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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 227/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...]_1 C.F._1
(IS), assistita e difesa dall'Avv. MONICA GEREMIA, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_2 C.F._3
(IS), assistito e difeso dall'Avv. MONICA GEREMIA, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10.02.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
19.05.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Isernia al Corso Risorgimento 144 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER Il FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la più equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1
esercitare il diritto di visita e tenere con se il bambino secondo le seguenti cadenze:
2 4/a) a fine settimana alterni dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno della settimana scolastica e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; due giorni infrasettimanali resterà col padre dopo la scuola calcio e fino alle ore
21.00;
I genitori alternativamente accompagneranno il bambino al centro di riabilitazione per la terapia necessaria;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Pt_2 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350 (treccentocinquanta euro), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per le tasse e retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, o oculistiche;
6/b) richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, e le vacanze studio all'estero;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
3 Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)
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