Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/1967, n. 16
CASS
Sentenza 4 gennaio 1967

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Il vizio di ultra (ed extra) petizione ricorre quando il giudice emette una pronunzia che trascende i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio, non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Pertanto tale vizio non e ipotizzabile quando il giudice, in Sede di decisione, si sia limitato a correggere l'errore commesso da una delle parti nella formulazione di un capitolo di prova relativo all'epoca in cui si assuma essersi verificato un evento giuridico estintivo della pretesa dell'attore, e cio in base alle risultanze dello stesso mezzo istruttorio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/1967, n. 16
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16
    Data del deposito : 4 gennaio 1967

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