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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1025/2021 depositato il 22/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1156/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100351 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, a seguito di una verifica fiscale nei confronti di Ricorrente_1, esercente la professione di avvocato nonché titolare dello studio legale Ricorrente_1, sito in Alessano (LE), emergevano operazioni di accredito riconducibili al prefato avvocato pari ad Euro 103.873,92, di cui solo limitatamente alla somma di € 37.687,00 non veniva fornito alcun elemento in grado di superare le presunzioni poste a fondamento dei recuperi.
Di conseguenza veniva emesso avviso di accertamento n. TVM011100351/2019, notificato il 08/03/2019, con recupero di maggiore IRPEF pari ad € 14.555,00, addizionale regionale pari ad € 876,79, addizionale comunale pari ad € 302,00 ed IVA ad € 8.291,00. L'avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla CTP di Lecce che, con sentenza n. 1156/01/20 decideva in favore dell'Ufficio, e statuendo, nel merito, riconosceva l'assenza di prova avversa e confermava la piena legittimità di tutti i rilievi.
Proponeva gravame l'avv. Ricorrente_1 ribadendo quanto genericamente sostenuto in primo grado;
si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce che, con motivata comparsa, instava per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appellante non abbia prodotto elementi idonei a giustificare i movimenti bancari contestati, rimanendo quanto asseritamente affermato privo di fondamento e inidoneo a superare la presunzione legale prevista, in tema di indagini bancarie, dagli artt. 32, n. 2 del d.P.R. n.600 del 1973 e
51 del d.P.R. n.633 del 1972.
In tal senso si ricorda che «per il contribuente non è sufficiente che questi opponga una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul suo conto corrente, dovendo il contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività» (tra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 5
Ordinanza, 05-10-2016, n. 19971). Sempre per tuziorismo, si riporta altra decisione della Suprema Corte secondo cui ilD.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai soggetti che esercitano attività d'impresa, preveda una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente può fornire la prova contraria da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni elemento (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (ex plurimis, Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-12-2018, n. 3361).
Nel caso in esame, vala la pena sottolineare come non possono ritenersi giustificati versamenti sul conto del legale a fronte di generici prelevamenti dal conto della madre Signora Nominativo_1, che non hanno mai trovato corrispondenza né come date di effettuazione né come importi.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, a titolo di esempio, tra il 02/05 e il 06/05 sono stati prelevati
€ 4.500 in contanti dal conto intestato alla madre, che la parte avrebbe trattenuto per più di un mese mezzo prima di versarli sul proprio conto corrente (ultimo versamento che la parte riconduce a tale gruppo di operazioni del 17/06). Circostanza, peraltro, che stride con la affermata situazione finanziaria di gravità in cui il contribuente era venuto a trovarsi e, quindi, alla logica necessità di immediato utilizzo delle somme prelevate dal conto della madre. Stigmatizza, infatti, l'Ufficio che:"Proprio in considerazione della «grave situazione finanziaria nella quale il professionista era venuto a trovarsi» e della necessità di mantenere il saldo del conto cointestato con il coniuge «nei limiti della completa utilizzabilità dell'affidamento», non è mai stato ritenuto credibile che le somme prelevate in contanti, a volte anche di importo importante (€ 3.000,00, € 4.000,00), non fossero totalmente riversate nell'immediatezza, ma tenute nella disponibilità per essere versate gradualmente.
Sostiene l'appellante di aver prelevato dal conto della madre il 21/05/2015, il 22/06/2015 e il 30/11/2015 una somma complessiva di € 14.000,00 che nelle stesse o prossime date avrebbe riversato sul proprio conto;
quanto ivi affermato non ha trovato riscontro nelle date della provvista e del successivo riversamento né delle somme prelevate e riversate".
Infine, destituita di fondamento appare la censura mossa dall'appellante in ordine alla circostanza che i conti esaminati da parte della Guardia di Finanza di Tricase, per espressa affermazione della stessa autorità verificatrice, così come risultante dal PVC prodotto agli atti del giudizio di primo grado da parte dell'Ufficio, erano cointestati all'appellante ed al suo coniuge Avv. Nominativo_2, ed una parte dei versamenti effettuati sui predetti conti correnti era direttamente imputabile proprio al coniuge dell'odierno appellante, Avv. Nominativo_2, come rilevato e riportato espressamente nelle pagg. da 2 a 13 del Processo Verbale di Contraddittorio del 20.04.2016. Di tali circostanze l'Ufficio ha, evidentemente, tenuto conto posto che, dal totale delle operazioni di accredito effettuate, e pari ad Euro 103.873,92, l'Ufficio ha ritenuto non giustificate le operazioni di accredito limitatamente alla somma di € 37.687,00 in ordine alle quali non veniva fornito alcun elemento in grado di superare le presunzioni poste a fondamento dei recuperi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.500,00 oltre accessori come per legge
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1025/2021 depositato il 22/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1156/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 23/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011100351 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, a seguito di una verifica fiscale nei confronti di Ricorrente_1, esercente la professione di avvocato nonché titolare dello studio legale Ricorrente_1, sito in Alessano (LE), emergevano operazioni di accredito riconducibili al prefato avvocato pari ad Euro 103.873,92, di cui solo limitatamente alla somma di € 37.687,00 non veniva fornito alcun elemento in grado di superare le presunzioni poste a fondamento dei recuperi.
Di conseguenza veniva emesso avviso di accertamento n. TVM011100351/2019, notificato il 08/03/2019, con recupero di maggiore IRPEF pari ad € 14.555,00, addizionale regionale pari ad € 876,79, addizionale comunale pari ad € 302,00 ed IVA ad € 8.291,00. L'avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla CTP di Lecce che, con sentenza n. 1156/01/20 decideva in favore dell'Ufficio, e statuendo, nel merito, riconosceva l'assenza di prova avversa e confermava la piena legittimità di tutti i rilievi.
Proponeva gravame l'avv. Ricorrente_1 ribadendo quanto genericamente sostenuto in primo grado;
si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce che, con motivata comparsa, instava per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appellante non abbia prodotto elementi idonei a giustificare i movimenti bancari contestati, rimanendo quanto asseritamente affermato privo di fondamento e inidoneo a superare la presunzione legale prevista, in tema di indagini bancarie, dagli artt. 32, n. 2 del d.P.R. n.600 del 1973 e
51 del d.P.R. n.633 del 1972.
In tal senso si ricorda che «per il contribuente non è sufficiente che questi opponga una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul suo conto corrente, dovendo il contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività» (tra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 5
Ordinanza, 05-10-2016, n. 19971). Sempre per tuziorismo, si riporta altra decisione della Suprema Corte secondo cui ilD.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai soggetti che esercitano attività d'impresa, preveda una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente può fornire la prova contraria da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni elemento (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (ex plurimis, Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-12-2018, n. 3361).
Nel caso in esame, vala la pena sottolineare come non possono ritenersi giustificati versamenti sul conto del legale a fronte di generici prelevamenti dal conto della madre Signora Nominativo_1, che non hanno mai trovato corrispondenza né come date di effettuazione né come importi.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, a titolo di esempio, tra il 02/05 e il 06/05 sono stati prelevati
€ 4.500 in contanti dal conto intestato alla madre, che la parte avrebbe trattenuto per più di un mese mezzo prima di versarli sul proprio conto corrente (ultimo versamento che la parte riconduce a tale gruppo di operazioni del 17/06). Circostanza, peraltro, che stride con la affermata situazione finanziaria di gravità in cui il contribuente era venuto a trovarsi e, quindi, alla logica necessità di immediato utilizzo delle somme prelevate dal conto della madre. Stigmatizza, infatti, l'Ufficio che:"Proprio in considerazione della «grave situazione finanziaria nella quale il professionista era venuto a trovarsi» e della necessità di mantenere il saldo del conto cointestato con il coniuge «nei limiti della completa utilizzabilità dell'affidamento», non è mai stato ritenuto credibile che le somme prelevate in contanti, a volte anche di importo importante (€ 3.000,00, € 4.000,00), non fossero totalmente riversate nell'immediatezza, ma tenute nella disponibilità per essere versate gradualmente.
Sostiene l'appellante di aver prelevato dal conto della madre il 21/05/2015, il 22/06/2015 e il 30/11/2015 una somma complessiva di € 14.000,00 che nelle stesse o prossime date avrebbe riversato sul proprio conto;
quanto ivi affermato non ha trovato riscontro nelle date della provvista e del successivo riversamento né delle somme prelevate e riversate".
Infine, destituita di fondamento appare la censura mossa dall'appellante in ordine alla circostanza che i conti esaminati da parte della Guardia di Finanza di Tricase, per espressa affermazione della stessa autorità verificatrice, così come risultante dal PVC prodotto agli atti del giudizio di primo grado da parte dell'Ufficio, erano cointestati all'appellante ed al suo coniuge Avv. Nominativo_2, ed una parte dei versamenti effettuati sui predetti conti correnti era direttamente imputabile proprio al coniuge dell'odierno appellante, Avv. Nominativo_2, come rilevato e riportato espressamente nelle pagg. da 2 a 13 del Processo Verbale di Contraddittorio del 20.04.2016. Di tali circostanze l'Ufficio ha, evidentemente, tenuto conto posto che, dal totale delle operazioni di accredito effettuate, e pari ad Euro 103.873,92, l'Ufficio ha ritenuto non giustificate le operazioni di accredito limitatamente alla somma di € 37.687,00 in ordine alle quali non veniva fornito alcun elemento in grado di superare le presunzioni poste a fondamento dei recuperi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.500,00 oltre accessori come per legge