Sentenza 11 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/07/2022, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01180/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 749/2020 resa dal T.A.R. per la Puglia - Sez. II di Lecce nell’ambito del giudizio contraddistinto dal n. 150/2020 di r.g., pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.07.2020, passata in giudicato in data 16.02.2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to M. Musio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con ricorso ritualmente proposto, è richiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe (n. 749/2020 resa dal T.A.R. per la Puglia - Sez. II di Lecce nell’ambito del giudizio contraddistinto dal n. 150/2020 di r.g., pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.07.2020), con la quale questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’extracomunitario ricorrente, cittadino afgano con permesso di soggiorno in regime di protezione sussidiaria, per l’annullamento del provvedimento del 30.10.2019 a firma del Questore della Provincia di Taranto nonché del preavviso di rigetto ex art 10 bis L. n. 241/1990, a firma del Dirigente p.t. dell’Ufficio Immigrazione della medesima Questura (del 26/08/2019) con i quali gli veniva negato il rinnovo del rilascio del titolo di viaggio per stranieri.
- Il 5 aprile 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto la quale, con successiva memoria depositata il 7 giugno 2022, ha rilevato che l’Amministrazione resistente ha dato esecuzione al giudicato in quanto “in data 14.4.2022 è stato consegnato all’odierno ricorrente il titolo di viaggio, come risulta dalla comunicazione inviata nella stessa data e diretta anche al legale del Sig. -OMISSIS-”, chiedendo pertanto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, relativamente al ricorso per l’ottemperanza in oggetto.
Con memoria depositata il 16 giugno 2022, anche il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo infine ottenuto il titolo di viaggio richiesto, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, avendo la stessa fornito esecuzione alla sentenza (passata in giudicato) solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso di ottemperanza.
All’udienza in Camera di Consiglio del 21 giugno 2022 il difensore di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza; la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Osserva, il Tribunale che, a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (avendo l’Amministrazione resistente provveduto a fornire ottemperanza alla menzionata sentenza n.749/2020 - passata in giudicato - rilasciando, infine, il 14 Aprile 2022 il titolo di viaggio richiesto dall’extracomunitario ricorrente) non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza, avendo parte ricorrente ottenuto soddisfazione integrale della pretesa dedotta nel giudizio di ottemperanza.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti (avendo queste ultime dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 749/2020 solo successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso di ottemperanza) e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario (come da richiesta in tal senso formulata dal difensore all’udienza odierna).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Massimiliano Musio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO