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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
21
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa CE DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2766 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Nunè,
[...] elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Eunice Loria, elettivamente domiciliata Parte_2 come in atti
Appellata
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso all'avv. Granata Maria CP_1
CE, elettivamente domiciliato come in atti Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4062/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 05/05/2022.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di avere lavorato alle dipendenze di dal 01/12/1993, con contratto a Parte_2 CP_2 tempo indeterminato e di essere attualmente inquadrata nell'area A, livello A1 “Amministrativo” ai sensi del “CCNL per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti alla
Federcasa”; di avere espletato, dal mese di gennaio 2006 e fino all'8 aprile 2011 sotto le direttive ed il controllo del Direttore Generale, le mansioni tipiche di un lavoratore inquadrato nell'area Quadro, collaborando a tutte le attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, dalle Commissioni Consiliari, dal Collegio dei Revisori, nonché a quelle relative ai rapporti con la Presidenza e con la Dirigenza;
di aver operato dal 2012 in diretta collaborazione con i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione dell' e con il Vice Presidente dello stesso con funzione di coordinamento delle unità attribuite Pt_1 alla Segreterie e, successivamente, con il Commissario straordinario dell'Ente (nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 31.07.2013); di essere stata, di fatto, responsabile dell'Ufficio di Segreteria di Presidenza (costituito con Determinazione Direttoriale n. 140 del
16.11.2014) creato per assolvere alle incombenze tecnico-amministrative dell'organo di vertice;
di aver presentato formali istanze, nel corso degli anni, volte ad ottenere l'attribuzione della superiore qualifica in relazione alle mansioni concretamente svolte, rimaste senza riscontro;
di non essersi vista regolarizzare la propria posizione nemmeno all'esito positivo del colloquio avuto con l'allora
Direttore Generale che ne aveva proposto il passaggio ad una posizione “quadro”, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la società CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la dipendente per Parte_2 il periodo indicato nella narrativa del presente ricorso ha svolto con continuità per oltre 90 giorni,
o, comunque, per un periodo, ininterrotto, di oltre 180 giorni nell'anno solare, mansioni superiori al suo profilo-categoria di appartenenza, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 3 del 2006-2009, CP_3 successivamente rinnovato, e dell'art. 51, comma 3, del CCNL Federcasa 2016-2018, nonché, in ogni caso dell'art. 2103 c.c. ad essere inquadrata definitivamente a partire dal 16.12.2014 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia nel superiore profilo Area Quadri, Livello Q1 con applicazione – ai fini della ricostruzione di carriera- di ogni disposizione di legge e contrattuale sulla progressione retributiva e sull'inquadramento giuridico e sempre per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro-tempore a collocare la ricorrente definitivamente a tale livello;
2. accertare e dichiarare il diritto della dipendente sin dal 16.12.2014 o, comunque dal primo giorno Parte_2 di effettivo svolgimento di mansioni superiori, al corrispondente trattamento economico e, per
l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore perle causali di cui in narrativa
[...]
a corrispondere alla medesima dal 16.12.2014, oltre successive occorrende sino alla data odierna, tutte le differenze retributive maturate e non percepite come risulta da allegato conteggio che si notifica unitamente al presente ricorso, quantificate (sino al 31.3.2019) in Euro 50.181,01 (diconsi
Euro cinquantamilacentottantuno//01), oltre successive maturate e maturande, ovvero la maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ancora agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria successivamente maturanti e maturandi, con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione dell'aspetto previdenziale, contributivo ed assistenziale (con esclusione dei maggiori importi da accantonare a titolo di TFR);
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del superiore livello Q1, in ogni caso: accertare e dichiarare che la dipendente per il periodo Parte_2 indicato nella narrativa del presente ricorso ha svolto con continuità per oltre 90 giorni, o, comunque, per un periodo, ininterrotto, di oltre 180 giorni nell'anno solare, mansioni superiori al suo profilo-categoria di appartenenza, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 3 del CCNL Federcasa 2006-2009, successivamente rinnovato, e dell'art. 51, comma 3, del CCNL Federcasa 2016-2018, nonché, in ogni caso, dell'art. 2103 c.c. ad essere inquadrata definitivamente a partire dal 16.12.2014 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia nel superiore profilo Area Quadri, Livello Q2 con applicazione – ai fini della ricostruzione di carriera- di ogni disposizione di legge e contrattuale sulla progressione retributiva e sull'inquadramento giuridico e sempre per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro-tempore a collocare la ricorrente definitivamente a tale livello;
4. accertare e dichiarare il diritto della dipendente sin dal 16.12.2014 o, comunque da l primo giorno Parte_2 di effettivo svolgimento di mansioni superiori, al corrispondente trattamento economico e, per
l'effetto condannare l' Controparte_4
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore per le causali di cui in narrativa
[...]
a corrispondere alla medesima dal 16.12.2014, oltre successive occorrende sino alla data odierna, tutte le differenze retributive maturate e non percepite come risulta da allegato conteggio che si notifica unitamente al presente ricorso, quantificate (sino al 31.3.2019) in Euro 24.475,52 (diconsi
Euro trentacinquemilaquarantanovecinquanta//00), oltre successive maturate e maturande, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed oltre ancora agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria successivamente maturanti e maturandi, con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione dell'aspetto previdenziale, contributivo ed assistenziale (con esclusione dei maggiori importi da accantonare a titolo di TFR) e sempre per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del Controparte_4
Legale Rappresentante pro-tempore per le causali di cui in narrativa al risarcimento del danno da perdita di avanzamento professionale nella superiore Area Quadri, Livello Q1, a decorrere dalla fine del 2018 - ovvero da quando è stata emessa la Determinazione Direttoriale n. 223 del 13.11.2018- o da altra diversa data ritenuta di giustizia, e comunque al risarcimento del danno da perdita di chance, nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto relativa alla categoria superiore dalla data dell'emissione della richiamata Determina Direttoriale o da altra diversa data ritenuta di giustizia, fino all'emananda sentenza”, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell'azienda convenuta e nella contumacia dell' , in CP_1 accoglimento del ricorso ha così disposto: “1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata in via definitiva – a partire dal 180° giorno successivo al 16.12.2014 – nell'Area Quadri –
Livello Q1 e ad essere retribuita sin dal 16.12.2014 in applicazione dei relativi minimi tabellari;
2.
Per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma lorda di euro CP_2
50.181,01, maturata (sino al 31.3.2019) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione al saldo;
3. Accertata l'omissione contributiva in relazione alle differenze retributive maturate dalla ricorrente in ragione delle mansioni superiori svolte con la suddetta decorrenza, condanna l' resistente alla regolarizzazione Pt_1 contributiva nei limiti della prescrizione;
4. Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le CP_2 spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in euro
7.795,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”. CP_ Il primo giudice, disposta la chiamata in causa dell' per avere la ricorrente richiesto anche la regolarizzazione contributiva, ha ritenuto il ricorso fondato in base alle risultanze itruttorie argomentando che: i) le dichiarazioni rese dai testi (Commissario Straordinario) e Tes_1
(dapprima collaboratore giuridico dell'azienda e poi, dal marzo al luglio 2018, Direttore Tes_2
Generale) avevano confermato che l'incarico ad interim di Responsabile dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza in capo al Direttore Generale fosse meramente formale essendo, di fatto, rimasta la direzione dell'ufficio sempre in capo alla ricorrente;
ii) le note a firma del dott. e la Per_1 testimonianza da lui resa nel corso dell'istruttoria, ancorché parzialmente contrastanti, si ritenevano superate dalla nota prot. n. 76720 del 27.07.2018 nella quale lo stesso riconosceva la natura Per_1 complessa e specialistica delle attività espletate dalla ricorrente che aveva operato e diretto, nei fatti, la particolare struttura funzionale ed organizzativa della Segreteria del Commissario Straordinario;
iii) la teste risultava inattendibile per aver negato la stessa esistenza di un Ufficio di Presidenza, Tes_3 istituito con Delibera Commissariale n. 34 del 30.7.2014 e confermato da tutte le successive delibere commissariali di revisione dell'assetto organizzativo, e per aver palesemente mentito sulle circostanze che avevano portato al suo allontanamento dall'azienda stessa;
iv) andava rigettata l'invocata applicazione dell'art. 52 D. Lgs. 165/2001 prospettata dalla resistente, in favore della disciplina civilistica tanto dell'art. 2103 c.c., quanto delle disposizioni di cui al CCLN Federcasa, tra cui la regolamentazione contrattuale in tema di mutamento di mansioni;
v) previa individuazione delle effettive mansioni svolte, confrontate con quelle di cui al rivendicato inquadramento, il ricorso doveva trovare accoglimento alla luce della copiosa documentazione e delle testimonianze rese con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata in via definitiva – a partire dal 180° giorno successivo al 16.12.2014 – nell'Area Quadri – Livello Q1 e ad essere retribuita sin dal 16.12.2014, in applicazione dei relativi minimi tabellari;
la domanda di regolarizzazione contributiva, pure avanzata dalla ricorrente, andava accertata in relazione alle differenze retributive maturate in ragione delle mansioni superiori svolte a decorrere dal dicembre 2014, in applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale e con quantificazione delle somme in capo all' CP_1 nell'esercizio della prerogativa amministrativa.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello ensurando la sentenza impugnata, per avere CP_2 il giudicante: 1) erroneamente ritenuto applicabile la disciplina civilistica al rapporto di lavoro anziché la disciplina dell'art. 52 del D. Lg.vo n. 165/2001, che non consente il riconoscimento della qualifica superiore;
2) omesso di pronunciarsi in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità della domanda per l'accertamento di due distinti livelli superiori, il “Q1” ed il “Q2” senza alcuna distinzione tra le attività svolte e l'esatto livello rivendicato, rendendo così incerta la domanda;
3) omesso di vagliare correttamente le risultanze dell'espletata prova testimoniale (sia del Commissario
incoerente e contradditoria che del dott. , irrilevante per il computo dei 180 Tes_1 Tes_2 giorni consecutivi, atteso il suo incarico di soli quattro mesi) e per aver privilegiato la prova documentale rispetto alla prova testimoniale resa dal;
4) erroneamente ritenuto provato il Per_1 requisito dei 180 giorni continuativi ai fini del riconoscimento della mansione superiore rivendicata;
5) omesso di pronunciarsi sulle contestazioni avanzate in merito ai conteggi depositati. Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dei motivi di appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avanzate dalla lavoratrice in primo grado con restituzione delle somme ricevute.
L' si è costituito al solo fine di integrare il contraddittorio eccependo la prescrizione dei CP_1 contributi ante quinquennio.
Si è costituita , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto con integrale conferma Parte_2 della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante critica la sentenza di primo grado per aver riconosciuto l'applicabilità della disciplina codicistica al rapporto di lavoro in luogo di quella dettata dal D.Lgs. 165/2001. Sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione in termini riconoscendo la natura di ente pubblico economico dell' appellante, per poi ritenere Pt_1 applicabile la disciplina civilistica ai rapporti di lavoro alle dipendenze della stessa, riconoscendo quindi la qualifica superiore invece che il solo trattamento economico.
La censura non è condivisibile in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
Il regime del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico economico è venuto, infatti, più volte all'esame della giurisprudenza in relazione alle Controparte_5
che hanno sostituito gli ex : mentre questi ultimi
[...] Controparte_6 avevano natura di Ente pubblico non economico, le nuove Aziende sono disciplinate dalle leggi regionali, che le hanno qualificate come Enti pubblici economici.
In difetto di diverse disposizioni di legge, la natura privatistica del rapporto di lavoro comporta l'applicabilità all'ente pubblico economico della disciplina delle mansioni superiori di cui all'articolo
2103 cc. Correttamente, quindi, il primo giudice ha confermato che “Per completezza, è bene evidenziare l'infondatezza delle difese di parte resistente, volte a sostenere l'inapplicabilità al rapporto in esame del disposto di cui all'art. 2103 c.c. e la conseguente applicabilità della previsione di cui all'art. 52 D. Lgs. 165/2001. Con sentenza n. 15196, del 20.6.2017, della Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che “l' del Lazio, qualificato dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, art. 2 CP_2 come ente pubblico economico strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, si configura comunque come un organismo di diritto pubblico, poiché svolgente un servizio pubblico di interesse generale (cfr. Cass. Sez. U. 21/12/1999, n. 916), ferma restando [però] la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti…omissis”. Lo Statuto dell'azienda, d'altra parte, espressamente qualifica l' CP_4 come “ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile” (v. art. 1, comma 1, dello Statuto doc. 40b di cui CP_4 al ricorso). In tale contesto, i rapporti tra il personale e l , quale ente pubblico economico, Pt_1 sono integralmente assoggettati alla disciplina privatistica e dunque, tanto all'art. 2103 c.c., quanto alle disposizioni di cui al CCLN Federcasa, tra cui la citata regolamentazione contrattuale in tema di mutamento di mansioni (v, in tal senso, art. 16, comma 1, L.R. n. 30/2002)”.
La Cassazione con sentenza 20 giugno 2023 n. 1763 nel ribadire il principio di applicabilità della disciplina civilistica ai rapporti di lavoro dei dipendenti ha, inoltre, precisato che “la natura di CP_2 ente pubblico economico di non può essere posta in discussione, sia in ragione della CP_7 qualificazione ex lege, sia per la coerenza dell'impianto normativo alla suddetta definizione... Hanno osservato al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte che «funzionale ad un efficace e produttivo esercizio dell'impresa risulta sovente, segnatamente nell'area dei servizi pubblici, una organizzazione incentrata su rapporti di impiego privato per risultare utile che l'ente dispieghi la sua attività a parità di condizioni e che si avvalga, pure, dei medesimi mezzi e strumenti adoperati dai privati imprenditori» (Cass. S.U. n. 14672/2003).” Neppure la eventuale selezione concorsuale prevista per la instaurazione del rapporto di lavoro sarebbe impeditiva della acquisizione della qualifica per effetto dello svolgimento di mansioni superiori. Tanto in base alla considerazione che nei rapporti di impiego privati, quale è quello con un ente pubblico economico, il mutamento delle mansioni originarie costituisce una mera modifica della prestazione e non una novazione oggettiva del rapporto di lavoro;
detto principio resta valido anche nell'ipotesi in cui all'attribuzione dell'inquadramento superiore consegua l'applicazione di una diversa normativa collettiva, come nel caso del passaggio a qualifica dirigenziale (nella fattispecie esaminata da Cass. n. 1731/2023 veniva in rilievo l'acquisizione automatica della qualifica di dirigente dell' . La CP_7 documentazione depositata da parte appellata alla memoria di costituzione nel presente grado (doc da
5 a 12 memoria difensiva non fa che confermare la natura privatistica del rapporto con i Pt_2 dipendenti gestita in regime privatistico anche da parte dell' stessa. CP_2
Relativamente alla dedotta inammissibilità della domanda per incertezza della medesima, stante la richiesta di accertamento di due distinti livelli superiori, “Q1” e “Q2”, osserva il Collegio che la domanda subordinata formulata dalla ricorrente non ha determinato una incertezza del petitum che è stato correttamente individuato quanto al riconoscimento delle mansioni svolte da inquadrare al livello Q1.
Infondato è, quindi, anche il secondo motivo di impugnazione. Con il terzo motivo di appello l' lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie CP_2 effettuata dal giudice di prime cure, in particolare per avere privilegiato i documenti e i testimoni indicati dalla ricorrente che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbero invece reso dichiarazioni incoerenti e contraddittorie.
E' noto, secondo costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass.
2164/2004), che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice ha descritto il tipo di attività svolta e trascritto la declaratoria del livello rivendicato, allegando specifici elementi di raffronto dai quali desumere che le mansioni alla stessa affidate erano riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello attribuito.
Appare opportuno riportare la declaratoria contrattuale di riferimento relativa all'Area Quadri: “
1. Vi appartiene il personale che, alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di maggiore rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. 2.
All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi: a) alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;
b) al coordinamento e alla sovraintendenza di altri lavoratori eccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive;
c) alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale o di ricerca…..”. In tale ambito il livello Q1 è così delineato: “Il livello Q1 potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali: pluralità dei servizi gestiti;
rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;
complessità ed articolazione delle strutture tecnico-organizzative gestite;
ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali”.
Il livello Q2 è invece riconosciuto ai “Lavoratori in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza”. Così delineata la contrattazione collettiva occorre verificare se, alla stregua della documentazione versata in atti e dell'istruttoria testimoniale, risultino confermate le allegazioni di parte ricorrente per il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento come Q1.
Il Tribunale, dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, trascritte in sentenza, ha ritenuto che la ricorrente abbia di fatto svolto le mansioni rivendicate ed in particolare che la stessa abbia di fatto diretto in via continuativa, esclusiva ed autonoma l'Ufficio di Segreteria del Presidente quale unica Responsabile.
Di nessun pregio, pertanto, risultano le doglianze espresse nell'atto di appello in relazione alla lamentata illogicità ed incongruenza della decisione impugnata che, viceversa, ha dato atto delle testimonianze rese ed analizzato la documentazione prodotta dandone conto nella motivazione che ha sorretto l'accoglimento della domanda.
Rileva il Collegio che la fondatezza della domanda emerge incontrovertibilmente dalle testimonianze rese dal teste Commissario Straordinario sino all'ottobre del 2015, il quale ha confermato Tes_1 che l'unica responsabile del predetto Ufficio era sempre stata la anche successivamente al Pt_2 conferimento ad interim dell'incarico al Direttore Generale.
Dello stesso tenore è la testimonianza resa dal dott. , Direttore Generale dell' da Tes_2 Pt_1 marzo a luglio 2018, il quale ha confermato di non avere mai di fatto esercitato la funzione, riferendo che “Il Direttore Generale dipende in via esclusiva dal Consiglio di amministrazione o dal commissario straordinario: sicché non può ricoprire alcun ruolo nell'ambito della segreteria del
. Io sono un esperto di diritto amministrativo e tale provvedimento lo Parte_3 definirei un provvedimento abnorme”.
Le attività espletate dalla nell'ambito di questa funzione implicavano, a detta dei citati Pt_2 testimoni e dei documenti prodotti, un rapporto di stretta collaborazione con i vertici aziendali ed un contenuto altamente specialistico: “Tutti gli atti che dovevo adottare sia destinati all'interno (atti di indirizzo), sia destinati all'esterno (Regione Lazio in via principale, Comune di Roma, Associazioni
Inquilini), erano seguiti dalla ricorrente. La ricorrente si occupava sia di calendarizzare le varie attività, sia della predisposizione del contenuto degli atti. Si occupava altresì della predisposizione degli ordini del giorno delle riunioni, della redazione dei relativi verbali. Si trattava di atti che avevano valenza sia interna, sia esterna. Il suo lavoro consisteva nel dare a me i precedenti, verificare la completezza dell'istruttoria, per mettermi in condizione di adottare le determinazioni commissariali, o i bilanci o le convenzioni con soggetti terzi. Il suo era un contributo sia relativamente al contenuto, sia relativamente alla forma degli atti da me adottati” (teste ; Tes_1
La era responsabile del “coordinamento delle attività della Segreteria e la gestione dei sette Pt_2 dipendenti in carico alla Segreteria stessa” (nota del 22.1.2015, prot. 16387 - doc. 31 del ricorso, a firma del Commissario Straordinario , provvedeva a predisporre atti di gestione politica Tes_1
C (relativi ai rapporti con Regione, con le altre , con i sindacati) quali le Delibere CP_2
Presidenziali/Commissariali, come confermato dal teste : “Tali atti erano predisposti dal Tes_2
Commissario Straordinario con la collaborazione della ricorrente. La sua era una collaborazione di tipo sostanziale, nel senso che era lei che li predisponeva, concorrendo alla determinazione dei loro contenuti”.
Da tutto il materiale probatorio è emerso dunque che l'appellata effettivamente ha svolto e svolge le attività corrispondenti al rivendicato livello assistendo il Commissario nelle sue Parte_3 funzioni di rappresentanza istituzionale, in particolare con l'Assessorato di riferimento e la Presidenza della Regione Lazio per l'area di competenza, con l'ente comunale, con i Sindacati Inquilini ed altri enti ed associazioni (v. docc. 18 fascicolo parte ricorrente in primo grado), curando l'esame degli atti e delle deliberazioni di competenza del medesimo e supportandolo nella verifica della sussistenza delle condizioni di procedibilità (all. 19 fascicolo primo grado parte ricorrente), assistendolo nelle riunioni nelle quali redigeva anche in autonomia i relativi verbali (doc. 22 fascicolo parte ricorrente), coordinando le relazioni con l'addetto stampa e l'addetto alla comunicazione (doc. 23 fascicolo parte ricorrente), essendo in copia conoscenza in tutte comunicazioni indirizzate al Commissario
Straordinario, venendo così investita di tutte le problematiche/questioni di stretta competenza dell'Organo Politico di vertice Aziendale (doc. 24 fascicolo parte ricorrente in I grado). Si evince ancora dai documenti allegati in primo grado dalla ricorrente che la stessa predisponeva le note a firma del Commissario Straordinario da inoltrare al Direttore Generale come da istruzioni ricevute, rispondeva alle richieste con lettere a propria firma in qualità di responsabile della segreteria (doc.
25), operando in posizione di diretta ed immediata dipendenza gerarchica e funzionale con il
Commissario Straordinario, oltre a gestire in autonomia la segreteria ed il personale ivi operante (doc.
27 fascicolo parte ricorrente in I grado).
L'appellata, in sintesi, ha svolto funzioni di elevato contenuto specialistico in qualità di capo dell'Ufficio in diretta collaborazione con il vertice Politico aziendale concorrendo all'attuazione degli obiettivi aziendali e ha diretto il personale di segreteria sin dalla sua costituzione.
Per quanto riguarda la deposizione del teste , che l'appellante lamenta sia stata Per_1 erroneamente valutata dal Tribunale, questo Collegio non può che confermare le considerazioni espresse dal giudice del primo grado in merito alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso.
Il D'Onofrio ha, infatti, dichiarato: “All'interno dell'Ufficio di Presidenza è prevista la Sezione
Segreteria di Presidenza. La ricorrente è stata preposta, in qualità di funzionario Area A alla predetta
Sezione e non all'ufficio. L'ufficio di presidenza non aveva un quadro preposto, ma per esso aveva assunto l'interim il Direttore Generale. Il responsabile di Presidenza, come detto, deve essere un funzionario Quadro, che deve intrattenere rapporti sia con la Direzione Generale sia con tutti i dirigenti dei vari Servizi Aziendali, nonché con organismi esterni quali le Associazioni Sindacali e le
Associazioni degli Utenti. Ad esempio, il bilancio, il piano del fabbisogno assunzionale, gli atti relativi alle più importanti gare di appalto arrivano al Quadro responsabile della Segreteria di
Presidenza che ne discute quindi con il Presidente/Commissario, al fine di apportare eventuali modifiche alle bozze, prima dell'approvazione finale dei singoli atti. Ovviamente il Responsabile della Segreteria di Presidenza si è avvalso della collaborazione del responsabile della Sezione” per poi aggiungere “Le sezioni sono state costituite per volontà politico-sindacale e sono previste dal regolamento di organizzazione […]. Questo personale operava sotto la direzione del Funzionario
Amministrativo [ovvero della ricorrente ndr]. Era lei che dava le direttive sul lavoro da svolgere.
Era lei che ripartiva il lavoro tra il personale” così ammettendo la gestione di fatto dell'ufficio di
Presidenza da parte della ricorrente.
Quanto dichiarato dal teste è, inoltre, contraddetto dalle note a sua firma (76720 del Per_1
27.07.2018, all. 42 fascicolo di primo grado della ricorrente) laddove si legge: “La responsabilità ad interim dell'ufficio di Segreteria da parte del Direttore Generale non può dunque che avere assunto nel tempo un valore eminentemente formale, le funzioni venendo sostanzialmente svolte dal coordinatore de facto della medesima. Le confermo, altresì, che la Sig.ra ha effettivamente Pt_2 operato e diretto, nei fatti, la particolare struttura funzionale ed organizzativa della Segreteria del
Commissario Straordinario, senza alcuna sotto-ordinazione a qualsivoglia Capo Ufficio. Tanto si riassume per le conseguenti superiori valutazioni nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL di riferimento e dalla normativa in vigore” nonché dalle note del Commissario Modigliani
(10.2.2015, prot. 20033, 15.12.2014) e dalla testimonianza resa dal Direttore Generale , Tes_2 sentito all'udienza del 26.10.2021 il quale, dopo aver dichiarato di conoscere la ricorrente sin dal
2015/2016 ha riferito che la stessa venne a lui presentata dal Commissario Straordinario pro-tempore,
Dott. , “come responsabile della segreteria del Commissario ”. Per_2 Parte_3
Non è pertanto condivisibile la doglianza espressa dall'appellante “circa il mancato riconoscimento dei testi contrari” atteso che la sentenza ha evidenziato puntualmente le contraddizioni che emergevano dalle note a firma del dott. e dalla testimonianza resa dallo stesso, come sopra Per_1 già evidenziato.
Lo stesso dicasi per la testimonianza resa dalla teste che, a parere del Collegio, è stata Tes_3 correttamente valutata dal Tribunale atteso che la stessa ha addirittura escluso l'esistenza stessa dell'Ufficio di Presidenza (“Escludo in ogni caso che esistesse un ufficio di Presidenza, c'era solo una Segreteria. Il Commissario Basilicata era intenzionato a creare un ufficio di Presidenza, che, come detto, mancava in pianta organica, almeno a me così risulta o comunque non ricordo bene. Lui lo chiamava Gabinetto”), che era stato costituito con la Delibera Commissariale n. 34 del 30.7.2014, con cui il Commissario Straordinario aveva istituito l' per le Tes_1 Controparte_8 incombenze dell'Organo Istituzionale di Vertice (all. 8 ricorso introduttivo), nonché da tutte le successive delibere commissariali di revisione dell'assetto organizzativo, in cui è stata sempre confermata l'esistenza dell'Ufficio Segreteria Presidenza: Delibera Commissariale n. 4 del
04.02.2015 a firma del Commissario Straordinario;
Delibera Commissariale n. 22 del Per_2
17.05.2017 a firma del Commissario Straordinario;
Delibera Commissariale n. 43 del Per_2
25.09.2017 a firma del Commissario Straordinario;
Delibera Commissariale n. 47 del Per_2
27.08.2020 a firma del Straordinario;
Delibera Commissariale n. 50 del Parte_3 CP_9
10.09.2020 a firma del Straordinario . Parte_3 CP_9
In base alle considerazioni esposte devono ritenersi destituite di fondamento anche le deduzioni di parte appellante, espresse nel quarto motivo di appello, relative al requisito dei 180 giorni continuativi di svolgimento di mansioni superiori, periodo necessario per il riconoscimento della corrispondente qualifica.
Le prove assunte nel corso dell'istruttoria, come sopra analizzate, hanno dimostrato non solo il tipo di attività espletata ma anche la continuità della stessa a partire dall'istituzione dell'Ufficio di
Segreteria della Presidenza, ovvero dal 16.12.2014 (con Determinazione Direttoriale n. 460 del
16.12.2014) ed il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha correttamente riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello rivendicato e alla corresponsione della relativa retribuzione.
Infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di appello con cui l' impugna la decisione del CP_2 giudice di prime cure per avere ritenuto non contestati i conteggi depositati dalla parte ricorrente, mentre l' resistente aveva contestato sia nella comparsa di risposta che nelle note di trattazione CP_10 scritta del 21.4.2022 la documentazione esibita, in particolare i conteggi in ragione dei calcoli errati.
Sul punto si ricorda che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
La lettura della memoria di costituzione in primo grado e delle note di trattazione scritta depositate dall'odierna parte appellante per l'udienza del 5.5.2022 conforta la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure in merito alla mancanza di specifica contestazione dei conteggi di cui, tra l'altro, la parte resistente non ha prospettato alcuna ipotesi alternativa.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado nei confronti di , liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, Parte_2 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione dell'esito del giudizio possono essere integralmente compensate le spese nei CP_ confronti dell'
Stante il tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l Controparte_4 al pagamento delle spese del grado in favore che si liquidano in
[...] Parte_2 complessivi € 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Spese integralmente compensate nei confronti dell' . Sussistono le CP_1 condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa