Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/05/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4585 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Sibilla Santoni in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Luca Bongiovanni in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 20/05/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
l'importo di € 220,00 mensili per ciascuno di essi, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
si CP_1 impegna a versare direttamente ai figli l'importo di € 280,00 mensili per ciascuno di essi, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese straordinarie necessarie per i figli vengono ripartite al 50% tra i genitori, con rinvio alle linee guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
le spese del giudizio di divorzio sono compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo CP_1
alla domanda di separazione, e chiedendo altresì la pronuncia di divorzio.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione su accordo delle parti, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
2 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 2422/2024 pubblicata il 22/07/2024.
Inoltre, alla data del deposito del ricorso in riassunzione del presente giudizio
(07/02/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli
, nato il [...], ed nata il [...], entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ancorché non economicamente autosufficienti, ai quali è garantito un congruo mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di divorzio,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SESTO
FIORENTINO (FI) in data 26/05/1990 da , n. a REGGIO Parte_1
NELL'EMILIA (RE) il 03/12/1962, e , n. a FIRENZE (FI) il CP_1
11/01/1963, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTO
FIORENTINO (FI) al n. 39, parte II, serie A, anno 1990;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di divorzio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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