Sentenza 4 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2002, n. 17210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17210 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 17210702 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto EZIO E LAVORO Lavoro Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 12258/00 Cron. 40315 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Alberto SPANO - Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 18/09/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CC RO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GLORIOSO 13, presso 10 studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SERVIZI FIDUCIARI SEFI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato SILVANO PICCININNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANCA, giusta delega in atti;
- 2002 - controricorrente 3535 -1- avversO la sentenza n. 8245/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/03/00 275/99 - R. G. N. 275/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato LIVIO BUSSA;
udito 1'Avvocato GUIDO ROSSI per delega SILVANO PICCININNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. ER CC, assunto come dirigente dalla società SE.FI. Servizi Fiduciari s.p.a. a decorrere dal 17 marzo 1997 con un periodo di prova di sei mesi, veniva licenziato il 10 settembre 1997. Il licenziamento veniva impugnato dal sig.CC dinanzi al Pretore di Torino che lo dichiarava illegittimo condannando la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso e l'indennità supplementare dovuta ai dirigenti licenziati senza giusta causa o giustificato motivo. Avverso la sentenza di primo grado la società SE.FI. proponeva appello al Tribunale della stessa città che, con sentenza depositata il 24 marzo 2000, lo accoglieva. Riteneva il Tribunale che la lettera inviata dalla società convenuta all'appellato il 16 maggio 1997, con la quale veniva comunicato a quest'ultimo che il Consiglio d'amministrazione della stessa società aveva Cotaldi ratificato la sua nomina a direttore della filiale di Torino a far data dal 30 aprile 1997, non poteva essere interpretata quale manifestazione della volontà datoriale di considerare anticipatamente superata la prova, ma rispondeva a precise esigenze burocratiche-amministrative in quanto la delibera del Consiglio di amministrazione aveva lo scopo di ufficializzare nei confronti dei terzi la nomina del nuovo direttore della sede di Torino, implicando l'annotazione sul registro delle imprese del nominativo dello stesso, e la comunicazione al CC aveva lo scopo di informarlo che dalla data indicata egli assumeva la pienezza delle funzioni anche nei confronti dei terzi. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. CC propone ricorso formulandolo su un unico motivo. La società SE.FI. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt.2697,1366 e 1367 cc.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla motivazione logico giuridica per cui la sentenza tribunalizia ha disconosciuto dellal'efficacia negoziale comunicazione 16 maggio 1997, con riferimento all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce di aver provato i fatti costitutivi della sua domanda in quanto aveva prodotto la lettera del 13 marzo 1997 con la quale era stato assunto come dirigente della filiale di Torino a decorrere dal 17 marzo 1997 con periodo di prova di sei mesi e la successiva lettera del 16 maggio 1997 che gli comunicava che la nomina era stata ratificata a far data dal 30 aprile 1997, TA confermando così che dalla data indicata la sua assunzione come direttore della filiale di Torino era definitiva. Sostiene il ricorrente che di fronte al chiaro significato della seconda comunicazione egli non aveva l'onere, attribuitogli nella sentenza impugnata, di prendere conoscenza del verbale del Consiglio di Amministrazione al quale si fa riferimento nella lettera del 16 maggio 1997 e che l'interpretazione di tale lettera fornita dal Tribunale urtava contro il significato logico e letterale del contenuto della comunicazione e contro i principi di buona fede. Il motivo è infondato. Va anzitutto escluso che nel caso in esame vi sia stata da parte del Tribunale una errata applicazione dell'art.2697 C.C.: tale norma dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce ༡ che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il ricorrente sostiene di essere stato immotivatamente licenziato dalla società convenuta dopo il superamento del periodo di prova. A sostegno del suo assunto ha provato di essere stato assunto, con decorrenza dal 17 marzo 1997, come dirigente destinato alla sede di Torino con lettera del 13 marzo 1997 che prevedeva un periodo di prova di sei mesi e, sostenendo che la società gli aveva comunicato il superamento di detta prova, ha depositato la comunicazione del 16 maggio 1997. La società convenuta, da parte sua, nell'eccepire che la comunicazione del 16 maggio 1997 non aveva il significato attribuitogli dall'attore, ha prodotto il Colate verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 1997 ed altra documentazione. Il Tribunale ha valutato le prove offerte dalle parti ritenendo che l'attore non avesse provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere. Il punto essenziale della controversia è, quindi, l'interpretazione della lettera del 16 maggio 1997, con la quale viene comunicato al ricorrente che il Consiglio di Amministrazione della società, in data 14 maggio 1997, aveva ratificato la sua nomina a Direttore della filiale di Torino dal 30 aprile 1997. L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. Può anzitutto convenirsi col Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la comunicazione in questione ha un senso letterale tutt'altro 7 che chiaro, non evidenziando in maniera esplicita o quanto meno inequivocabile la volontà di considerare superata la prova: correttamente quindi, il Tribunale, trattandosi di un negozio unilaterale, ha indagato quale fosse l'intento proprio della società, esaminando il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 1997 a cui si fa riferimento nella lettera inviata al ricorrente il 16 maggio successivo. E con ragionamento scevro da vizi logico-giuridici ha esposto i motivi per i quali riteneva che la lettera in questione non aveva il significato attribuitogli dal ricorrente in quanto la "ratifica" del Consiglio di Amministrazione rispondeva a precise esigenze burocratiche amministrative di consentire di iscrivere nel registro delle imprese il nominativo del nuovo direttore della sede di Torino in sostituzione del precedente, con effetti anche nei confronti dei terzi;
la lettera al CC si limitava a comunicare a quest'ultimo, che pure sicuramente aveva LI svolto sin dalla sua assunzione le funzioni di direttore delle sede di Torino, che aveva ufficialmente assunto la pienezza dei suoi poteri anche riguardo alle responsabilità nei confronti dei terzi. E con tale interpretazione il Tribunale spiega anche l'indicazione, contenuta nella stessa lettera, di una data di decorrenza diversa dalla data di assunzione. Quanto alla violazione dei canoni ermeneutica di cui all'art. 1366 e 1367 sotto il primo profilo deve escludersi che la lettera, che non conteneva alcun riferimento al superamento del periodo di prova, potesse aver creato nel ricorrente un giustificato affidamento;
d'altra parte, come ha rilevato il Tribunale, il richiamo contenuto nella lettera alla delibera del Consiglio di Amministrazione, i cui verbali erano consultabili dal ricorrente, consentiva un facile riscontro sul significato da attribuire alla comunicazione. Sotto il A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10. defa secondo profilo il Tribunale ha dato congr e s ragion 933 comunicazione, non incompatibile con la lettera di assunzione e con la data di decorrenza del rapporto in essa indicata, sicché appaiono oscuri i riferimenti del ricorrente ad una "interpretazione abrogativa di una chiara manifestazione di volontà resa tra le parti”. Il ricorso va, pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 settembre 2002 englichna lumell IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Grasa Catalohgras IL CANCELLIERE Depositat in Cancelleria 2002 E L CANCELLIERE