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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2807/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005607901 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7112/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14046/23/24, depositata il 15.10.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005607901, relativa alla cartella di pagamento n. 07120100124220664 per imposta di registro anno 2007.
La sentenza ha ritenuto ritualmente notificata la cartella del 30.06.2010, consegnata a familiare convivente, nonché regolarmente notificata l'intimazione di pagamento del 04.09.2018, mediante procedimento ex art. 60, lett. e), DPR 600/1973. Sulla base di tale premessa per il Giudice di prime cure non è maturata la prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale COVID-19.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, deducendo, anche in questa sede, sia la nullità della notifica dell'intimazione del 2018, per asserita mancanza di ricerche anagrafiche effettive e di prova dell'irreperibilità assoluta, che l'errata applicazione della normativa sulla sospensione COVID-19, assumendo che la sospensione utile ai fini prescrizionali sarebbe limitata a 85 giorni;
Resiste l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e il consolidamento della sentenza di primo grado, ribadendo la piena legittimità della sequenza notificatoria, dell'intimazione del 2018 e la non maturazione di alcuna prescrizione.
Le parti hanno depositato memorie e documentazione
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Sul primo motivo – asserita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento del 04.09.2018 – lo stesso è da ritenersi infondato.
Dagli atti risulta che l'ufficiale incaricato ha sia effettuato accessi in data 18.07.2018 e 04.09.2018 presso l'indirizzo anagrafico, nonché ha richiese il supporto anagrafico al Comune, constatando l'irreperibilità della destinataria. Conseguentemente procedette al deposito presso la Casa Comunale il 04.09.2018, con successivo avviso di affissione e raccomandata informativa. La modalità adottata rientra pienamente nella disciplina dell'irreperibilità assoluta, la quale – secondo l'orientamento costante della Cassazione – non richiede né l'esito analitico delle ricerche, né l'allegazione della certificazione anagrafica, essendo sufficiente l'attestazione dell'attività svolta dal messo notificatore.
La giurisprudenza, da ultimo Cass. ord. n. 9924/2025, richiamata dall'Agenzia, conferma che la relata di notifica è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso quanto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, non solo non è stata proposta querela di falso, ma l'AP non contesta un fatto attestato, ma pretende di sostituire alla valutazione del messo una ricostruzione alternativa. Ciò non è consentito.
L'intervallo temporale lamentato non incide sulla validità della notifica. La stessa Cassazione ha affermato che la verifica dell'attualità delle ricerche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base degli atti (cfr. Cass. 5818/2024). Nel caso di specie le ricerche sono state effettuate in un arco temporale congruo e gli accessi del 18.07.2018 e 4.09.2018 precedono immediatamente la fase finale della notifica. In merito l'AP non fornisce alcun elemento concreto che dimostri l'effettiva reperibilità presso il domicilio, pertanto la notifica del 04.09.2018 deve ritenersi ritualmente perfezionata. Il motivo va rigettato.
In relazione al secondo motivo – sospensione COVID-19 e prescrizione maturata tra il 2018 e il 2024 è parimenti infondato. L'AP assume in maniera non fondata che la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi sarebbe spirata nonostante l'intimazione impugnata, sostenendo che la sospensione COVID-19 sarebbe limitata a 85 giorni. Al contrario, la sentenza di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, secondo cui la sospensione dei termini di riscossione comporta anche sospensione dei termini di prescrizione “per un corrispondente periodo”.
La Corte di primo grado ha rilevato l'applicazione della sospensione straordinaria e della proroga prevista dal comma 4-bis dell'art. 68, che – pur rivolto in parte ai termini di decadenza – interagisce con l'art. 12 cit. ai fini della sospensione della prescrizione in materia di riscossione.
L'applicazione della sospensione non è stata contestata nel suo fondamento normativo, ma solo nella sua
“durata”, assumendo l'AP che i mesi considerati dal giudice sarebbero “abundantiam”. L'assunto non convince.
Tra la notifica dell'intimazione del 04.09.2018 e quella del 26.02.2024 non sono decorsi 5 anni, anche a volere applicare la sola sospensione minima, e comunque con la sospensione COVID-19 il termine è senz'altro preservato. Per questo. Il motivo va rigettato.
Anche il terzo motivo – prescrizione quinquennale antecedente (2010–2018) per sanzioni e interessi – risulta infondato. La consegna a familiare convivente (D'EL TA) è provata documentalmente e non contestata. La cartella è dunque definitivamente consolidata.
Per giurisprudenza costante di legittimità l'obbligazione accessoria segue quella principale;
ciò significa che, se per l'imposta opera il termine decennale, anche per sanzioni e interessi opera il medesimo termine, salvo che un giudicato intervenga a “convertire” il termine (ipotesi non ricorrente).
L'orientamento invocato dall'AP (Cass. SU n. 23397/2016) riguarda la diversa ipotesi della
“conversione ex art. 2953 c.c.” del termine breve in decennale a seguito di sentenza passata in giudicato, non già quella – come nel caso di specie – della definitività dell'atto impositivo per mancata impugnazione.
La tesi dell'AP è quindi destituita di fondamento.
Da ultimo, come già accertato supra, l'intimazione del 04.09.2018 è stata validamente notificata;
pertanto, anche il decorso del termine decennale è stato tempestivamente interrotto.
Tutti i motivi di appello si rivelano infondati, in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito la sequenza delle notifiche, nonché ha applicato coerentemente i principi in tema di irreperibilità, prescrizione e sospensione.
Per questi motivi
deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna ilo contribuente AP al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 700,00, in favore della parte appellata costituita Agenzia delel
Entrate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2807/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005607901 REGISTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7112/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14046/23/24, depositata il 15.10.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005607901, relativa alla cartella di pagamento n. 07120100124220664 per imposta di registro anno 2007.
La sentenza ha ritenuto ritualmente notificata la cartella del 30.06.2010, consegnata a familiare convivente, nonché regolarmente notificata l'intimazione di pagamento del 04.09.2018, mediante procedimento ex art. 60, lett. e), DPR 600/1973. Sulla base di tale premessa per il Giudice di prime cure non è maturata la prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale COVID-19.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, deducendo, anche in questa sede, sia la nullità della notifica dell'intimazione del 2018, per asserita mancanza di ricerche anagrafiche effettive e di prova dell'irreperibilità assoluta, che l'errata applicazione della normativa sulla sospensione COVID-19, assumendo che la sospensione utile ai fini prescrizionali sarebbe limitata a 85 giorni;
Resiste l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e il consolidamento della sentenza di primo grado, ribadendo la piena legittimità della sequenza notificatoria, dell'intimazione del 2018 e la non maturazione di alcuna prescrizione.
Le parti hanno depositato memorie e documentazione
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Sul primo motivo – asserita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento del 04.09.2018 – lo stesso è da ritenersi infondato.
Dagli atti risulta che l'ufficiale incaricato ha sia effettuato accessi in data 18.07.2018 e 04.09.2018 presso l'indirizzo anagrafico, nonché ha richiese il supporto anagrafico al Comune, constatando l'irreperibilità della destinataria. Conseguentemente procedette al deposito presso la Casa Comunale il 04.09.2018, con successivo avviso di affissione e raccomandata informativa. La modalità adottata rientra pienamente nella disciplina dell'irreperibilità assoluta, la quale – secondo l'orientamento costante della Cassazione – non richiede né l'esito analitico delle ricerche, né l'allegazione della certificazione anagrafica, essendo sufficiente l'attestazione dell'attività svolta dal messo notificatore.
La giurisprudenza, da ultimo Cass. ord. n. 9924/2025, richiamata dall'Agenzia, conferma che la relata di notifica è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso quanto ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, non solo non è stata proposta querela di falso, ma l'AP non contesta un fatto attestato, ma pretende di sostituire alla valutazione del messo una ricostruzione alternativa. Ciò non è consentito.
L'intervallo temporale lamentato non incide sulla validità della notifica. La stessa Cassazione ha affermato che la verifica dell'attualità delle ricerche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice sulla base degli atti (cfr. Cass. 5818/2024). Nel caso di specie le ricerche sono state effettuate in un arco temporale congruo e gli accessi del 18.07.2018 e 4.09.2018 precedono immediatamente la fase finale della notifica. In merito l'AP non fornisce alcun elemento concreto che dimostri l'effettiva reperibilità presso il domicilio, pertanto la notifica del 04.09.2018 deve ritenersi ritualmente perfezionata. Il motivo va rigettato.
In relazione al secondo motivo – sospensione COVID-19 e prescrizione maturata tra il 2018 e il 2024 è parimenti infondato. L'AP assume in maniera non fondata che la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi sarebbe spirata nonostante l'intimazione impugnata, sostenendo che la sospensione COVID-19 sarebbe limitata a 85 giorni. Al contrario, la sentenza di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015, secondo cui la sospensione dei termini di riscossione comporta anche sospensione dei termini di prescrizione “per un corrispondente periodo”.
La Corte di primo grado ha rilevato l'applicazione della sospensione straordinaria e della proroga prevista dal comma 4-bis dell'art. 68, che – pur rivolto in parte ai termini di decadenza – interagisce con l'art. 12 cit. ai fini della sospensione della prescrizione in materia di riscossione.
L'applicazione della sospensione non è stata contestata nel suo fondamento normativo, ma solo nella sua
“durata”, assumendo l'AP che i mesi considerati dal giudice sarebbero “abundantiam”. L'assunto non convince.
Tra la notifica dell'intimazione del 04.09.2018 e quella del 26.02.2024 non sono decorsi 5 anni, anche a volere applicare la sola sospensione minima, e comunque con la sospensione COVID-19 il termine è senz'altro preservato. Per questo. Il motivo va rigettato.
Anche il terzo motivo – prescrizione quinquennale antecedente (2010–2018) per sanzioni e interessi – risulta infondato. La consegna a familiare convivente (D'EL TA) è provata documentalmente e non contestata. La cartella è dunque definitivamente consolidata.
Per giurisprudenza costante di legittimità l'obbligazione accessoria segue quella principale;
ciò significa che, se per l'imposta opera il termine decennale, anche per sanzioni e interessi opera il medesimo termine, salvo che un giudicato intervenga a “convertire” il termine (ipotesi non ricorrente).
L'orientamento invocato dall'AP (Cass. SU n. 23397/2016) riguarda la diversa ipotesi della
“conversione ex art. 2953 c.c.” del termine breve in decennale a seguito di sentenza passata in giudicato, non già quella – come nel caso di specie – della definitività dell'atto impositivo per mancata impugnazione.
La tesi dell'AP è quindi destituita di fondamento.
Da ultimo, come già accertato supra, l'intimazione del 04.09.2018 è stata validamente notificata;
pertanto, anche il decorso del termine decennale è stato tempestivamente interrotto.
Tutti i motivi di appello si rivelano infondati, in quanto la sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito la sequenza delle notifiche, nonché ha applicato coerentemente i principi in tema di irreperibilità, prescrizione e sospensione.
Per questi motivi
deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna ilo contribuente AP al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 700,00, in favore della parte appellata costituita Agenzia delel
Entrate.