Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 610
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di prova idonea a giustificare i movimenti bancari contestati

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia prodotto elementi idonei a giustificare i movimenti bancari contestati, rimanendo quanto asserito privo di fondamento e inidoneo a superare la presunzione legale prevista dagli artt. 32, n. 2 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972. Non è sufficiente una prova generica, ma occorre la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. Non sono stati ritenuti giustificati versamenti sul conto del legale a fronte di generici prelevamenti dal conto della madre, che non hanno mai trovato corrispondenza né come date di effettuazione né come importi. La censura relativa ai conti cointestati all'appellante e al suo coniuge è stata ritenuta infondata in quanto l'Ufficio ha tenuto conto di tali circostanze, considerando non giustificate solo le operazioni di accredito per la parte non provata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 610
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 610
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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