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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 963/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Oliveri;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza,
Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/1/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Tali infermità, ai sensi della legge n.222 del 12/6/84, non riducono la capacità lavorativa dell'Attore a meno di 1/3 del normale, e quindi allo stesso non si può riconoscere il diritto al beneficio economico previsto dalla legge (assegno ordinario). Si confermerebbe quindi […] la revoca dell'assegno ordinario di invalidità, di cui già titolare a seguito di CTU, per non
1 permanenza delle condizioni cliniche che ne dettero luogo alla concessione, come da comunicazione del 23/5/2024.”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984, con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 13.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 a decorrere dalla data della revoca in sede amministrativa (id est: capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo – essere invalidi al 67%).
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari
2 richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della revoca in sede amministrativa.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Poliartrosi a media incidenza funzionale in obeso con IMC
36,33. Cardiopatia ipertrofica ipertensiva in II classe funzionale NYHA ed emicrania senza aurea, monocolo occhio sinistro e affetto da OSAS di grado moderato”), ha chiaramente concluso che “…Tale noxa patologica, per la sua rilevante pregnanza medico-legale, determina al ricorrente una permanente riduzione della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini che lo porta ad avere diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità al lavoro così come previsto dall'art. 1 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 con decorrenza dal mese di maggio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 a decorrere dalla data della revoca in sede amministrativa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio tenuto altresì conto del valore della CP_ controversia dichiarato nell'atto introduttivo, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie
3 al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 13 giugno 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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