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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 478 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Gorizia 15, presso lo studio dell'avv. Nicolino Sesto che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- opponente- contro
(C.F. E Controparte_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia P.IVA_1
Terme (CZ), via Via dei Mille n. 252/C, presso lo studio dell'avv. Francesca Zaccaro, rappresenta e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Di Girolamo del Foro di Cuneo giusta procura alle liti in atti;
-opposta- nonché
(C.F. ) con socio unico, e per essa (P.IVA CP_2 P.IVA_2 CP_3
) in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria giusta procura P.IVA_3 speciale, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Garruba n. 57, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giammaria che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 52/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 01.02.2016;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza. ++++++++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la Sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: «in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 52/2016
– Tribunale di Lamezia Terme, anche inaudita altera parte, concorrendone gravi e giustificati motivi innanzi indicati;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 52/16 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme; sempre nel merito dichiararsi la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo e della relativa ipoteca e comunque sempre nel merito dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dall'istante; il tutto con vittoria di spese e competenze di legge».
Si costituiva la chiedendo il rigetto della spiegata opposizione perché infondata Controparte_1 per i motivi tutti di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva nel corso del giudizio, ex art. 111 cpc, la quale mandataria di CP_3 CP_2
(attuale titolare, in quanto successore a titolo particolare, del rapporto di credito per cui è causa),
[...] riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e concluso nella comparsa di costituzione della cedente nonché in tutte le successive memorie difensive e verbali di causa. Controparte_4
In corso di causa il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc.; nessuna delle parti depositava memorie ex art. 183 6° comma, e dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessine dei i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delibare sulle domande e sulle eccezioni delle pari è opportuno premettere alcune considerazioni sulla ripartizione dell'onere della prova nella presente causa.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore con la domanda monitoria (cfr., tra le tante, Cass. 27 giugno 2004, n. 11762). Di conseguenza, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le più recenti, Cass. 5 giugno 2007, n. 13086).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così Cass.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata per quanto segue.
E' pacifico che, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti, bancari, di cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
Nel caso di specie, l'opposta, costituitesi in giudizio, si è limitata ad eccepire l'infondatezza delle doglianze di parte opponente, senza tuttavia, fornire prova alcuna del diritto vantato.
Invero, la circostanza di aver ottenuto un decreto ingiuntivo a proprio favore non esime affatto la convenuta opposta dal fornire piena prova del proprio credito nel corso del giudizio, mediante il deposito della documentazione prodotta nella fase monitoria, né tanto meno chiesta l'acquisizione agli atti di causa.
E ciò anche perché il fascicolo del procedimento monitorio non può essere acquisito d'ufficio nel giudizio a cognizione piena, dovendo invece la parte attivarsi in tal senso.
E' pacifico per costante giurisprudenza della Suprema Corte che: “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto”.
Tale omissione, ha impedito la corretta ricostruzione della vicenda e la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del credito. Il mancato riscontro probatorio della richiesta creditoria dell'opposta determina l'accoglimento della spiegata opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, assorbimento di ogni altra questione.
Le risultanze processuali e le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione legittimano la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nella controversia in questione, ogni contraria e diversa istanza e deduzione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 52/2016 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 01.02.2016;
2) Spese di lite compensate.
Lamezia Terme, 11.07.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito