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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3187/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/06/2024 proposto da (difesa dall'Avv.ti Marco Aragona e Antonia Criaco) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Luca Minisci) nonché nei confronti di , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo),
è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 Procedere all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094202300001892000 emessa da , notificata in Controparte_4 data 25.05.2024 a mezzo raccomandata ar per i motivi di cui al presente ricorso relativamente alle cartelle di pagamento nel corpo del ricorso meglio specificate.
IN VIA SUBORDINATA
Applicare tutte le attenuanti e tutti i benefici previsti dalla legge per la riduzione, secondo equità, degli importi richiesti e delle sanzioni comminate.
Condannare la parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art.93 cpc a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi quanto segue :
In data 25.05.2024 aveva ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094202300001892000 emessa da , con la quale si Controparte_4 invitava a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.430,19 con avvertimento che in mancanza di adempimento entro 30 giorni dalla notifica, avrebbe proceduto alla iscrizione presso il PRA di Reggio Calabria del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà Peugeot 3008 targa
EA472RV.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente alla pagina intitolata dettaglio del debito che l'odierna opponente sarebbe debitrice tra le altre delle seguenti somme iscritte a ruolo:
1. Avviso di addebito n. 39420220002597761000, notificato il 02.01.2023, avente ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2015 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per CP_2
l'importo complessivo di €1.857,52;
2. Avviso di addebito n. 39420220002599175000, notificato il 03.01.2023, avente ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2016 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per CP_2
l'importo complessivo di € 947,59.
Che è imputata unitamente ad altri nel procedimento penale con RGNR. 3147/2017 innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria per il reato p. e p. dagli artt. 81, 110 e 640 co. 2 n. 1 c.p. perché in concorso con quale datore di lavoro della omonima ditta di coltivazione di ortaggi, Parte_2 con la medesima nella qualità di dipendente bracciante agricola, nella simulazione di un fittizio rapporto di lavoro inducevano in errore l' in ordine all'avvenuto avviamento al lavoro così CP_2 procurandosi un ingiusto profitto, consistito nell'indebito percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali dal predetto;
CP_2 secondo la suddetta imputazione Ella avrebbe percepito indebitamente le seguenti cifre:
- € 1.620,23 a titolo di disoccupazione /ANF ed € 1.928,31 per malattia relativi all'Anno
Agrario 2015 e percepiti nel 2016 per 102 giornate;
2 - € 679,22 a titolo di malattia per l'Anno Agrario 2016 per 52 giornate;
per un importo complessivo di € 4.227,76.
Nelle more del procedimento penale, tutt'ora pendente, con provvedimento di decreto di sequestro preventivo del GIP dott.ssa Caterina Catalano del 20 luglio 2018 sono state sequestrate all'odierna opponente, sig.ra le somme di € 2.387,41 sul conto corrente 1000/1493, radicato Parte_1 presto il Banco di Napoli filiale di Bagnara Calabra, ed € 4,83 presso libretto nominativo ordinario filiale di Pellegrina di Bagnara. CP_5
Successivamente in data 30 luglio 2018, la Guardia di Finanza della Compagnia di Villa San
Giovanni nel procedere alla notifica del decreto di sequestro per equivalente ex art. 321 c.p.p. n. notiziava l'odierna opponente dell'ulteriore sequestro delle somme di € 4.072,29 presso il Banco di
Napoli filiale di Bagnara Calabra anche sul conto corrente 1000/1152.
L'odierna opponente, pertanto, a seguito del succitato sequestro preventivo vedeva bloccarsi e rendersi indisponibile una somma di denaro ben superiore a quella per la quale è stata imputata secondo quanto sopra esposto e cioè un importo complessivo di €. 6.464,53.
Ad oggi, tuttavia l' ente impositore ha trasmesso del tutto Controparte_6 illegittimamente ad gli avvisi di addebito in premessa descritti aventi Controparte_7 ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2015-2016 notificati a gennaio 2023 e vi è di più, con comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, ha intimato il pagamento della somma oggi opposta prospettando in caso contrario l'iscrizione del fermo amministrativo sull'unico veicolo di proprietà della sig.ra e, pertanto, unico bene strumentale Parte_1 disponibile per l'attività lavorativa e le esigenze di tutto il nucleo familiare.
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda . CP_3
Si costitutiva, altresì, parte resistente e contestava la domanda . CP_2
Evidenziava che :
1. Avviso di addebito n. 39420220002597761000, notificato il 02.01.2023 per compiuta giacenza, avente ad oggetto il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2015 per l'importo complessivo di €1.857,52;
2. Avviso di addebito n. 39420220002599175000, notificato il 03.01.2023 per il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2016 per
l'importo complessivo di € 947,59.
*****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
3 La domanda concerne solo la richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La contestazione dell'atto è limitata ai due avvisi di addebito e non anche alla cartella per tasse automobilistiche .
Si legge che i detti avvisi di addebito sono emessi per indebita indennità di disoccupazione agricola 2015 e 2016 e che sarebbero stati notificati a gennaio 2023. CP_ L della notifica degli avvisi di addebito non fornisce riscontro specifico.
La ricorrente però pur dando atto della notifica a gennaio 2023 non indica di aver impugnato i detti avvisi di addebito pertanto sono ormai accertamenti definitivi .
Ciò rende irrilevante ogni statuizione penale di misura di sequestro che era avvenuta già nel 2018 .
L'adozione delle misure preventive da parte del giudice penale non può elidere le situazioni di credito sorte in favore dell'ente previdenziale , tanto più divenute irretrattabili .
Parte ricorrente doveva dimostrare fatti estintivi successivi ma non assolve a tale onere .
Peraltro la valutazione del giudice penale sui fatti de quibus qui non ha effetto trattandosi di piani distinti .
Il giudice penale accerta i fatti ai fini penali ma non statuisce sui rapporti di lavoro nei rapporti di credito che l'ordinamento tutela.
La sentenza penale prodotta dalla parte ricorrente peraltro pronuncia l'estinzione per prescrizione agli effetti penale con esclusione espressa di un proscioglimento nel merito. Quindi il giudice penale neppure esclude la non fittizietà dei rapporti di lavoro della ricorrente .
I motivi proposti dalla ricorrente sono infondati
Va detto che le doglianze attengono al merito delle pretese e pertanto la legittimazione sui motivi non è dell' . CP_3
Gli avvisi di addebito non contestati nei termini previsti sono definitivi e l'ente titolare del credito ha diritto al recupero delle somme salvo atti estintivi successivi
In merito poi alla cancellazione degli elenchi e al diritto alle somme per indennità di disoccupazione
, l'onere della prova del diritto a trattenere le somme è della parte privata ma sul punto nessun mezzo di prova è formulato al fine di dimostrare la legittimità dei rapporti di lavoro e il diritto alle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito.
La variazione degli elenchi è avvenuta con pubblicazione telematica dal 10/03/2019 al
25/03/2019 e con cancellazione delle giornate del 2015 e 2016 .
Parte ricorrente non ha provato la tempestiva impugnazione .
4 Vale il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale .
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
5 l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_2 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_2 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
La parte ricorrente nel caso di specie non prova la tempestiva azione giudiziale nei 120 giorni dal perfezionamento del termine decorrente dagli effetti della pubblicazione telematica e dalla scadenza dei 30 giorni ( dal termine finale di pubblicazione )per fare ricorso amministrativo .
Neppure dimostra l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli elenchi , da parte CP_ dell' dopo la scadenza del tempo di pubblicazione, pur essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni .
La parte infatti non dimostra un pregiudizio al diritto che la Corte ha ritenuto di affermare ossia la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale>.
Sulla legittimità della notifica per la pubblicazione per elenchi , fino alla legge che ha ripristinato la notifica individuale , anche di recente Cass n. 33835/2023 e Cass sez lav n.23648 del 2025.
Ne discende, in definitiva, che già trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione telematici senza ricorso amministrativo , i provvedimenti di cancellazione erano divenuti definitivi e decorrevano i 120 giorni per impugnare in giudizio la cancellazione
6 Essendo spirato il detto termine , va ritenuto definitiva la cancellazione dagli elenchi e ritenuti insussistenti i rapporti di lavoro in agricoltura della ricorrente qui in esame e mancante il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in esame .
Nessun rilievo diverso ha l'esito dell'accertamento penale , per le ragioni sopra esposte
Quanto poi al merito della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro subordinato una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi come sopra maturato consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Va esclusa la prescrizione perché la richiesta di indebito è comunque soggetta al termine ordinario decennale qui con evidenza non trascorso essendo le prestazioni pagate nel 2016 e nel 2017 .
Neppure è dimostrata , infine , la strumentalità dell'autovettura, di cui si preannuncia il fermo, all'attività lavorativa .
La domanda va, dunque , disattesa.
SPESE
7 Spese del giudizio – in mancanza della dichiarazione di esonero dalle spese in caso di soccombenza
- a carico della ricorrente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3187/2024 R.G. sul ricorso depositato il 20/06/2024 proposto da (difesa dall'Avv.ti Marco Aragona e Antonia Criaco) Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Luca Minisci) nonché nei confronti di , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo),
è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1 Procedere all'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094202300001892000 emessa da , notificata in Controparte_4 data 25.05.2024 a mezzo raccomandata ar per i motivi di cui al presente ricorso relativamente alle cartelle di pagamento nel corpo del ricorso meglio specificate.
IN VIA SUBORDINATA
Applicare tutte le attenuanti e tutti i benefici previsti dalla legge per la riduzione, secondo equità, degli importi richiesti e delle sanzioni comminate.
Condannare la parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art.93 cpc a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Parte ricorrente deduceva, in sintesi quanto segue :
In data 25.05.2024 aveva ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
094202300001892000 emessa da , con la quale si Controparte_4 invitava a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.430,19 con avvertimento che in mancanza di adempimento entro 30 giorni dalla notifica, avrebbe proceduto alla iscrizione presso il PRA di Reggio Calabria del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà Peugeot 3008 targa
EA472RV.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente alla pagina intitolata dettaglio del debito che l'odierna opponente sarebbe debitrice tra le altre delle seguenti somme iscritte a ruolo:
1. Avviso di addebito n. 39420220002597761000, notificato il 02.01.2023, avente ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2015 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per CP_2
l'importo complessivo di €1.857,52;
2. Avviso di addebito n. 39420220002599175000, notificato il 03.01.2023, avente ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2016 Ente Creditore sede di Reggio Calabria per CP_2
l'importo complessivo di € 947,59.
Che è imputata unitamente ad altri nel procedimento penale con RGNR. 3147/2017 innanzi al
Tribunale di Reggio Calabria per il reato p. e p. dagli artt. 81, 110 e 640 co. 2 n. 1 c.p. perché in concorso con quale datore di lavoro della omonima ditta di coltivazione di ortaggi, Parte_2 con la medesima nella qualità di dipendente bracciante agricola, nella simulazione di un fittizio rapporto di lavoro inducevano in errore l' in ordine all'avvenuto avviamento al lavoro così CP_2 procurandosi un ingiusto profitto, consistito nell'indebito percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali dal predetto;
CP_2 secondo la suddetta imputazione Ella avrebbe percepito indebitamente le seguenti cifre:
- € 1.620,23 a titolo di disoccupazione /ANF ed € 1.928,31 per malattia relativi all'Anno
Agrario 2015 e percepiti nel 2016 per 102 giornate;
2 - € 679,22 a titolo di malattia per l'Anno Agrario 2016 per 52 giornate;
per un importo complessivo di € 4.227,76.
Nelle more del procedimento penale, tutt'ora pendente, con provvedimento di decreto di sequestro preventivo del GIP dott.ssa Caterina Catalano del 20 luglio 2018 sono state sequestrate all'odierna opponente, sig.ra le somme di € 2.387,41 sul conto corrente 1000/1493, radicato Parte_1 presto il Banco di Napoli filiale di Bagnara Calabra, ed € 4,83 presso libretto nominativo ordinario filiale di Pellegrina di Bagnara. CP_5
Successivamente in data 30 luglio 2018, la Guardia di Finanza della Compagnia di Villa San
Giovanni nel procedere alla notifica del decreto di sequestro per equivalente ex art. 321 c.p.p. n. notiziava l'odierna opponente dell'ulteriore sequestro delle somme di € 4.072,29 presso il Banco di
Napoli filiale di Bagnara Calabra anche sul conto corrente 1000/1152.
L'odierna opponente, pertanto, a seguito del succitato sequestro preventivo vedeva bloccarsi e rendersi indisponibile una somma di denaro ben superiore a quella per la quale è stata imputata secondo quanto sopra esposto e cioè un importo complessivo di €. 6.464,53.
Ad oggi, tuttavia l' ente impositore ha trasmesso del tutto Controparte_6 illegittimamente ad gli avvisi di addebito in premessa descritti aventi Controparte_7 ad oggetto revoca disoccupazione agricola anno 2015-2016 notificati a gennaio 2023 e vi è di più, con comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, ha intimato il pagamento della somma oggi opposta prospettando in caso contrario l'iscrizione del fermo amministrativo sull'unico veicolo di proprietà della sig.ra e, pertanto, unico bene strumentale Parte_1 disponibile per l'attività lavorativa e le esigenze di tutto il nucleo familiare.
Parte resistente i costituiva e contestava la domanda . CP_3
Si costitutiva, altresì, parte resistente e contestava la domanda . CP_2
Evidenziava che :
1. Avviso di addebito n. 39420220002597761000, notificato il 02.01.2023 per compiuta giacenza, avente ad oggetto il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2015 per l'importo complessivo di €1.857,52;
2. Avviso di addebito n. 39420220002599175000, notificato il 03.01.2023 per il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2016 per
l'importo complessivo di € 947,59.
*****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
3 La domanda concerne solo la richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La contestazione dell'atto è limitata ai due avvisi di addebito e non anche alla cartella per tasse automobilistiche .
Si legge che i detti avvisi di addebito sono emessi per indebita indennità di disoccupazione agricola 2015 e 2016 e che sarebbero stati notificati a gennaio 2023. CP_ L della notifica degli avvisi di addebito non fornisce riscontro specifico.
La ricorrente però pur dando atto della notifica a gennaio 2023 non indica di aver impugnato i detti avvisi di addebito pertanto sono ormai accertamenti definitivi .
Ciò rende irrilevante ogni statuizione penale di misura di sequestro che era avvenuta già nel 2018 .
L'adozione delle misure preventive da parte del giudice penale non può elidere le situazioni di credito sorte in favore dell'ente previdenziale , tanto più divenute irretrattabili .
Parte ricorrente doveva dimostrare fatti estintivi successivi ma non assolve a tale onere .
Peraltro la valutazione del giudice penale sui fatti de quibus qui non ha effetto trattandosi di piani distinti .
Il giudice penale accerta i fatti ai fini penali ma non statuisce sui rapporti di lavoro nei rapporti di credito che l'ordinamento tutela.
La sentenza penale prodotta dalla parte ricorrente peraltro pronuncia l'estinzione per prescrizione agli effetti penale con esclusione espressa di un proscioglimento nel merito. Quindi il giudice penale neppure esclude la non fittizietà dei rapporti di lavoro della ricorrente .
I motivi proposti dalla ricorrente sono infondati
Va detto che le doglianze attengono al merito delle pretese e pertanto la legittimazione sui motivi non è dell' . CP_3
Gli avvisi di addebito non contestati nei termini previsti sono definitivi e l'ente titolare del credito ha diritto al recupero delle somme salvo atti estintivi successivi
In merito poi alla cancellazione degli elenchi e al diritto alle somme per indennità di disoccupazione
, l'onere della prova del diritto a trattenere le somme è della parte privata ma sul punto nessun mezzo di prova è formulato al fine di dimostrare la legittimità dei rapporti di lavoro e il diritto alle prestazioni oggetto degli avvisi di addebito.
La variazione degli elenchi è avvenuta con pubblicazione telematica dal 10/03/2019 al
25/03/2019 e con cancellazione delle giornate del 2015 e 2016 .
Parte ricorrente non ha provato la tempestiva impugnazione .
4 Vale il principio secondo cui < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale .
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
5 l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_2 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_2 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
La parte ricorrente nel caso di specie non prova la tempestiva azione giudiziale nei 120 giorni dal perfezionamento del termine decorrente dagli effetti della pubblicazione telematica e dalla scadenza dei 30 giorni ( dal termine finale di pubblicazione )per fare ricorso amministrativo .
Neppure dimostra l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli elenchi , da parte CP_ dell' dopo la scadenza del tempo di pubblicazione, pur essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni .
La parte infatti non dimostra un pregiudizio al diritto che la Corte ha ritenuto di affermare ossia la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale>.
Sulla legittimità della notifica per la pubblicazione per elenchi , fino alla legge che ha ripristinato la notifica individuale , anche di recente Cass n. 33835/2023 e Cass sez lav n.23648 del 2025.
Ne discende, in definitiva, che già trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione telematici senza ricorso amministrativo , i provvedimenti di cancellazione erano divenuti definitivi e decorrevano i 120 giorni per impugnare in giudizio la cancellazione
6 Essendo spirato il detto termine , va ritenuto definitiva la cancellazione dagli elenchi e ritenuti insussistenti i rapporti di lavoro in agricoltura della ricorrente qui in esame e mancante il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in esame .
Nessun rilievo diverso ha l'esito dell'accertamento penale , per le ragioni sopra esposte
Quanto poi al merito della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro subordinato una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi come sopra maturato consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Va esclusa la prescrizione perché la richiesta di indebito è comunque soggetta al termine ordinario decennale qui con evidenza non trascorso essendo le prestazioni pagate nel 2016 e nel 2017 .
Neppure è dimostrata , infine , la strumentalità dell'autovettura, di cui si preannuncia il fermo, all'attività lavorativa .
La domanda va, dunque , disattesa.
SPESE
7 Spese del giudizio – in mancanza della dichiarazione di esonero dalle spese in caso di soccombenza
- a carico della ricorrente e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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