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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 13516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 13516/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Andrea Sangiorgio come in atti. Parte_1
ATTORE
E
pagina1 di 3 , con l'Avv. Rita Santo come in atti. CP_1
con gli Avv. Filippo Sciuto e Carlo Scofone. Controparte_2
. Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la , l' Parte_1 CP_1 [...]
e la esponendo che la Regione (n. 372 del Controparte_3 Controparte_4
14.10.2011,) gli concedeva il contributo richiesto nell'ambito del regime di aiuti comunitari previsti per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del 2007/2013 (Reg. CE n. 1698/05) secondo le CP_1
Disposizioni per l'attuazione dalla stessa approvate (dGR n. 412/2008); che dopo l'erogazione delle anticipazioni richieste la adottava una proposta di decadenza parziale degli aiuti concessi CP_1
(21.11.2017; U. 0589447) per la Misura 121 riguardante l'Ammodernamento delle aziende agricole e per la Misura 311 attinente alla Diversificazione verso attività non agricole risultando parzialmente eleggibili le spese dichiarate e rendicontate nella domanda di pagamento e successivamente intimava all'attore la restituzione della somma erogata di Euro 105.426,84, oltre alla cauzione sull'importo pari ad euro 10.542,68 (30.11.2017; n. G16560).
Assumeva che il provvedimento di decadenza non fosse adeguatamente motivato e che fosse stato altresì violato l'affidamento.
Chiedeva quindi dichiararsi illegittimo il provvedimento impugnato statuendosi che nessuna somma sia dovuta dall'attore a titolo restitutorio in favore dell'Amministrazione convenuta.
Si costituivano con separati atti la e la (poi CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_5
La domanda è infondata.
Con il provvedimento impugnato la ha preso atto della Proposta in tal senso formulata CP_1
dall'Area Decentrata Agricoltura di Roma (21/11/2017) per le motivazioni ivi indicate e ha dichiarato la decadenza parziale del beneficiario relativamente alla misura 121 per la somma di euro
125.912,61, quale differenza tra il contributo concesso di Euro di 148.129,77, e l'importo complessivamente riconosciuto di contributo liquidabile di Euro 22.217,16, ed altresì la decadenza totale relativamente alla misura 311 per l'intero importo del contributo concesso pari ad Euro
107.162,72, disponendo per il recupero degli importi indebitamente percepiti.
Nella proposta di decadenza si rileva come effettuato l'accertamento finale per le indicate misure ed emessi i verbali di controllo amministrativo siano emerse spese solo parzialmente eleggibili per pagina2 di 3 entrambe risultando quindi un importo liquidabile pari a zero per la misura 311 e pari ad euro
22217,16, per la misura 121.
Risulta dagli atti che la comunicava al le fatture alle quali non risultavano CP_1 Parte_1
associati i giustificativi invitandolo a fornirli (23.2.2016; prot. n. 095358).
Successivamente gli comunicava l'elenco delle fatture non ammissibili e la relativa motivazione
(16.12.2016; prot. n. 627754).
L'Amministrazione ha respinto le controdeduzioni del beneficiario disponendo per la prosecuzione del procedimento di decadenza parziale (prot. n. 563563 del 7.11.2017).
Nulla ha provato l'attore nell'odierna sede giudiziale.
Il recupero si evidenzia pertanto legittimo in applicazione di quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 1975/06; art. 31) e dalla disciplina interna (dGR n. 412 del 2008; art. 28).
Non sussiste alcuna lesione del legittimo affidamento alla luce dell'articolato procedimento svolto in contraddittorio che ha condotto alla revoca del contributo nel quale il beneficiario ha avuto conoscenza dell'inadempimento agli obblighi derivanti dall'atto di concessione del resto allo stesso imputabili.
Nei confronti della l'attore non ha neanche proposto specifiche Controparte_2
domande o formulato conclusioni.
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da condannandolo al pagamento delle spese di Parte_1
lite liquidate in euro 10500,00, per compensi oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte costituita.
Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 13516/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 13516/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con l'Avv. Andrea Sangiorgio come in atti. Parte_1
ATTORE
E
pagina1 di 3 , con l'Avv. Rita Santo come in atti. CP_1
con gli Avv. Filippo Sciuto e Carlo Scofone. Controparte_2
. Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio la , l' Parte_1 CP_1 [...]
e la esponendo che la Regione (n. 372 del Controparte_3 Controparte_4
14.10.2011,) gli concedeva il contributo richiesto nell'ambito del regime di aiuti comunitari previsti per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del 2007/2013 (Reg. CE n. 1698/05) secondo le CP_1
Disposizioni per l'attuazione dalla stessa approvate (dGR n. 412/2008); che dopo l'erogazione delle anticipazioni richieste la adottava una proposta di decadenza parziale degli aiuti concessi CP_1
(21.11.2017; U. 0589447) per la Misura 121 riguardante l'Ammodernamento delle aziende agricole e per la Misura 311 attinente alla Diversificazione verso attività non agricole risultando parzialmente eleggibili le spese dichiarate e rendicontate nella domanda di pagamento e successivamente intimava all'attore la restituzione della somma erogata di Euro 105.426,84, oltre alla cauzione sull'importo pari ad euro 10.542,68 (30.11.2017; n. G16560).
Assumeva che il provvedimento di decadenza non fosse adeguatamente motivato e che fosse stato altresì violato l'affidamento.
Chiedeva quindi dichiararsi illegittimo il provvedimento impugnato statuendosi che nessuna somma sia dovuta dall'attore a titolo restitutorio in favore dell'Amministrazione convenuta.
Si costituivano con separati atti la e la (poi CP_1 Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto della domanda. CP_5
La domanda è infondata.
Con il provvedimento impugnato la ha preso atto della Proposta in tal senso formulata CP_1
dall'Area Decentrata Agricoltura di Roma (21/11/2017) per le motivazioni ivi indicate e ha dichiarato la decadenza parziale del beneficiario relativamente alla misura 121 per la somma di euro
125.912,61, quale differenza tra il contributo concesso di Euro di 148.129,77, e l'importo complessivamente riconosciuto di contributo liquidabile di Euro 22.217,16, ed altresì la decadenza totale relativamente alla misura 311 per l'intero importo del contributo concesso pari ad Euro
107.162,72, disponendo per il recupero degli importi indebitamente percepiti.
Nella proposta di decadenza si rileva come effettuato l'accertamento finale per le indicate misure ed emessi i verbali di controllo amministrativo siano emerse spese solo parzialmente eleggibili per pagina2 di 3 entrambe risultando quindi un importo liquidabile pari a zero per la misura 311 e pari ad euro
22217,16, per la misura 121.
Risulta dagli atti che la comunicava al le fatture alle quali non risultavano CP_1 Parte_1
associati i giustificativi invitandolo a fornirli (23.2.2016; prot. n. 095358).
Successivamente gli comunicava l'elenco delle fatture non ammissibili e la relativa motivazione
(16.12.2016; prot. n. 627754).
L'Amministrazione ha respinto le controdeduzioni del beneficiario disponendo per la prosecuzione del procedimento di decadenza parziale (prot. n. 563563 del 7.11.2017).
Nulla ha provato l'attore nell'odierna sede giudiziale.
Il recupero si evidenzia pertanto legittimo in applicazione di quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Reg. CE n. 1975/06; art. 31) e dalla disciplina interna (dGR n. 412 del 2008; art. 28).
Non sussiste alcuna lesione del legittimo affidamento alla luce dell'articolato procedimento svolto in contraddittorio che ha condotto alla revoca del contributo nel quale il beneficiario ha avuto conoscenza dell'inadempimento agli obblighi derivanti dall'atto di concessione del resto allo stesso imputabili.
Nei confronti della l'attore non ha neanche proposto specifiche Controparte_2
domande o formulato conclusioni.
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da condannandolo al pagamento delle spese di Parte_1
lite liquidate in euro 10500,00, per compensi oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte costituita.
Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3