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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria n. 1237/2023 in data 27.06.2023
a istanza di
, C.F. P.I. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Vera Artimagnella (fax 095.22463039; PEC
Email_1
Appellante contro
nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Francesco Nucara
Appellato
e nei confronti di
e in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difesi dall' CP_2 CP_3
Avv. ETTORE TRIOLO - t Email_2 appellato
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato il 24.12.2021 conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria - sez. Lavoro, e per sentire dichiarare, previa CP_4 CP_2 CP_3
sospensione, la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420199011417354000 e dei sottostanti avvisi di addebito nn. 394201500021270300000, 3942014000552013300,
39420140002993765000, 39429140001477865000, 394201300040393531000,
394201300000928172000, 39420120004269826000, 3942012000135508000, per omessa notifica dei predetti atti prodromici e, comunque, per maturata prescrizione dei relativi crediti.
Si costituiva in giudizio l' anche quale mandataria della depositando prova della CP_2 CP_3
notifica degli avvisi impugnati e chiedeva il rigetto del proposto ricorso.
Si costituiva anche e chiedeva di utilizzare la documentazione prodotta, da acquisire CP_4
attivando i poteri di cui all'art. 421 c.p.c.; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
deduceva che non fosse maturata la prescrizione dei crediti azionati.
Con successive note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.05.2023 dava atto dell'avvenuto CP_4
annullamento ex legge di Bilancio 2023 di tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1237/2023, si dichiaravano:
• prescritti i crediti portati dagli AVA 39420140005520133000, CP_2
39420140002993765000, 39420140001477865000, 394201300040393531000,
394201300000928172000, 39420120004269826000, 3942012000135508000, annullando per l'effetto questi ultimi e, per la relativa parte, l'AVI 09420199011417354000;
• non prescritti i crediti di cui all'AVA 39420150002127030000; CP_2
• il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Il Tribunale condannava e in solido, al pagamento delle spese di lite. CP_4 CP_2
Avverso la sentenza propone appello lamentando che pur in presenza dell'annullamento CP_4
ex lege di tutti gli otto avvisi di addebito oggetto di opposizione, non era stata dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia su cui insisteva, in via preliminare ed assorbente.
Solo in via subordinata negava il maturarsi della prescrizione , ribadiva il proprio difetto CP_4
di legittimazione passiva e contestava la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
CP_ Si costituiva l' , riportandosi alle deduzioni e richieste del precedente grado di giudizio, osservando che tra i motivi d' appello vi è la doglianza relativa all'annullamento ex lege di tutti gli otto avvisi di addebito oggetto di opposizione, per il quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
Il ricorrente Resisteva all'appello chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Deduceva che :
si è costituita in primo grado in data 11/01/2023 (dunque successivamente alla legge CP_4
197/2022) senza nulla eccepire circa la pretesa automaticità della cessazione della materia della materia del contendere;
fin dal primo scritto difensivo la parte è tenuta a precisare le proprie ragioni ed eccezioni ai sensi dell'art. 416 c.p.c. ; ne deriva che in appello è stata sviluppata una domanda totalmente nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
l'annullamento automatico previsto dall'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 per i giudizi in corso attiene unicamente al processo tributario;
quanto al deposito di documentazione tardiva , l'iniziativa istruttoria di ufficio del Giudice è esperibile solo quando sia indispensabile e comunque non sia volta a supplire alle carenze probatorie delle parti,
Alla scadenza del termine fissato al 16.12.2025 le parti hanno depositati note di trattazione scritta e la riserva veniva sciolta nella camera di consiglio telematica del 17.12.2025.
***
Ai fini del decidere viene in rilievo l' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022, secondo cui “
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Come già più volte ritenuto da questa Corte, tale verifica segue i medesimi criteri già più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità all'istituto previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, con cui si è chiarito : “L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro.
Ciò vale per tutti i singoli carichi non superiori a € 1.000,00, alla luce dell'indirizzo prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè
l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Nel caso di specie per tutti gli avvisi l'iscrizione a ruolo ricade nel periodo gennaio 2000- 31 dicembre 2015, i singoli carichi sono inferiori a 1000 € e nell'estratto di ruolo versato in atti risulta operato lo sgravio .
Quanto poi al regolamento delle spese, assume rilevo decisivo la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sia dovuta allo jus superveniens che non consente in alcun caso l'esame del merito e dunque nessuna valutazione della soccombenza virtuale in relazione all'ambito in cui incide lo sgravio.
In tal senso si è espressa copiosa giurisprudenza della Cassazione (vedasi ex multis n.13991/2020 sez.VI L , 28888/2020 SEz,VI L e n.1151 del 2020 e n.1151 del 2020 ) che ha ritenuto che
…. L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.>>( Cass. n.1151 del 2020) o, ancora, < con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (Cassazione n.11702 del 2020 ).
Tale orientamento è coerente con l'opinione espressa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.77/2018 (rel Amoroso) in cui si è evidenziato che la ratio della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni» a sostegno della compensazione <sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti >>.
Infatti, il giudice delle Leggi ha enucleato specifiche ipotesi in cui ricorre il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia che esclude che alcunché possa addebitarsi alle parti, annoverando <tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens.>>.
Va aggiunto che l'operatività dell'annullamento automatico per legge veniva fissata “alla data del 31 marzo 2023” e che nella prima difesa successiva in primo grado rappresentava CP_4
l'incidenza sul contenzioso dell' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022.
Tanto premesso, occorre dare atto che l'annullamento operante ex lege importa la cessazione della materia del contendere e che per le spese, essendo determinante per la decisione lo jus superveniens, deve operarsi la compensazione integrale fra le parti nel doppio grado di giudizio , essendo la norma sopravvenuta entrata in vigore già nel corso del giudizio di primo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n.
1237/2023 in data 27.06.2023 da contro Parte_2 CP_1
e nei confronti di e disattesa ogni altra istanza, eccezione e
[...] CP_2 CP_3
deduzione, così provvede:
1) in riforma dell' impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio .
Camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria n. 1237/2023 in data 27.06.2023
a istanza di
, C.F. P.I. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Vera Artimagnella (fax 095.22463039; PEC
Email_1
Appellante contro
nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Francesco Nucara
Appellato
e nei confronti di
e in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difesi dall' CP_2 CP_3
Avv. ETTORE TRIOLO - t Email_2 appellato
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato il 24.12.2021 conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria - sez. Lavoro, e per sentire dichiarare, previa CP_4 CP_2 CP_3
sospensione, la parziale nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420199011417354000 e dei sottostanti avvisi di addebito nn. 394201500021270300000, 3942014000552013300,
39420140002993765000, 39429140001477865000, 394201300040393531000,
394201300000928172000, 39420120004269826000, 3942012000135508000, per omessa notifica dei predetti atti prodromici e, comunque, per maturata prescrizione dei relativi crediti.
Si costituiva in giudizio l' anche quale mandataria della depositando prova della CP_2 CP_3
notifica degli avvisi impugnati e chiedeva il rigetto del proposto ricorso.
Si costituiva anche e chiedeva di utilizzare la documentazione prodotta, da acquisire CP_4
attivando i poteri di cui all'art. 421 c.p.c.; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
deduceva che non fosse maturata la prescrizione dei crediti azionati.
Con successive note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.05.2023 dava atto dell'avvenuto CP_4
annullamento ex legge di Bilancio 2023 di tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1237/2023, si dichiaravano:
• prescritti i crediti portati dagli AVA 39420140005520133000, CP_2
39420140002993765000, 39420140001477865000, 394201300040393531000,
394201300000928172000, 39420120004269826000, 3942012000135508000, annullando per l'effetto questi ultimi e, per la relativa parte, l'AVI 09420199011417354000;
• non prescritti i crediti di cui all'AVA 39420150002127030000; CP_2
• il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Il Tribunale condannava e in solido, al pagamento delle spese di lite. CP_4 CP_2
Avverso la sentenza propone appello lamentando che pur in presenza dell'annullamento CP_4
ex lege di tutti gli otto avvisi di addebito oggetto di opposizione, non era stata dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia su cui insisteva, in via preliminare ed assorbente.
Solo in via subordinata negava il maturarsi della prescrizione , ribadiva il proprio difetto CP_4
di legittimazione passiva e contestava la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
CP_ Si costituiva l' , riportandosi alle deduzioni e richieste del precedente grado di giudizio, osservando che tra i motivi d' appello vi è la doglianza relativa all'annullamento ex lege di tutti gli otto avvisi di addebito oggetto di opposizione, per il quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
Il ricorrente Resisteva all'appello chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Deduceva che :
si è costituita in primo grado in data 11/01/2023 (dunque successivamente alla legge CP_4
197/2022) senza nulla eccepire circa la pretesa automaticità della cessazione della materia della materia del contendere;
fin dal primo scritto difensivo la parte è tenuta a precisare le proprie ragioni ed eccezioni ai sensi dell'art. 416 c.p.c. ; ne deriva che in appello è stata sviluppata una domanda totalmente nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
l'annullamento automatico previsto dall'art. 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 per i giudizi in corso attiene unicamente al processo tributario;
quanto al deposito di documentazione tardiva , l'iniziativa istruttoria di ufficio del Giudice è esperibile solo quando sia indispensabile e comunque non sia volta a supplire alle carenze probatorie delle parti,
Alla scadenza del termine fissato al 16.12.2025 le parti hanno depositati note di trattazione scritta e la riserva veniva sciolta nella camera di consiglio telematica del 17.12.2025.
***
Ai fini del decidere viene in rilievo l' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022, secondo cui “
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Come già più volte ritenuto da questa Corte, tale verifica segue i medesimi criteri già più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità all'istituto previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018, con cui si è chiarito : “L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori”.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro.
Ciò vale per tutti i singoli carichi non superiori a € 1.000,00, alla luce dell'indirizzo prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè
l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Nel caso di specie per tutti gli avvisi l'iscrizione a ruolo ricade nel periodo gennaio 2000- 31 dicembre 2015, i singoli carichi sono inferiori a 1000 € e nell'estratto di ruolo versato in atti risulta operato lo sgravio .
Quanto poi al regolamento delle spese, assume rilevo decisivo la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire sia dovuta allo jus superveniens che non consente in alcun caso l'esame del merito e dunque nessuna valutazione della soccombenza virtuale in relazione all'ambito in cui incide lo sgravio.
In tal senso si è espressa copiosa giurisprudenza della Cassazione (vedasi ex multis n.13991/2020 sez.VI L , 28888/2020 SEz,VI L e n.1151 del 2020 e n.1151 del 2020 ) che ha ritenuto che
…. L'annullamento ope legis della cartella di pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.>>( Cass. n.1151 del 2020) o, ancora, < con riguardo alle spese ed attesa la ragione estranea alle ragioni delle parti che giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (Cassazione n.11702 del 2020 ).
Tale orientamento è coerente con l'opinione espressa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.77/2018 (rel Amoroso) in cui si è evidenziato che la ratio della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni» a sostegno della compensazione <sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti >>.
Infatti, il giudice delle Leggi ha enucleato specifiche ipotesi in cui ricorre il sopravvenuto mutamento dei termini della controversia che esclude che alcunché possa addebitarsi alle parti, annoverando <tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens.>>.
Va aggiunto che l'operatività dell'annullamento automatico per legge veniva fissata “alla data del 31 marzo 2023” e che nella prima difesa successiva in primo grado rappresentava CP_4
l'incidenza sul contenzioso dell' art. 1, comma 222 della Legge 197/2022.
Tanto premesso, occorre dare atto che l'annullamento operante ex lege importa la cessazione della materia del contendere e che per le spese, essendo determinante per la decisione lo jus superveniens, deve operarsi la compensazione integrale fra le parti nel doppio grado di giudizio , essendo la norma sopravvenuta entrata in vigore già nel corso del giudizio di primo grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n.
1237/2023 in data 27.06.2023 da contro Parte_2 CP_1
e nei confronti di e disattesa ogni altra istanza, eccezione e
[...] CP_2 CP_3
deduzione, così provvede:
1) in riforma dell' impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio .
Camera di consiglio del 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)