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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/11/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1285/2022 R.G. promossa da quale titolare della ditta “ANTICO FORNO Parte_1 CICERELLI”, rappresentata e difesa dall'avvocato ON Noia
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.07.2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione a tre ordinanze ingiunzione nr.: OI-000021972, OI-000021970 e OI-000021973 emesse dall' Sede di Cosenza e notificate al ricorrente il 03.06.2022 con cui veniva ingiunto CP_1 il pagamento, rispettivamente, di € 18.000,00, 18.500,00 e 17.000,00 sull'asserito presupposto dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, riferito a tre distinti accertamenti nr.: .2500.22/02/2017.0064433, CP_1
.2500.22/02/2017.0064451 e .2500.22/02/2017.0064462 del 22.02.2017. Parte CP_1 CP_1 ricorrente ha dedotto: a) l'intervenuta prescrizione dei contributi;
b) l'adempimento, ancorché tardivo del debito previdenziale, c) la sproporzione fra quanto dovuto e la sanzione irrogata.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituito l' variamente argomentando per il rigetto del ricorso siccome CP_1 infondato in fatto e in diritto.
1 Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. In via preliminare si osserva che l'opposizione è tempestiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata infatti notificata il 03.06.2022, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 04.07.2022 è tempestivo (considerato che il termine di trenta giorni, ex art. 6 d.lgs. 150/2011, scadeva domenica 3 luglio 2022 con conseguente proroga al giorno successivo).
3. Nel merito il ricorso deve essere rigettato ma con le precisazioni che seguono.
3.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, i verbali di accertamento della violazione di legge sono stati regolarmente notificati alla parte ricorrente (in particolare, sono stati consegnati nelle mani della madre familiare convivente) il 03.03.2017 (cfr. all.ti non numerati ). CP_1
3.2. È, inoltre, infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016, decreto che ha depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis,
d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, commesse dall'impresa e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, l. n. 689/1981, è stato ritualmente notificato il 03.03.2017.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al luogo in cui le notifiche sono state eseguite e, pertanto, esse valgono a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tenersi conto in primo luogo della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 (129 giorni).
2 Il citato art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione in data 03.03.2017 e della sospensione del termine, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, eseguita il 03.06.2022, il termine quinquennale di prescrizione non era compiuto.
3.3. È priva di rilievo la circostanza che la parte ricorrente abbia adempiuto tardivamente al debito previdenziale di cui agli accertamenti nr.: .2500.22/02/2017.0064433, CP_1
.2500.22/02/2017.0064451 e .2500.22/02/2017.0064462 del 22.02.2017. In CP_1 CP_1 particolare, per come espressamente indicato negli stessi, per evitare le relative sanzioni,
l'adempimento sarebbe dovuto avvenire nel termine di tre mesi dalla loro notifica (cfr. pag. 1 “Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. […] Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.), mentre il
3 versamento è avvenuto soltanto il 04.12.2017 (cfr. modello F24 depositato dalla parte ricorrente).
3.4. Ciò posto, si rileva che da ultimo il d.l. n. 48 del 2023, come convertito, entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha modificato la norma citata, disponendo all'art. 23 che le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» siano sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Ebbene, in ordine a tale novella legislativa si deve osservare, come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con ord. n. 199 del 2023, che la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai
«principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior» (cfr. Corte Cost. sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021).
Da ciò consegue che, anche nel presente giudizio, avente ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della sanzione secondo i parametri, innanzi indicati, previsti dalla riforma.
La rideterminazione degli importi va effettuata dunque nel rispetto del nuovo testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (introdotto dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023) secondo il quale: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Di talché, il ricorso va, pertanto, respinto, ma a fronte di un importo omesso di euro
550,74 per il 2012, di euro 1.140,87 per il 2013 e di euro 47,05 per il 2015 (cfr. avvisi di accertamento memoria , pagine 4), si ritiene equo rideterminare la sanzione per CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in euro 826,11 per l'anno 2012, in euro 4 1.711,30 per l'anno 2013, in euro 70,57 per l'anno 2015 pari a una volta e mezza l'importo non corrisposto.
5. In considerazione delle ragioni della decisione e della misura della rideterminazione della sanzione, sussistono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che:
- per le violazioni relative all'ordinanza ingiunzione nr. OI-000021970, la sanzione amministrativa dovuta da all' è rideterminata Parte_1 CP_1 nella misura di euro 826,11;
- per le violazioni relative all'ordinanza ingiunzione nr. OI-000021972, la sanzione amministrativa dovuta da all' è rideterminata Parte_1 CP_1 nella misura di euro 1.711,30;
- per le violazioni relative all'ordinanza ingiunzione nr. OI-000021973, la sanzione amministrativa dovuta da all' è rideterminata Parte_1 CP_1 nella misura di euro 70,57;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 18.11.2025.
Il Giudice
ON NA
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