Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2106
/2023 R.G.
TRA
, nato/a il 12/02/1954 a SANT'OMERO (TE) , Parte_1
elettivamente domiciliato/a in IN Telematico , presso lo Studio dell'Avv.NARDINI MATTEO , che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti;
E
, in persona del suo Parte_2
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Piera Di Sante e dall'Avv.Luca
Majorano
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara che è affetto/a da ipoacusia di non dimostrata origine professionale;
• per l'effetto, rigetta il ricorso;
• compensa tra le parti le spese di lite;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
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Esperita negativamente la procedura amministrativa, la parte ricorrente in epigrafe generalizzata si è rivolta a questo giudice esponendo di aver proposto all' di CP_1
Teramo istanza di rendita per malattia professionale (ipoacusia) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese.
L'ente convenuto, costituitosi, ha resistito alla domanda, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e contestando l'origine professionale della malattia.
***
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, non risulta sufficientemente dimostrata l'origine professionale della malattia, atteso che il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti, nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che la ricorrente non è affetta da ipoacusia di natura professionale. Il CTU ha dunque concluso che deve escludersi nel caso di specie l'origine professionale della suddetta patologia, e quindi la presenza della denunciata tecnopatia.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare privo di evidenti errori, vizi logici o tecnici, è fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre
è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
2 di 3 Il ricorso va dunque rigettato.
Non versandosi in ipotesi di temerarietà e manifesta infondatezza della domanda, si compensano le spese di lite, versando la ricorrente nelle condizioni di reddito previste dall'art.152 disp att. Cod.Proc.Civ., come modificato dall'art.42 del D.L.30.09.2003
n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, per l'ammissibilità al regime di esenzione dal pagamento delle spese.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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