resterà nella casa familiare di via Rosso di San Secondo 26 di Caltanissetta, con i beni mobili e suppellettili, mentre il marito porterà altrove il suo domicilio, anche in considerazione del fatto che da tempo vive in altro immobile;
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, ma avranno la loro residenza stabile presso
l'abitazione della madre di via Rosso di San Secondo 26 di Caltanissetta;
3. Entrambi i genitori paritariamente provvederanno alle cure e ad alla educazione della prole, sostenendo ogni loro spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, in parti uguali, previa valutazione concorde delle esigenze dei minori e in proporzione alle rispettive sostanze;
4. I beni mobili presenti nella casa familiare di via Rosso di San Secondo 26 rimarranno a disposizione della famiglia ivi residente;
5. Il signor corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento dei figli la Parte_2 somma di €400,00 mensili oltre aumento Istat a partire dal 1 Gennaio 2026, oltre alle spese mediche, sanitarie, scolastiche, d'istruzione necessarie e quelle ricreative sportive decise di comune accordo per la metà delle stesse;
6. In caso di disaccordo tra i coniugi viene stabilito il diritto di visita del padre ai figli, ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il domicilio della madre, con facoltà di portarli con sé sabato
e domenica dalle ore 19:00 alle ore 22” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Con decreto del giorno 02.10.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 02.12.2025 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso parere favorevole.
2 2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta.
Invero, l'accordo intervenuto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni inerenti alla prole appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli minori, in quanto idonee a garantire l'accesso a un'effettiva bigenitorialità e, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
[...] Parte_2
Caltanissetta, il giorno 21.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 210, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di cui al sopra riportato accordo tra le parti.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale di stato civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1644/2025 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il giorno 21.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 210, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il giorno 12 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1644/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il giorno 03.05.1985, codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Giuseppe Curatolo, giusta C.F._1 procura in atti e da:
, nato a [...], il [...] codice fiscale Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Maria Antonio Curatolo, C.F._2 giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 02.12.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 25.09.2025, e Parte_1 [...]
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il 21.12.2013, Parte_2
Per_ e che dall'unione sono nati due figli, (il 16.09.2013) e (il giorno 11.03.2021), hanno Per_1 dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi ex art. 158 c.c. la separazione alle seguenti condizioni:
“1. La moglie resterà nella casa familiare di via Rosso di San Secondo 26 di Caltanissetta, con i beni mobili e suppellettili, mentre il marito porterà altrove il suo domicilio, anche in considerazione del fatto che da tempo vive in altro immobile;
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, ma avranno la loro residenza stabile presso
l'abitazione della madre di via Rosso di San Secondo 26 di Caltanissetta;
3. Entrambi i genitori paritariamente provvederanno alle cure e ad alla educazione della prole, sostenendo ogni loro spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, in parti uguali, previa valutazione concorde delle esigenze dei minori e in proporzione alle rispettive sostanze;
4. I beni mobili presenti nella casa familiare di via Rosso di San Secondo 26 rimarranno a disposizione della famiglia ivi residente;
5. Il signor corrisponderà all'altro coniuge per il mantenimento dei figli la Parte_2 somma di €400,00 mensili oltre aumento Istat a partire dal 1 Gennaio 2026, oltre alle spese mediche, sanitarie, scolastiche, d'istruzione necessarie e quelle ricreative sportive decise di comune accordo per la metà delle stesse;
6. In caso di disaccordo tra i coniugi viene stabilito il diritto di visita del padre ai figli, ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 20:00 presso il domicilio della madre, con facoltà di portarli con sé sabato
e domenica dalle ore 19:00 alle ore 22” (cfr. pagg.
4-5 del ricorso).
Con decreto del giorno 02.10.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 02.12.2025 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso parere favorevole.
2 2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta.
Invero, l'accordo intervenuto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni inerenti alla prole appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli minori, in quanto idonee a garantire l'accesso a un'effettiva bigenitorialità e, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio concordatario a
[...] Parte_2
Caltanissetta, il giorno 21.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 210, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di cui al sopra riportato accordo tra le parti.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale di stato civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1644/2025 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il giorno 21.12.2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 210, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il giorno 12 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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