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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 335. Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa 1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare.
4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.
5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea.
6. Il decreto di autorizzazione prefettizia e' emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorita' militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata.
8. Il diniego di autorizzazione e' motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.
9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.
10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
2. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare.
4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non e' esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.
5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea.
6. Il decreto di autorizzazione prefettizia e' emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorita' militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata rilasciata.
8. Il diniego di autorizzazione e' motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.
9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.
10. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Commentari • 12
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