CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
MO DR, LA
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03FX00013-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03FX00013-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 20.06.2022 data 20.06.2022, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento (anche Ufficio) . L'avviso scaturisce da un'attività di verifica fiscale in cui l'Ufficio ha rilevato elementi tali da ritenere che la Società abbia messo in atto l'operazione di trasferimento della sede legale dalla Regione Lombardia alla Provincia Autonoma di
Trento, avvenuta il 13.11.2014. Ciò nonostante, la sede amministrativa ed operativa rimaneva a Luogo_1
.
Per l'Ufficio l'obiettivo del trasferimento consisteva essenzialmente per beneficiare dell'aliquota IRAP vigente in Provincia di Trento, pari a zero, in elusione degli artt. 4, 15 e 21 del D. Lgs. 446/19972. La società de qua fa parte di un gruppo specializzato nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici ed è controllata per il 100% dalla società Ricorrente_1 Gmbh. Nella sede di Luogo_2 si era riscontrata la totale assenza di qualsivoglia elemento aziendale riferibile alla società accertata e di qualsiasi servizio o partnership collegata all'attività esercitata.
Con l'atto impugnato veniva, dunque, recuperata a tassazione maggiori imposte oltre interessi e sanzioni. A seguito di ciò la società Ricorrente_1 presentava ricorso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni confermando il proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23/01/2025 l'Ufficio depositava presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento
l'Accordo Conciliativo n. 500002/2025 con il quale le parti si sono accordate sui rilievi indicati nell'avviso di accertamento. La proposta di conciliazione viene sintetizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 546/92 con compensazione delle spese:
Riguardo il reddito imponibile ai fini Ires:
Reddito Dichiarato Reddito Accertato Reddito Proposto
355.821,00 705.821,00 536.056,00
Il valore della produzione ai fini Irap:
Dichiarato Accertato Proposto
882.809,00 1.232.809,00 1.063.044,00
Alla luce di quanto sopra l'Ufficio ha liquidato le rispettive imposte secondo i calcoli dettagliatamente indicati nell'Accordo di Conciliazione.
Per tali motivi le parti, congiuntamente, chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento vista la conciliazione perfezionata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
MO DR, LA
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 310/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03FX00013-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03FX00013-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 20.06.2022 data 20.06.2022, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento (anche Ufficio) . L'avviso scaturisce da un'attività di verifica fiscale in cui l'Ufficio ha rilevato elementi tali da ritenere che la Società abbia messo in atto l'operazione di trasferimento della sede legale dalla Regione Lombardia alla Provincia Autonoma di
Trento, avvenuta il 13.11.2014. Ciò nonostante, la sede amministrativa ed operativa rimaneva a Luogo_1
.
Per l'Ufficio l'obiettivo del trasferimento consisteva essenzialmente per beneficiare dell'aliquota IRAP vigente in Provincia di Trento, pari a zero, in elusione degli artt. 4, 15 e 21 del D. Lgs. 446/19972. La società de qua fa parte di un gruppo specializzato nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici ed è controllata per il 100% dalla società Ricorrente_1 Gmbh. Nella sede di Luogo_2 si era riscontrata la totale assenza di qualsivoglia elemento aziendale riferibile alla società accertata e di qualsiasi servizio o partnership collegata all'attività esercitata.
Con l'atto impugnato veniva, dunque, recuperata a tassazione maggiori imposte oltre interessi e sanzioni. A seguito di ciò la società Ricorrente_1 presentava ricorso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni confermando il proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23/01/2025 l'Ufficio depositava presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento
l'Accordo Conciliativo n. 500002/2025 con il quale le parti si sono accordate sui rilievi indicati nell'avviso di accertamento. La proposta di conciliazione viene sintetizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 546/92 con compensazione delle spese:
Riguardo il reddito imponibile ai fini Ires:
Reddito Dichiarato Reddito Accertato Reddito Proposto
355.821,00 705.821,00 536.056,00
Il valore della produzione ai fini Irap:
Dichiarato Accertato Proposto
882.809,00 1.232.809,00 1.063.044,00
Alla luce di quanto sopra l'Ufficio ha liquidato le rispettive imposte secondo i calcoli dettagliatamente indicati nell'Accordo di Conciliazione.
Per tali motivi le parti, congiuntamente, chiedono l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento vista la conciliazione perfezionata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese.