Sentenza 4 gennaio 1967
Massime • 1
Il vizio di ultra (ed extra) petizione ricorre quando il giudice emette una pronunzia che trascende i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio, non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Pertanto tale vizio non e ipotizzabile quando il giudice, in Sede di decisione, si sia limitato a correggere l'errore commesso da una delle parti nella formulazione di un capitolo di prova relativo all'epoca in cui si assuma essersi verificato un evento giuridico estintivo della pretesa dell'attore, e cio in base alle risultanze dello stesso mezzo istruttorio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/1967, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 1967 |
Testo completo
Il vizio di ultra (ed extra) petizione ricorre quando il giudice emette una pronunzia che trascende i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio, non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Pertanto tale vizio non e ipotizzabile quando il giudice, in Sede di decisione, si sia limitato a correggere l'errore commesso da una delle parti nella formulazione di un capitolo di prova relativo all'epoca in cui si assuma essersi verificato un evento giuridico estintivo della pretesa dell'attore, e cio in base alle risultanze dello stesso mezzo istruttorio.*