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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE III CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice AR F.G. BA
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 20188/2023,
TRA
L'AVV. GIANPAOLO PA, in proprio, elett. dom. presso il suo studio sito a Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 158
ATTORE
CONTRO
, Controparte_1 elett. dom.ta a Torino, Corso Stati Uniti n. 41, presso lo studio dell'Avv. Stefano Pugno, che la assiste e difende, in forza di delega in atti
CONVENUTA Avente ad
OGGETTO: contratto di transazione - risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c.
All'udienza del 27.10.2025, sostituita con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE:
“Nel merito ed in via principale accertare e dichiarare tenuta a corrispondere all'Avv. LO NA la Controparte_1 somma di € 16.380,00, contenente tutte le voci sopraelencate e descritte dettagliatamente nel TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
ricorso introduttivo e nelle memorie autorizzate, oltre interessi legali e di mora, dalle singole scadenze al saldo a titolo di risarcimento del danno per mancato trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo gratuito entro il 30.09.2019, come indicato nella scrittura di transazione
21.11.2017;
Nel merito ed in via subordinata
- accertare e dichiarare tenuta a corrispondere all'Avv. LO Controparte_1
NA la somma di € 16.380,00, oltre interessi legali e di mora, dalle singole scadenze al saldo, pari ai canoni di locazione indebitamente incamerati e di spettanza del proprietario effettivo dal 1 luglio 20020, al mese di ottobre 2023, oltre le spese condominiali non versate, sulla base del patto fiduciario e degli accordi in essere, così come cristallizzati nella transazione
21.11.2017, accertate nelle sentenze pregresse a danno della convenuta, che sono state prodotte in questo giudizio.
In punto di spese
- Con vittoria di spese e compensi come per legge, ex art. 96 c.p.c.”
PER LA PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e domanda, così giudicare:
- in via preliminare, disporre il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. non ricadendo la presente causa tra quelle previste dall'art. 447-bis c.p.c. (e in tali ipotesi dovrebbe comunque essere disposta ex officio la mediazione obbligatoria) con fissazione di nuova prima udienza e termine per regolarizzare gli atti
- o, in subordine, in caso di conferma del rito, si insta al differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. qualora il Giudice ritenesse di qualificare l'eccezione di compensazione proposta dalla convenuta quale domanda riconvenzionale, con necessità di mediazione obbligatoria;
- in rito, dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria già oggetto di giudizio intercorso tra le medesime parti conclusosi con sentenza attualmente passata in giudicato;
- nel merito, comunque, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, previa compensazione tra quanto eventualmente accertato come dovuto al ricorrente-fiduciante e quanto oggetto di rimborso alla convenuta-fiduciaria.
- Con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55/2014 da distrarsi in favore
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dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. datato 16.11.2023, LO PA ha evocato in giudizio la sorella , al fine di ottenere il risarcimento del danno per Controparte_1 mancato trasferimento dell'immobile sito in Moncalieri – Corso Trieste n. 25/A come pattuito nel contratto di transazione stipulato tra le parti in data 21.11.2017.
In particolare, parte attrice deduceva che:
- in data 19.03.2014 si rendeva aggiudicataria, nell'ambito della Controparte_1 procedura esecutiva immobiliare R.G. N. 20/2010 del Tribunale di Torino, dell'immobile sito in Moncalieri, Via Trieste n. 25/A, acquistandone la proprietà in forza di decreto di trasferimento 16.05.2014;
- il corrispettivo dell'aggiudicazione, così come le relative spese conseguenti al decreto di trasferimento, veniva corrisposto in via esclusiva da LO PA;
- in data 21.11.2017 LO PA e sottoscrivevano scrittura Controparte_1 di transazione con la quale si dava atto della formale intestazione in capo a CP_1
, pattuendo l'impegno in capo a quest'ultima di trasferire, a titolo gratuito,
[...]
l'immobile al fratello a far data dal 17.05.2019 e comunque entro il termine del 30.06.2019, con spese a carico dell'avv. LO PA (doc. 1 parte attrice);
- sottoscriveva il contratto di transazione, riconoscendo la Controparte_1
proprietà esclusiva dell'immobile in capo al fratello, a fronte dell'integrale pagamento del corrispettivo in sede di aggiudicazione e delle spese condominiali maturate sino alla sottoscrizione, nonostante l'intestazione formale a favore della stessa (cfr. doc. 2 parte attrice);
- si rendeva inadempiente all'impegno sottoscritto, non Controparte_1
presentandosi il giorno 28.06.2019 innanzi al notaio rogante, rendendo così necessaria l'instaurazione di un'azione giudiziaria a seguito delle diffide ad adempiere rimaste inevase;
- nelle more del procedimento radicato innanzi al Tribunale di Torino, R.G.
13888/2020 in data 01.07.2020 concedeva in locazione ad uso Controparte_1
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abitativo l'immobile, oggetto di controversia, a al canone mensile di Parte_1
€ 420,00 (doc. 3);
- il conduttore ha regolarmente corrisposto i canoni di locazione per l'intera durata del contratto a;
Controparte_1
- con sentenza n. 636 del 14.02.2022 veniva accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e da sulla sopraccitata scrittura privata Controparte_1 Persona_1
21.11.2017 e, visto l'art. 2932 c.c. ed in esecuzione della stessa, la proprietà dell'immobile oggetto di causa veniva trasferita in favore di LO PA, con condanna dei convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Persona_1
pagamento in favore del primo delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €
9.184,00, di cui € 8.639,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge (cfr. doc. 4 parte attrice);
- la suddetta sentenza veniva impugnata dalle parti soccombenti innanzi la Corte di
Appello di Torino, R.G. 359/2022 (cfr. doc. 5 parte attrice), che con sentenza n. 625 del 22.06.2023 respingeva l'impugnazione opposta, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti alle spese di gravame liquidate in complessivi 9.900,00, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. (doc.
6);
- in data 25.9.2023 tale sentenza, in assenza di impugnazione, passava in giudicato;
in data 25.09.2023;
- dal 01.07.2020 al 18.10.2023 (39 mensilità), data in cui aveva Parte_2
risolto il contratto di locazione immobiliare, originariamente, stipulato tra CP_1
ed il signor
[...] Parte_1
- in forza di tale contratto nel predetto periodo, aveva percepito Controparte_1
ratei di locazione, complessivamente, pari ad € 16.380,00;
- aveva anche omesso di corrispondere le spese condominiali Controparte_1
dell'immobile de quo pari a € 1.748,80 e riferite al periodo 2022-2023 e maturate al
25.09.2023, come da dichiarazione dell'amministratore che si allega (doc. 7);
- ed non avevano corrisposto le spese di lite né di Controparte_1 Persona_1
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primo né di secondo grado;
- per l'acquisto dell'immobile, oggetto di causa, LO PA aveva acceso un mutuo ipotecario della durata di 25 anni, con rata mensile di € 600,00 tutt'ora in essere;
- come si evince dalla scrittura privata di transazione 21.11.2017, secondo accordi già in essere tra le parti, i canoni di locazione percepiti nel corso degli anni 2014-2017 venivano formalmente incamerati dalla sig.ra e girati al fratello, Controparte_1
il quale era, invece, onerato delle spese condominiali dell'immobile de quo e così sarebbe dovuto accadere anche per il futuro sino al trasferimento della proprietà dell'immobile all'attore (punto k e 2.4 doc. 1).
In conclusione, parte ricorrente agisce per ottenere la corresponsione dei canoni di locazione percepiti sorti sia a titolo di risarcimento danni, quale inadempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà formale dell'immobile, che ha condotto all'instaurazione del procedimento R.G. 1635/2022 e all'emanazione della sentenza costitutiva di trasferimento coattivo ex art 2932 c.c., sia quale proprietario effettivo dell'immobile avente diritto a ricevere i canoni di locazione secondo gli accordi intercorsi con la sorella che ha stipulato il contratto di locazione quale formale proprietaria dell'immobile, ma che ha, indebitamente, trattenuto i canoni ricevuti.
Chiedeva dunque l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1 depositata telematicamente in data 19.01.2024, contestando integralmente le allegazioni in fatto e in diritto avversarie.
In particolare, deduceva che:
- la scrittura di transazione datata 21.11.2017 era stata considerata risolta dalla
Corte d'Appello di Torino in relazione al contenzioso iscritto al NRG 359/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 636/2022 del Tribunale di
Torino;
- nel suddetto contenzioso (NRG 13888/2020 in primo grado e NRG 359/2022 di secondo grado) LO PA aveva già proposto (seppur in via subordinata) domanda di risarcimento del danno per il mancato trasferimento
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della proprietà dell'immobile sito in Moncalieri – Via Trieste, n. 25/A;
- pertanto, la domanda risarcitoria riproposta in questa sede sarebbe stata inammissibile in quanto già coperta dal giudicato del predetto contenzioso (la sentenza n. 625/2023 della Corte d'Appello di Torino non è stata impugnata da alcuno ed è pertanto divenuta definitiva con copertura sia del dedotto che del deducibile);
- il trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile di Moncalieri non era dipeso dalla scrittura di transazione 21.11.2017 (ritenuta risolta), bensì in forza di un negozio fiduciario – qualificazione questa contestata dalla convenuta - che i Giudici in quel contenzioso avevano, comunque, ritenuto sussistere tra lei ed il fratello;
- in qualità di proprietaria, ha gestito diligentemente Controparte_1
l'immobile, facendo fronte agli oneri connessi, sia di natura civilistica (ad esempio, manutenzione dell'immobile), che di natura fiscale (imposte sui redditi, IMU, tassa rifiuti) che, pertanto, le dovrebbero essere riconosciuti a titolo di rimborso ai sensi degli artt. 1719, 1720 e 1721 c.c., con interessi al tasso legale dal giorno del dovuto al saldo;
- in conseguenza della sua qualità di proprietaria dell'immobile sito in Moncalieri
– Corso Trieste n. 25/A, ha dovuto sostenere i costi professionali e oneri fiscali per un totale di € 17.093,76, meglio indicati nei documenti da 1 a 20, depositati in atti;
- risultava ancora proprietaria dell'immobile in quanto la controparte non aveva ancora provveduto alla trascrizione della sentenza d'appello con cui si disponeva ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà in capo all'attore, con conseguenti costi di natura fiscale.
Parte convenuta, quindi, concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria già oggetto di giudizio intercorso tra le medesime parti e conclusosi con sentenza attualmente passata in giudicato.
Nel merito, parte convenuta chiedeva di respingere integralmente le domande proposte
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dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, previa compensazione tra quanto eventualmente accertato come dovuto al ricorrente-fiduciante e quanto oggetto di rimborso alla convenuta-fiduciaria.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex DM 55/2014 da distrarsi in favore dell'avvocato di parte convenuta che si dichiara antistatario.
Il giudice, primo assegnatario del presente procedimento, in applicazione dell'art. 427
e art. 171 bis c.p.c., con ordinanza del 2.2.2024 aveva disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario ex artt. 163 c.p.c. e ss.
Successivamente, il Presidente della terza sezione civile del Tribunale di Torino, con decreto del 18.09.2025, aveva assegnato il presente procedimento a questo Giudice in sostituzione della Dott.ssa Valeria Di Donato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 27.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine ed ha ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di transazione stipulato tra le parti il 21.11.2017 ed avente ad oggetto la definizione di un pregresso procedimento contenzioso riguardante l'appartamento sito in
Moncalieri, Corso Trieste n. 25/A.
Preliminarmente, occorre evidenziare che non sono oggetto di contestazione e, comunque, risultano documentalmente provate le seguenti circostanze:
a) che si era resa aggiudicataria, in data 19.3.2014, dell'immobile sito Controparte_1 in Moncalieri, Corso Trieste n. 25/A nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
20/2010 R.G. Esec. del Tribunale di Torino acquistandone la proprietà in forza del decreto di trasferimento emesso in data 16.05.2014;
b) che il corrispettivo dell'aggiudicazione, nonché le spese conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento, correlate alla procedura, erano state interamente corrisposte da parte attrice LO PA, il quale, come risulta nella predetta scrittura e nella dichiarazione unilaterale sottoscritta da parte convenuta, aveva corrisposto altresì tutte le spese condominiali – ordinarie e straordinarie - a far data dall'acquisto;
c) che in forza del contratto transattivo (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente) aveva Controparte_1 riconosciuto “che l'immobile di cui alla premessa h), nonostante la formale intestazione a
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sé è di proprietà di LO NA, che il medesimo è stato acquistato unicamente con denari di , e che nulla è stato versato da lei in sede di atto di aggiudicazione in Parte_3 seguito al decreto di trasferimento, né per il saldo del predetto acquisto, né a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie sino alla data odierna”;
d) che si impegnava a consentirne il trasferimento a titolo gratuito in sede Controparte_1 notarile dell'immobile di cui all'art. precedente (n.2.4), con spese a carico di , a Parte_3 far data dal 17.05.2019 (ossia trascorsi 5 anni dall'assegnazione) e comunque entro il
30.06.2019;
e) che violazione dell'obbligo di trasferimento aveva comportato la risoluzione di diritto del contratto di locazione a riscatto che, era stato stipulato tra le parti, oggi a giudizio, avente ad oggetto l'immobile sito in Via Breglio, facente parte integrante del detto accordo;
f) che, nelle more, si era impegnata a consentire che, a far data dal Controparte_1
1.11.2017, i proventi di cui alla premessa i) (ovvero i canoni di locazione dell'immobile oggetto della presente vicenda) fossero percepiti da LO NA;
g) che, per contro, LO NA, a far data dal 1 novembre 2017, si era impegnato a provvedere personalmente al pagamento di tutte le spese straordinarie relative all'immobile, nonchè dall'1 gennaio 2018 a farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative al medesimo bene, anche relative al periodo d'imposta 2017 (escluse quelle già versate e oggetto di compensazione e comprese - mediante rimborso - quelle che CP_1
avesse dovuto anticipare in modo diretto o indiretto) e di tenere indenne
[...] CP_1
da qualsivoglia pregiudizio economico derivante dall'intestazione a sé
[...] dell'immobile (a titolo esemplificativo le spese mediche non detraibili a causa dell'intestazione del bene);
h) che annualmente le parti avrebbero dovuto verificare, in contraddittorio fra di loro la sussistenza o meno di un pregiudizio - ove esistente – al fine di concordare quanto restituire all'odierna convenuta;
i) che le parti avevano concordato che “qualora accertato l'eventuale danno, Parte_2
non” avesse provveduto “al relativo rimborso entro il 30 giugno dell'anno seguente
[...] al periodo in cui si” era “realizzato l'eventuale pregiudizio in capo a ”, costei ed Parte_4 il di lei marito avrebbero omesso di corrispondere il versamento dei canoni di CP_2 locazione di cui all'art. 2.1. (ndr. si riferisce all'immobile di Torino, Via Breglio) sino alla
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concorrenza della somma in questione.
Partendo da questi dati pacifici e non contestati, le parti controvertono principalmente sulla dazione dei canoni di locazione pattuiti in favore di LO PA (punto K e punto 2.4 doc. 1) e la loro corresponsione a titolo di risarcimento del danno, sia quale inadempimento dell'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile, che aveva condotto all'instaurazione del procedimento R.G. 1635/2022 ed all'emanazione della sentenza costitutiva di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. dell'immobile stesso, sia quale proprietario effettivo dell'immobile avente diritto a ricevere i canoni di locazione secondo gli accordi intercorsi.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata in materia di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c., avendo la parte attrice invocato, a fondamento della domanda risarcitoria proposta, l'asserito inadempimento da parte della convenuta alle obbligazioni assunte nel detto accordo di transazione.
Ne consegue, quanto al regime di ripartizione dell'onere probatorio, che grava sul creditore, che agisca per il risarcimento del danno, provare la fonte negoziale del proprio diritto e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione, mentre compete al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile.
Si richiama sul punto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza
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dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (cfr. Cass. n. 826/2015; n. 15659/2011; Sez.
Un. 13533/2001).
Orbene, tale onere probatorio risulta essere stato assolto da parte attrice sia in ordine alla prova della fonte negoziale, sia in ordine all'allegazione specifica dei contestati profili di inadempimento della prestazione.
Nel caso di specie, infatti, alla luce del quadro probatorio emergente dalla condotta istruttoria, è più che pacifico che ha mancato di adempiere l'obbligo Controparte_1 nascente dal contratto di transazione, sottoscritto in data 21.11.2017, di ritrasferire a titolo gratuito l'immobile entro il termine del 30.06.2019 e, pertanto, è dimostrato che legittimamente
LO PA ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale inadempimento.
L'Avv. sostiene che il danno risarcibile sarebbe da individuarsi nel mancato CP_1 guadagno derivatogli da non aver potuto trarre profitto dall'immobile sito a Moncalieri, a causa dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di locazione da parte della sorella CP_1
, con canoni da lei sola percepiti.
[...]
Il danno, dunque, sotto il profilo del quantum, sarebbe determinato dall'ammontare dei canoni di locazione pattuito tra la sorella ed il conduttore e Controparte_1 Parte_1 rappresenterebbe un lucro cessante per l'intera durata del contenzioso terminato solo in data
25.09.2023.
In proposito, dagli atti di causa emerge documentalmente che:
- dall'1.07.2020 al 18.10.2023 aveva percepito per nr. 39 Controparte_1 mensilità i canoni di locazione ad uso abitativo in relazione all'immobile di Moncalieri, pari ad € 420,00 mensili e così per un totale di € 16.380,00;
- non aveva provveduto a fornire in giudizio la prova estintiva Controparte_1 dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione in favore del fratello;
Parte_2
- – come infra si motiverà - non aveva dimostrato di avere Controparte_1 diritto al rimborso di parte delle molteplici spese da lei corrisposte (indicate in complessivi € 17.093,76), nel periodo in cui era intestataria del bene;
- non ha dimostrato di avere pagato con soldi propri la rimanenza delle Controparte_1
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spese condominiali, dovute sino alla data del 25.09.2023 ed ammontanti ad € 1.748,80 (doc. 8 cfr. parte attrice);
- ha dimostrato di aver fatto fronte agli oneri di natura fiscale Controparte_1
(imposte sui redditi, IMU, tassa dei rifiuti) in quanto “formale intestataria” dell'immobile oggetto di causa.
**********
In conclusione, le risultanze della condotta istruttoria dimostrano che la domanda attorea di risarcimento del danno, da inadempimento della scrittura di transazione, è fondata e come tale accoglibile.
In relazione alla quantificazione di detto danno, corretta è la somma di € 16.380,00, complessivamente richiesta da parte attrice.
Quanto agli interessi si devono corrispondere quelli legali maturati dalla scadenza dei singoli canoni di locazione al saldo.
Quanto alle altre spese, pacificamente, corrisposte da parte attrice con proprie risorse, nulla può riconoscersi poiché il rimborso di queste non è stato richiesto, allorquando precisate le conclusioni definitive.
Per quanto riguarda la domanda di compensazione proposta da parte convenuta, si osserva quanto segue:
➢ Le spese per I.M.U., pari a complessivi € 2.059,50, sono rimborsabili alla convenuta, ex art. 1720 c.c., trattandosi di anticipazioni da costei fatte, in qualità di mandataria senza rappresentanza dell'attore, e necessitate onde evitare sanzioni amministrative, che in caso di mancata anticipazione, sarebbero gravate sull'attore, con la precisazione che, in relazione all'IMU 2022 ed all'IMU 2023 (richieste 2 volte, per ciascun anno) si sono calcolati solo l'importo di due delle dette voci, ovvero una per ciascun anno;
➢ le spese relative agli avvisi di accertamento IMU non sono rimborsabili in quanto costi determinati dalla condotta negligente della stessa convenuta che non ha prontamente corrisposto quanto dovuto a titolo di IMU per l'anno 2015 e che avrebbe potuto evitare, laddove avesse effettivamente trasferito la proprietà dell'immobile tempestivamente all'attore;
➢ la spesa pari ad € 158,00 per TASI non può essere riconosciuta a titolo di rimborso in quanto ne difetta la prova del suo avvenuto pagamento da parte della convenuta;
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➢ le spese per la registrazione e la risoluzione del contratto di locazione del 13.11.2018 non sono rimborsabili poiché sono costi legati ad un contratto stipulato dalla stessa parte convenuta con terzo soggetto, onde è quest'ultima che era tenuta ad affrontarli, in quanto ancora proprietaria del detto immobile;
➢ i costi richiesti con le diciture “irpef 2020”, “modello 730/2018”, “modello 730/2019”,
“modello 730/2020”, “modello 730/2021”, “modello 730/2022”, “modello 730/2023”,
“anticipi modello 730/2024”, “costo redazione modello 730 redatto esclusivamente per affitti” e “pagamento irpef su reddito dominicale”, non sono rimborsabili in quanto determinati dalla mancata trasmissione dell'immobile alla data convenuta a parte attrice e, conseguentemente, dovute dalla stessa convenuta, all'epoca ancora proprietaria dell'immobile e percettrice dei canoni di locazione dello stesso;
➢ il costo relativo alla TARI non è rimborsabile, poiché trattasi di costo che avrebbe dovuto affrontare il conduttore dell'immobile e, pertanto, la convenuta ha solo diritto di chiederne il rimborso a quest'ultimo e non alla parte attrice
➢ non si può riconoscere, inoltre, l'importo di € 4.510,00 per i lavori effettuati nel bagno dell'immobile oggetto di causa, in quanto non vi è prova che la convenuta abbia, effettivamente, prelevato dalla provvista esistente su conti correnti a lei intestati o cointestati le somme in tali fatture richieste.
In definitiva, ha diritto di vedersi rimborsata la complessiva somma Parte_5
€ 2.059,50.
Conseguentemente, l'eccezione di compensazione avanzata da parte convenuta deve ritenersi parzialmente fondata e, pertanto, accoglibile per il più limitato importo di € 2.509,50, che deve essere detratto dall'importo del risarcimento del danno che si è accertato spettare a
. Parte_6
Operando tale compensazione, parte attrice ha definitivamente diritto di vedersi risarcita, per i titoli dedotti in giudizio, la complessiva somma di € 14.320,50, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze delle rate dei canoni, non corrisposti al saldo.
Spese del giudizio.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, occorre osservare che, seppur parzialmente,
è stata ritenuta accoglibile l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta.
Tale circostanza giustifica la compensazione fra le parti delle spese del presente grado
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di giudizio nella misura del 17,52% che si ricava all'esito del seguente calcolo:
€ 14.320,50 (risarcimento del danno riconosciuto a parte attrice) : 100 = 2.509,50
(importo riconosciuto a parte convenuta a seguito dell'accoglimento parziale della sua eccezione di compensazione) : X.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a rifondere Parte_5
a il restante 82,48% delle spese del giudizio che vengono liquidate così Parte_6 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice unico, respinta ogni diversa domanda, istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunziando, così provvede:
all'esito del parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata da
Parte_5
DICHIARA che ha diritto, in accoglimento della sua domanda, al Parte_6 pagamento della somma di € 14.320,50;
DICHIARA tenuta e, conseguentemente, condanna a pagare in favore Parte_5 di la complessiva somma di € 14.320,50, oltre agli interessi legali maturati Parte_7 dalle singole scadenze delle rate dei canoni non corrisposti al saldo;
DICHIARA compensate in misura del 17,52% fra le parti le spese del presente giudizio e, conseguentemente, condanna a rimborsare a il restante Parte_5 Parte_6
82,48%, che liquida per detta frazione in complessivi € 4.187,50, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al
15% per rimborso forfettario ex art. 15 D.M.
5.10.1994 n. 585.
Così deciso a Torino, il 27.11.2025
Il Giudice
AR F.G. BA
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