Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2025, proposto da
NA AR TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2972 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 03.07.2023 nel procedimento iscritto al n. 9513/2022 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da TR NA, è stato dichiarato il diritto della stessa di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica predetta per un valore complessivo di € 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa PA EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato il diritto della parte odierna ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente;
- con ordinanza 7 novembre 2025, n. 3168, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della
notifica della sentenza nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 669/1996, avendo rilevato l’avvenuto deposito nel fascicolo della pec di notifica di sentenza relativa a persona diversa dalla odierna ricorrente;
- con la stessa ordinanza il Collegio ha pertanto riservato la decisione, assegnando alle parti il
termine di quindici giorni per il deposito di memorie;
- con memoria depositata in data 21 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato che “ per un mero errore materiale, è stata erroneamente depositata pec di notifica della sentenza ” relativa a persona diversa “ in luogo di TR NA ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso, sull’assunto che la sentenza era stata ritualmente notificata;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile;
- che l’art. 14 del d. l. n. 669/1996 stabilisce che, al fine di poter procedere ad un’azione esecutiva nei confronti di un’Amministrazione - e quindi, per pacifica giurisprudenza, anche ai fini di un giudizio di ottemperanza - è necessario che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo alla stessa Amministrazione;
- che la notifica del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 luglio 2012, n. 725; TAR Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3247);
- che nel caso di specie la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza non risulta notificata all’Amministrazione, avendo parte ricorrente depositato la notifica relativa a titolo esecutivo diverso da quello azionato con il presente giudizio;
- che l’ordinanza n. 3168/2025 ha autorizzato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., esclusivamente il deposito di memorie;
-che in mancanza di notifica del titolo esecutivo, non può ritenersi decorso il termine dilatorio di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/96, prima del quale non è consentito agire in executivis per il pagamento di somme di danaro;
-che il ricorso deve conclusivamente dichiararsi inammissibile, con compensazione delle spese di lite, in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2025, 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PA EG, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA EG |
IL SEGRETARIO