Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10243/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10243/2022 promossa da:
(C.F. ), (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), CONTE (CF. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di (CF. , ed il primo anche nella Persona_1 C.F._4 qualità di esecutore testamentario, rappresentati e difesi dall'avv. ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, via San Paolo n. 7,
Parte attrice
Contro
(CF. ), residente in [...] C.F._5
Eugenio Curiel n. 192, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Agnelli (CF.
), e dall'avv. Suela Hysa (CF. ), ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Meravigli n. 16, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione Parte convenuta
Oggetto: contratto estimatorio
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Piaccia a Codesto Tribunale, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, ivi comprese, in quanto tardive, le domande riconvenzionali di parte convenuta, ed esclusa la concessione di ulteriori termini per il deposito di difese scritte conclusionali in quanto già depositate da entrambe le parti,
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare di esibire gli oggetti di cui al suo documento n. 16; CP_1
- Disporre la prova testimoniale su seguenti capitoli:
pagina 1 di 8
1. Vero che per gli anni 2017-2019 aveva svolto opzione per l'adesione Persona_1 al regime fiscale cd. “regime forfettario” di cui all'art. 32 bis, d.l. 83/2012;
Si indica a testimone il dott (con studio in Milano, Corso B. Aires n. 7) Testimone_1
e il dott (con studio in Milano, Via Marradi n. 1): Testimone_2
2. Vero che ciascun prezioso di produzione era munito di cartellino Persona_1 plastificato con marchio su cui era indicato il prezzo di vendita che Per_1 compariva anche sull'espositore su cui l'oggetto era esposto;
Si indica a testimone il sig. (c.f. ), Testimone_3 C.F._8 domiciliato in Milano, Via Dante n. 14 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Imputare il pagamento di € 2.272,80 effettuato da l 4/10/2023 agli interessi CP_1
maturati alla data del 4/10/2023 sulla somma di € 16.655,30 ovvero sulla minor somma che sarà ritenuta di giustizia e solo successivamente al capitale;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto sig. a pagare al sig. Controparte_1 la somma di € 16.655,30 oltre IVA e interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto Persona_1 al saldo oltre a € 500 oltre accessori a titolo di refusione delle spese stragiudiziali ex art. 6, D.lgs. 231/2002;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto sig a restituire i beni di CP_1 cui ai D.D.T. nn. 1/M e 3/M già non restituiti con il D.D.T. n. 12 ovvero CP_1 acquistati con fattur n. 17 entro 10 giorni dalla notifica dell'emananda sentenza e Per_1 di pagare quelli che non saranno restituiti entro detto termine.
Con vittoria di spese e onorari anche per la fase di riassunzione
Parte convenuta:
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che il processo è stato riassunto oltre il termine dei tre mesi e per l'effetto dichiarare l'estinzione del processo. Nel merito:
2) Rigettare tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte negli scritti difensivi.
3) Conseguentemente condannare il signor a ritirare la merce non venduta Persona_1
e in giacenza presso il signor entro il termine di 30 giorni dalla data di CP_1 deposito dell'emananda sentenza. 4) Condannare, ai sensi dell'art. 614bis cod. proc. civ., il signor a Persona_1 corrispondere al signor una somma non inferiore a euro 50,00 CP_1
(cinquanta/00) per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di cui alla conclusione che precede. 5) In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di accogliere, anche solo parzialmente, la domanda di pagamento del signor la Per_1
pagina 2 di 8 scrivente difesa chiede che l'importo della merce non venduta e in giacenza presso il signor venga in ogni caso rideterminato in euro 10.908,70, anziché in CP_1 euro 16.655,30, come erroneamente indicato dall'attore, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio. In ogni caso:
6) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
7) Con vittoria di spese e competenze.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.3.2022 conveniva in giudizio Persona_1 avanti il Tribunale di Milano Mazzacani Luca, allegando:
- di essere stato per quarant'anni produttore e commerciante all'ingrosso di gioielleria e a partire dal 2005 di aver rifornito con varie formule contrattuali anche titolare dell'impresa individuale “Orologeria Oreficeria Mazzacani CP_1
Luca” e del negozio in Milano, via Porpora n. 14, ed in precedenza del padre di lui;
- di aver consegnato al nell'ambito di detto rapporto professionale, in CP_1 data 27.10.2018 la collezione di preziosi indicata nel DDT 1/M (doc. 1);
- che detta merce era stata consegnata in conto vendita, che prevedeva da un lato il diritto del convenuto di esporre in vetrina e vendere i beni ricevuti e dall'altro l'obbligo di restituirli presso il domicilio dell'attore entro 15 giorni dalla richiesta scritta di quest'ultimo e di pagare quanto non restituito, come chiaramente indicato nel DDT citato;
- di avere in seguito consegnato al altri 7 anelli sempre in virtù di CP_1 contratto estimatorio e di cui al DDT 3/M (doc. 2);
- di avere poi incassato la somma di euro 2.101,57, avendo il deciso di CP_1 trattenere n. 15 oggetti consegnati (fattura n. 17 del 31.12.2018); Per_1
- di avere richiesto la restituzione dei beni quando il in data 23.5.2019 CP_1 comunicava l'intenzione di interrompere l'attività;
- che le parti si incontravano in data 5.6.2019 presso il domicilio dell'attore; in quella occasione il restituiva solo 15 oggetti come da DDT n. 12 (doc. 5) e CP_1 chiedeva di poter pagare i restanti oggetti, con una dilazione, ovvero di poter restituire al oggetti non appartenenti ai due DDT sopra menzionati e Per_1 consegnati dall'attore al convenuto in altre occasioni, proposta che non veniva condivisa dal il quale insisteva per il pagamento immediato della somma;
Per_1
- che seguiva lettera in data 10.6.2019 con cui veniva richiesto il pagamento dei beni non restituiti;
- che in data 28.6.2019 le parti si incontravano di nuovo per trovare una soluzione, ma, poiché il nsisteva nuovamente nel voler restituire tutti gli oggetti in CP_1 suo possesso (anche non facenti parte dei DDT 1/M e 3/M), nessun accordo veniva raggiunto;
- che seguivano contatti tra i difensori delle parti ma nessun accordo veniva raggiunto;
pagina 3 di 8 - che dunque il era debitore della somma di euro 16.655,30, oltre iva, per CP_1 merce non restituita (valore merce totale: euro 20.537,80 – euro 1.722,60 per merce fatturata (fattura n. 17 del 31.12.2018) – euro 2.159,90 per merce restituita Per_1
(DDT n. 12) = euro 16.655,30. Ciò allegato, l'attore concludeva chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di euro 16.655,30, oltre interessi e spese stragiudiziali e giudiziali, ovvero in via subordinata la condanna alla restituzione degli oggetti di cui ai DDT 1/M e 3/M.
Si costituiva in giudizio in data 24.6.2022 il convenuto, il quale allegava:
- che i rapporti tra le parti risalivano ad anni addietro;
- che nel corso degli anni il aveva consegnato molta merce al merce Per_1 CP_1 tutta contrassegnata dal codice 2579 AL;
- che in data 27.10.2018 e 18.12.2018 il consegnava la merce di cui ai DDT 1/M e Per_1
3/M, per un valore di euro 20.537,80;
- che una parte di detta merce, per un valore complessivo di euro 4.474,20, veniva venduta e precisamente: euro 1.722,60 di cui alla fattura n. 16 del 31.12.2018 Per_1
(doc. 6), come riconosciuto anche dall'attore; euro 408,90 di cui alla fattura Per_1
n. 21 del 31.12.2018 (doc. 8); euro 69,90 di cui alla fattura n. 3 del 5.6.2019 Per_1
(doc. 9); euro 2.272,80, somma non ancora versata dal al perché CP_1 Per_1 quest'ultimo non aveva comunicato le coordinate bancarie;
- che una parte della merce era invece stata restituita al per un totale di euro Per_1
5.154,90, come da DDT n. 11 del 18.12.2018 per euro 2.995,00 (doc. 10) e DDT n. 12 del 5.6.2019 per euro 2.159,90 (doc. 11);
- che il residuo della merce non venduta e non restituita pari ad euro 10.908,70, si trovava in giacenza presso il perché il si era rifiutato di riceverla CP_1 Per_1 il giorno 5.6.2019 e successivamente;
- che in data 23.5.2019 invitava il alla restituzione della merce di Per_1 CP_1 cui ai DDT 1/M e 3/M entro 15 giorni;
- che, dopo alcuni contatti tra le parti, veniva fissato un incontro per il giorno 5.6.2019, nel corso del quale però il ritirava solo una parte della merce (come Per_1 da DDT n. 12 del 5.6.2019) e si rifiutava di ritirare il resto;
- che la merce consegnata dal al non apparteneva ad alcuna Per_1 CP_1 collezione e conteneva peraltro una descrizione generica per cui il rifiuto di ricevere merce sul presupposto che la stessa non facesse parte delle collezioni 1/M e 3/M era pretestuoso;
- che in data 14.6.2019, tramite il difensore, invitava il a ritirare la CP_1 Per_1 merce;
- che il chiedeva il versamento della somma prima di euro 17.933,70, poi di Per_1 quella maggiore di euro 18.343,00;
- che in data 28.6.2019 il si presentava senza preavviso presso il negozio del Per_1
e compilava un elenco, in cui vi era sì il riferimento ai DDT 1/M e 3/M CP_1 ma in cui comunque il convenuto aveva apposto la dicitura “merce da verificare” per cui detto documento non poteva costituire riconoscimento di alcuna circostanza;
pagina 4 di 8 - che il rimaneva in attesa che il ritirasse i suoi oggetti ma ciò non CP_1 Per_1 avveniva;
- che i contatti protratti anche per anni tra i difensori non portavano ad alcun accordo;
- che nel dicembre dell'anno 2021 il tramite il suo difensore si CP_1 predisponeva a fare un'offerta formale ma riceveva la notifica dell'atto di citazione.
Ciò allegato, il convenuto faceva offerta della somma di euro 2.272,80 e invitava l'attore al ritiro di n. 82 pezzi per il valore di euro 10.908,70. Eccepita l'invalidità della costituzione dell'attore per omesso deposito della procura alle liti, contestata la quantificazione del credito dell'attore e ribaditi i conteggi già ricordati, contestate le spese legali stragiudiziali richieste, il così concludeva: <
2) Rigettare tutte le domande e le eccezioni sollevate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa.
3) Conseguentemente condannare il signo a ritirare la merce non venduta Persona_1
e in giacenza presso il signo entro il termine di 30 giorni dalla data di CP_1 deposito dell'emananda sentenza. 4) Condannare, ai sensi dell'art. 614bis cod. proc. civ., il signor a Persona_1 corrispondere al signor una somma non inferiore a euro 50,00 CP_1
(cinquanta/00) per ogni violazione o giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di cui alla conclusione che precede. 5) In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di accogliere, anche solo parzialmente, la domanda di pagamento del signor la Per_1 scrivente difesa chiede che l'importo della merce non venduta e in giacenza presso il signor venga in ogni caso rideterminato in euro 10.908,70, anziché in CP_1 euro 16.655,30, come erroneamente indicato dall'attore, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio. In ogni caso:
6) Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
7) Con vittoria di spese e competenze>>.
Alla prima udienza del 30.6.2022, il giudice, verificata l'omessa procura alle liti, assegnava all'attore termine per deposito e rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 26.9.2022, alla quale, accertato il deposito della procura alle liti da parte dell'attore, concedeva i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c. Le parti depositavano le memorie;
all'udienza del 30.1.2023 l'attore insisteva per l'ammissione delle prove orali. Con ordinanza riservata il Tribunale, rigettate le istanze di prova orale, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.10.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni il processo veniva dichiarato interrotto. Riassunto il pagina 5 di 8 giudizio, veniva fissata udienza per il giorno 18.12.2023. Veniva fissata udienza per il 27.5.2024 per il tentativo di conciliazione delle parti. Veniva poi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 28.10.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva In data 4.1.2023 gli attori si sono costituiti in giudizio, quali eredi di Persona_1 deceduto in data 7.6.2022. Con tale atto, dunque, il difensore dell'attore ne dichiarava il decesso. La contestuale costituzione volontaria degli eredi impediva l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, secondo comma, c.p.c. A seguito delle contestazioni della parte convenuta circa la qualità di eredi degli attori, il difensore di questi ultimi depositava in giudizio, nel termine indicato dal Tribunale, documentazione poi non ulteriormente contestata dalla difesa del e idonea e CP_1 sufficiente a dimostrare la qualità di eredi in capo agli attori. Pertanto, l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi è infondata. Nel merito, si osserva che le parti hanno stipulato due contratti estimatori, uno in data 27.10.2028 e l'altro in data 18.12.2018 (docc. 1 e 2 in virtù dei quali Per_1 Per_1 consegnava al ioielli da vendere per un valore complessivo di euro 20.537,80 e CP_1 quest'ultimo si obbligava a restituirli entro 15 giorni dalla richiesta del ovvero a Per_1 pagarne il prezzo (“merce in conto vendita. La collezione dovrà essere restituita e pagata a tramite appuntamento alla sua sede entro 15 giorni dalla richiesta scritta Persona_1
(AR). In caso di mancata restituzione nel predetto termine tassativo la merce verrà acquistata e pagata dal destinatario”). Una parte della merce veniva venduta dal e il emetteva la fattura n. 17 CP_1 Per_1 del 31.12.2018 per euro 1.722,60, circostanza pacifica. Parte convenuta ha poi sostenuto di aver venduto anche altra merce di cui alle fatture n. 21 del 31.12.2018 per euro 408,90 e n. 3 del 5.6.2019 per euro 69,90, somme che Per_1 andrebbero decurtate dal credito fatto valere dall'attore. Parte attrice nega che i predetti importi siano da riferire alle due collezioni dei DDT 1/M e 3/M poiché nelle fatture non vi sarebbe alcun riferimento ai documenti di trasporto, e in questi ultimi non sarebbero indicati i beni di cui alle fatture. Questo assunto di parte attrice deve essere condiviso, poiché le fatture non recano alcun riferimento ai DDT 1/M e 3/M e dunque non è possibile stabilire che la merce di cui alle fatture si riferisca alle collezioni di cui si tratta. Parte convenuta poi dichiara di aver venduto merce per euro 2.272,80 ma di non aver versato la somma al per mancanza dei riferimenti bancari;
atteso che le parti Per_1 intrattenevano rapporti commerciali da molti anni e gli accrediti da a CP_1 Per_1 erano continui (cfr. per es. doc. 7 parte convenuta), il mancato versamento non trova giustificazione. Il sostiene poi di aver restituito la merce di cui al DDT n. 11 del 18.12.2018 per CP_1 euro 2.995,00 (doc. 10 parte convenuta). Tuttavia si osserva che il DDT in questione pagina 6 di 8 menziona il DDT 1/M ma fa riferimento a beni (10 anelli da euro 258,00) che non compaiono nel documento di trasporto . Quanto all'errore nella indicazione del valore degli anelli (tesi difensiva di parte convenuta secondo cui il DDT n. 11 indicherebbe per errore la somma di euro 258,00, che appunto non compare nel DDT 1/M, invece della corretta somma di euro 295,50, che invece compare nel DDT 1/M), trattasi di circostanza che risulta smentita dalla documentazione in atti (mail del in data 10.6.2018 -doc. Per_1
18 parte convenuta). E' pacifico che in data 23.5.2019 chiese la restituzione della merce entro 15 giorni, Per_1 come da contratto (docc. 1, 2 e 4 parte attrice). Le parti si incontravano in data 5.6.2019 ed è pacifico che nella circostanza CP_1 restituì i beni di cui al DDT n. 12 del 5.6.2019 (doc. 5 parte attrice) e non versò invece la somma rimanente. Non è verosimile che in quella circostanza il si rifiutò di ritirare altri beni Per_1 appartenenti ai DDT 1/M e 3/M, come sostenuto dal CP_1
Parte convenuta insiste sul fatto che il avrebbe dovuto ricevere merce anche non Per_1 appartenente ai DDT 1/M e 3/M perché comunque si trattava sempre di beni provenienti dall'attore, anche se consegnata in altre occasioni. Tuttavia, parte convenuta era tenuta alla restituzione dei beni di cui ai DDT citati e di cui ai contratti estimatori per cui è causa, e non alla restituzione di altri beni. Il successivo comportamento delle parti, ossia i continui contatti per cercare, anche tramite i rispettivi difensori, di arrivare ad un accordo, non escludono l'inadempimento del Il convenuto, infatti, non ha adempiuto alle obbligazioni sullo stesso CP_1 gravanti in virtù dei contratti sottoscritti;
nel corso di un tempo così lungo lo stesso ben avrebbe potuto bonificare la somma ovvero fare offerta formale per la restituzione, liberandosi così dalle sue obbligazioni. Le giustificazioni oggi qui addotte, come la mancata conoscenza dei riferimenti bancari (smentita documentalmente), l'attesa in asserita buona fede che il facesse delle verifiche della merce e che poi passasse a Per_1 ritirare i beni presso il negozio del ovvero l'intenzione di fare offerta formale CP_1 impedita poi dalla notifica dell'atto di citazione (ma il contatto con l'Ufficiale giudiziario è solo del dicembre 2021 e peraltro l'atto di citazione è stato notificato mesi dopo, nel marzo dell'anno 2022), non sono idonei ad escludere l'inadempimento contrattuale. Poiché alla luce della documentazione in atti risulta che il il giorno 5.6.2019 CP_1 non ha provveduto alla restituzione di tutta la merce dei DDT 1/M e 3/M e non ha provveduto al pagamento della corrispondente somma senza alcuna plausibile ragione, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore degli attori della somma di euro 16.655,30, oltre iva, oltre interessi commerciali dal 5.6.2019 sino al saldo effettivo (decurtato quanto già versato dalla parte convenuta nel corso del giudizio). Le spese stragiudiziali ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 non possono essere riconosciute in quanto non dimostrate. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di euro pagina 7 di 8 16.655,30, oltre iva, oltre interessi commerciali dal 5.6.2019 sino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 23.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 8 di 8