CASS
Sentenza 5 maggio 2021
Sentenza 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2021, n. 17132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17132 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI LU (RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG SI PERELLI il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17132 Anno 2021 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate emessa dal Tribunale di Castrovillari, ufficio GIP, con la quale veniva applicata a DE SI IG, titolare di fatto della ditta agricola DESIFRUTTA s.r.l. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a ipotesi criminosa di cui all'art.603 bis cod.pen. in ragione dello sfruttamento di manodopera nella raccolta della frutta e della sua utilizzazione in violazione delle prescrizioni lavoristiche concernenti il trattamento salariale, sproporzionato rispetto alla natura e durata della prestazione lavorativa, nonché in relazione al trattamento normativo (orario, riposo giornaliero e settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) e in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e per avere sottoposto i lavoratori a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti, con approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori costretti, per mancanza di redditi, ad accettare le suddette condizioni di lavoro. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di IG DE SI articolando diversi profili di doglianza sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari. 3. Con istanza depositata in data 21 Gennaio 2021 il ricorrente personalmente e il suo difensore dichiaravano di rinunciare al ricorso evidenziando come nelle more la misura cautelare era stata revocata e che non ricorreva più interesse alla pronuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 21 Gennaio 2021. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità 1 determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per essere stato revocato nel frattempo il titolo cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 Giu.no 2021
sentite le conclusioni del PG SI PERELLI il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17132 Anno 2021 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/01/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catanzaro in sede di riesame cautelare con la ordinanza impugnata confermava la ordinanza de libertate emessa dal Tribunale di Castrovillari, ufficio GIP, con la quale veniva applicata a DE SI IG, titolare di fatto della ditta agricola DESIFRUTTA s.r.l. la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a ipotesi criminosa di cui all'art.603 bis cod.pen. in ragione dello sfruttamento di manodopera nella raccolta della frutta e della sua utilizzazione in violazione delle prescrizioni lavoristiche concernenti il trattamento salariale, sproporzionato rispetto alla natura e durata della prestazione lavorativa, nonché in relazione al trattamento normativo (orario, riposo giornaliero e settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie) e in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e per avere sottoposto i lavoratori a condizioni di lavoro e a situazioni alloggiative degradanti, con approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori costretti, per mancanza di redditi, ad accettare le suddette condizioni di lavoro. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa di IG DE SI articolando diversi profili di doglianza sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari. 3. Con istanza depositata in data 21 Gennaio 2021 il ricorrente personalmente e il suo difensore dichiaravano di rinunciare al ricorso evidenziando come nelle more la misura cautelare era stata revocata e che non ricorreva più interesse alla pronuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 21 Gennaio 2021. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità 1 determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione per essere stato revocato nel frattempo il titolo cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 Giu.no 2021